N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2001

Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  2001  dal tribunale di Milano sul
ricorso proposto da Scripnic Olga

Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento   alla  frontiera  a  mezzo  di  forza  pubblica  -
  Assoggettamento   al  controllo  dell'autorita'  giudiziaria  entro
  quarantotto  ore - Mancata previsione - Lesione del principio della
  riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, comma terzo.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Decidendo  sul  ricorso  presentato  ex  art. 13  del t.u. d.lgs.
n. 286/1998  nell'interesse di Scripnic Olga, nata Hotin (Ucraina) il
21 maggio 1973, depositato il 18 gennaio 2001;
    Ritenuta   la  tempestivita'  della  presentazione  del  ricorso:
infatti  essendo  il  decreto  di  espulsione  stato  emesso  con  la
disposizione  dell'allontanamento immediato ed essendo stato indicato
sia  nel  decreto  sia nella relata di notifica, tradotta in inglese,
che  il  termine per proporre ricorso era di trenta giorni dalla data
della notifica, si deve ritenere tempestivo il ricorso presentato nel
termine di trenta giorni dal 23 dicembre 2000 (23 gennaio 2001);

                            O s s e r v a

    In  data 23 dicembre 2000 il prefetto di Milano ha emesso decreto
di  espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla frontiera della
ricorrente,  con  la  motivazione che, essendo la Scripnic entrata in
Italia  quattro mesi prima sottraendosi ai controlli di frontiera, si
trovava  nella situazione prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a),
per  l'emissione  del decreto di espulsione; inoltre, veniva disposto
l'accompagnamento  immediato  alla frontiera ritenuto il pericolo che
la  Scripnic  si sottraesse all'esecuzione del provvedimento, essendo
senza fissa dimora e senza rapporti familiari e lavorativi stabili.
    La difesa della ricorrente ha impugnato il decreto, lamentando in
via  principale  l'incostituzionalita'  degli  artt. 13  e  14 d.lgs.
n. 286/1998,  presupposto dell'emissione del provvedimento impugnato,
per  violazione  dell'art. 13  della  Costituzione: l'accompagnamento
coatto  alla  frontiera  costituirebbe una limitazione della liberta'
personale  e  come  tale  dovrebbe  essere  sottoposto  alle garanzie
previste  dall'art. 13,  comma  3  della  Costituzione,  laddove  gli
articoli   citati  "non  prevedono  un  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria  che  dia le ragioni di detta misura, adottata allo stato
solo  in  forza  di  un'ampia  discrezionalita'  amministrativa".  In
secondo  luogo  la  difesa  ha eccepito la illegittimita' del decreto
impugnato  in  quanto  solo  la relata di notifica (e non il decreto)
sarebbe  stata  tradotta  in lingua inglese, e comunque in lingua non
comprensibile alla straniera.
    La seconda eccezione appare infondata. Infatti la legge (art. 13,
comma  7  del d.lgs. n. 286/1998) prescrive si che gli atti destinati
allo straniero siano tradotti in lingua a lui comprensibile e solo in
subordine  in  una  delle  lingue  piu'  diffuse  in europa, inglese,
francese  e  spagnolo;  ma e' altresi' vero che la legge consente una
traduzione  sintetica  del  contenuto del provvedimento di espulsione
anche  mediante  un  apposito formulario sufficientemente dettagliato
(art. 3,  comma  3  del  regolamento del 1994). Nel caso di specie il
decreto di espulsione e' stato steso il lingua italiana, ma la relata
di  notifica  e' stata tradotta in inglese; nella relata si ripete in
maniera sintetica tutto il contenuto del provvedimento di espulsione,
comprese  le  modalita'  di esecuzione e di impugnazione; nel verbale
delle dichiarazioni sull'identita' rese dalla straniera alla questura
il  23  dicembre  2000,  da  lei  sottoscritto,  (doc. prodotto dalla
questura)  risulta  che ella stessa abbia prescelto la lingua inglese
per  le  comunicazioni.  Pertanto  risulta  chiaro  che il decreto di
espulsione  e'  stato comunicato e notificato alla ricorrente secondo
le  forme di legge, dandole la possibilita' di conoscere il contenuto
del provvedimento nella lingua da lei prescelta.
    L'eccezione   di  incostituzionalita'  appare  a  questo  giudice
rilevante,  perche'  un  suo eventuale accoglimento determinerebbe la
necessita'   di  sospendere  il  procedimento  sull'impugnazione  del
decreto di espulsione, imponendosi una valutazione sulla legittimita'
della norma da applicare.
    La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    I  primi commi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 stabiliscono i
casi  in  cui si puo' emettere il decreto di espulsione nei confronti
degli  stranieri.  I commi 4 e 5 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998,
stabiliscono  i  casi  in  cui il decreto di espulsione deve (comma 4
lettera  a)  o  puo'  (comma  4,  lettera b) e 5) essere eseguito con
accompagnamento  alla  frontiera.  Nessuna norma prevede un controllo
sul provvedimento amministrativo (del questore, comma 4, lettera a) o
del prefetto, negli altri casi) da parte dell'autorita' giudiziaria.
    Non  sussistono  dubbi  sul fatto che il decreto di espulsione in
se'  non  limiti  la  liberta'  personale,  ma  solo  la  liberta' di
circolazione e come tale non necessiti di un controllo dell'autorita'
giudiziaria  ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Costituzione. La
persona   destinataria  di  tale  provvedimento  resta  libera  nella
persona:  in  nessun  modo viene coattata fisicamente a subire alcuna
restrizione  della  liberta' personale; ad essa viene solo imposto di
non trattenersi nel territorio nazionale, restando libera di muoversi
in  altri  territori.  Tale  tipo  di  limitazione  della liberta' di
circolazione  rientra  nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della
Costituzione.  Tale  norma  prevede  la  possibilita'  di limitare la
circolazione  dei  "cittadini"  solo  secondo  "le limitazioni che la
legge  stabilisce in via generale per motivi di sanita' e sicurezza".
Si  tratta  quindi di una riserva di legge. Si chiede dunque solo che
una  legge stabilisca i casi in cui tale tipo di liberta' puo' essere
limitata,    senza    richiedere   alcun   controllo   dell'autorita'
giudiziaria.  Per inciso si nota che comunque l'art. 16 disciplina la
liberta'  di  circolazione  del  "cittadino",  laddove la liberta' di
circolazione  dello  straniero  puo'  trovare  ulteriori limitazioni,
sempre  da  stabilire  per  legge,  nel  rispetto  dell'art. 10 della
Costituzione: cio' si desume dal comma 2 dell'art. 10, che stabilisce
che  la  condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge
in  conformita'  delle  norme  e  dei trattati internazionali", e dal
comma  3  del medesimo articolo, che prevede il diritto di asilo solo
per  lo  straniero cui sia impedito nel suo Paese il libero esercizio
delle liberta' democratiche riconosciute dalla Costituzione italiana.
(Sulla  differente  estensione  della  liberta' di circolazione dello
straniero  rispetto  al  cittadino  si vedano le sentenze della Corte
costituzionale  n. 120  del  1967,  n. 104 del 1969, confermate della
sentenza n. 244 del 1974).
    Piu'  problematico  appare invece stabilire quale sia la liberta'
limitata  col  provvedimento  che dispone l'accompagnamento immediato
alla frontiera. Da un lato si osserva che la coazione necessaria, per
condurre  materialmente  la  persona  con un mezzo di trasporto da un
luogo  al  suo  stato  di  provenienza, comprende necessariamente una
limitazione  della  liberta'  personale,  cioe' una limitazione della
liberta' fisica dell'individuo: l'individuo viene materialmente preso
e  messo  sul mezzo di trasporto, con coazione fisica anche contro il
suo volere.
    Quindi pare che esista "una restrizione della liberta' personale"
rientrante  tra  quelle  previste  in  generale dall'art. 13, comma 2
della  Costituzione  ed  oggetto della sua tutela. Dall'altro lato si
osserva  che  tale  limitazione non ha carattere duraturo, ma e' solo
limitata  al  tempo  necessario  per  mettere la persona sul mezzo di
trasporto  e condurla fino a destinazione. Successivamente la persona
riacquistera' pienamente la propria liberta' non solo di circolazione
(all'esterno  dello Stato italiano), ma anche fisica. Dunque, secondo
questo  secondo  profilo,  la  limitazione  della  liberta' personale
appare   provvisoria,   non   duratura   e   soprattutto  strumentale
all'esecuzione del legittimo provvedimento amministrativo.
    A  sostegno  della  prima interpretazione stanno diverse sentenze
della  Corte  costituzionale  relative  a  casi analoghi a quello qui
esaminato.  In  materia  di  rimpatrio  obbligatorio,  che  ai  sensi
dell'art.  157  t.u.p.s. prevedeva la possibilita' per l'autorita' di
pubblica  sicurezza  di disporre il rimpatrio obbligatorio al proprio
comune  di provenienza di persone sospette, la Corte, con la sentenza
n. 2  del 23 giugno 1956, affermando la legittimita' del rimpatrio in
se',  aveva  sancito  che  la  norma  era  illegittima per violazione
dell'art. 13,  comma  3,  della  Costituzione,  nei  commi  1, 2 e 3,
laddove prevedeva la possibilita' per l'autorita' di P.S. di disporre
la  "traduzione"  del  rimpatriando,  senza  che  fosse  previsto  un
controllo dell'autorita' giudiziaria. La Corte aveva ritenuto che "il
potere  di  ordinare  la  traduzione del rimpatriando ... violasse la
liberta' personale che e' garantita" dall'art. 13 della Costituzione.
Piu' recentemente con sentenza n. 210 del 29-31 maggio 1995, la Corte
aveva  ribadito tale orientamento, confermando che solo la traduzione
del   rimpatriando   disposta  dall'autorita'  amministrativa  doveva
ritenersi   illegittima,   laddove   il  provvedimento  di  rimpatrio
obbligatorio,   sucessivamente   sostituito   col   foglio   di   via
obbligatorio   disposto  con  la  legge  n. 1423  del  1956,  restava
legittimo  perche'  limitativo  della sola liberta' di circolazione e
non  della  liberta'  personale.  La  fattispecie  prevista  nel caso
suddetto  e'  del  tutto analoga a quella qui in esame: in entrambi i
casi  esiste  un provvedimento che limita la liberta' di circolazione
(provvedimento  di  rimpatrio e decreto di espulsione); in entrambi i
casi  il  legislatore  aveva  previsto  la potesta' dell'autorita' di
pubblica  sicurezza di attuare coattivamente il provvedimento. Sembra
dunque  che il medesimo giudizio di incostituzionalita' debba gravare
sulla  norma  qui  in  oggetto,  per violazione dell'art. 13, comma 3
della  Costituzione.  Nello stesso senso con la sentenza n. 72 del 30
maggio 1963 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   del   secondo   comma  dell'art. 162  t.u.l.s.,  che
consentiva la traduzione coatta di pregiudicati pericolosi per ordine
dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  senza che fosse previsto un
controllo dell'autorita' giudiziaria.
    A  sostegno  della  seconda interpretazione sta un'altra sentenza
della  Corte  costituzionale  in  materia di accompagnamento coattivo
della  persona  invitata a comparire e non comparsa, disciplinato dal
comma  2  dell'art. 15  del  t.u.l.p.s. La Corte aveva ritenuto - con
sentenza  n. 13  del 2 febbraio 1972 - la legittimita' costituzionale
della  norma,  nonostante  non prevedesse il controllo dell'autorita'
giudiziaria  sul  provvedimento  disposto  dall'autorita' di pubblica
sicurezza,   in  quanto  "il  potere  di  disporre  l'accompagnamento
coattivo  e'  strumento necessario per l'attuazione dei fini ai quali
e' preordinato l'obbligo di ottemperare all'invito previsto dal comma
1  dell'art. 15"  ed  ancora in quanto "l'accompagnamento coattivo e'
provvedimento  che incide in modo del tutto temporaneo sulla liberta'
personale":  "la  procedura  di  cui  al  comma  3 dell'art. 13 della
Costituzione e' necessaria solo quando si tratti di provvedimenti che
danno  luogo  a  restrizione  duratura  della  liberta'".  I principi
sanciti  dalla  Corte  in  tale  ultima  sentenza  permetterebbero di
ritenere  la legittimita' costituzionale della norma qui in esame, in
quanto  la  restrizione  della  liberta'  per il periodo strettamente
necessario all'accompagnamento all'estero e' limitazione non duratura
e    soprattutto   strumentale   alla   necessaria   attuazione   del
provvedimento  amministrativo legittimamente emesso. D'altra parte si
deve   concordare   con   quei  provvedimenti  giudiziari  che  hanno
evidenziato  che in molti casi l'autorita' di pubblica sicurezza, per
poter  adempiere  i  propri  fini  istituzionali,  in  esecuzione  di
provvedimenti  legittimi,  deve  ricorrere  a "restrizioni temporanee
della  liberta'  strettamente  indispensabili  al conseguimento degli
scopi  piu'  diversi":  cosi'  nel  caso  di  trasporto  forzoso  del
conduttore  fuori  dall'immobile  in  sede  di  esecuzione forzosa di
sfratto; o, proprio in materia di legislazione sull'immigrazione alle
norme  che  autorizzano il respingimento forzoso alla frontiera (vedi
art. 10  del  d.lgs.  in  oggetto).  (Vedi,  decreto del tribunale di
Napoli  del  d.lgs.  22 - 24 novembre 2000 e decreto del tribunale di
Milano  del  7  novembre  2000);  o ancora si puo' pensare a tutte le
ipotesi  in  cui  la  polizia  ha il potere di condurre le persone in
questura  per  accertamenti  in  attesa  di  valutare  meglio la loro
situazione.
    Pur   ritenendo   possibile   la   seconda  interpretazione,  che
consentirebbe  un giudizio di legittimita' costituzionale della norma
qui  esaminata,  la problematicita' sopra evidenziata non permette di
ritenere  "manifestamente  infondata"  la  questione  sollevata dalla
difesa.  Appare necessario il vaglio della Corte costituzionale sulla
legge  in  oggetto  per  sancirne  la  conformita'  o meno al dettato
costituzionale di cui all'art. 13, comma 2 della Costituzione.
    A completamento dell'analisi si osserva che, qualora si ritenesse
che   l'accompagnamento  immediato  alla  frontiera  realizzasse  una
limitazione  della  liberta' personale non si ritiene che un giudizio
di  sicura legittimita' delle norme che lo dispongono possa desumersi
dall'integrazione  della  disciplina dell'art. 13 con quella prevista
dall'art. 14 del d.lgs. in oggetto.
    Innanzitutto    il   procedimento   di   convalida   disciplinato
dall'art. 14  e'  previsto  per  i soli casi in cui non sia possibile
eseguire  immediatamente  l'accompagnamento coattivo: ci comporta che
nei  casi,  in cui al contrario sia possibile eseguire immediatamente
l'accompagnamento,   nessun  controllo  giurisdizionale  e'  comunque
previsto.
    In  secondo  luogo  si  ritiene  che oggetto del provvedimento di
convalida  sia  il  solo  provvedimento del questore di trattenimento
presso  il  centro  di  accoglienza.  Infatti  l'art.  14  al comma 4
stabilisce  espressamente  che il pretore convalidi "il provvedimento
del  questore"  ed  aggiunge  che  in  caso  di  mancata convalida il
"provvedimento  cessa  di avere ogni effetto". Non c'e' dubbio che il
provvedimento che cessa di avere effetto e' solo il provvedimento del
Questore  di  trattenimento  presso  il  centro, perche' e' quello il
provvedimento  cui  fa riferimento tutto l'articolo in esame e nessun
cenno  si  fa  ai  provvedimenti  del  questore  o  del  prefetto  di
disposizione  dell'accompagnamento  immediato previsti dal precedente
art. 13.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ritiene rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di
incostituzionalita',   sollevata  dalla  difesa  di  Scripinic  Olga,
dell'art.  13,  commi  4  e  5  del  d.lgs. n. 286/1998, in relazione
all'art.  13  comma  3  della  Costituzione,  nella  parte  in cui il
provvedimento  amministrativo che dispone l'accompagnamento immediato
alla  frontiera  debba  essere sottoposto al controllo dell'autorita'
giudiziaria entro 48 ore dalla sua adozione.
    Sospende   il   procedimento   in  corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio e comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato.
        Milano, addi' 22 gennaio 2001
                        Il giudice: Mandrioli
01C0460