N. 134 ORDINANZA 7 - 15 maggio 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Potere di revocare ex tunc la provvisoria esecutivita' del decreto opposto - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principî del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. civ., art. 649. - Costituzione, art. 111, primo e secondo comma, come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Iscrizione d'ipoteca giudiziale sui beni dell'ingiunto, sulla base di un provvedimento provvisoriamente esecutivo - Asserito contrasto con i principî del giusto processo - Omessa denuncia della norma che consente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale (art. 2884 cod. civ.) - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., artt. 642, 655 e 649 (in combinato disposto). - Costituzione, art. 111, primo e secondo comma, come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.(GU n.20 del 23-5-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 649 codice di procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione Metalli S.r.l. ed altri e la Banca di Roma S.p.a., iscritta al n. 360 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale di Latina, con ordinanza del 14 febbraio 2000, ha sollevato in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) questione di legittimita' costituzionale: a) "in via principale", dell'art. 649 codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo concessa inaudita altera parte ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile; b) "in via subordinata", del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso inaudita altera parte di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude dopo l'iscrizione "ogni intervento interinale sulla sua efficacia", facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione; che, seppure varie pronunce di questa Corte (sentenze n. 65 e n. 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996) hanno consolidato nel diritto vivente il principio dell'irrevocabilita' ex tunc prima della sentenza che decida sull'opposizione, della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 codice di procedura civile, il rimettente dubita che il meccanismo di differimento del contraddittorio, proprio del procedimento monitorio, sia compatibile con i principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, ove le norme denunciate non consentano al debitore ingiunto, una volta instaurato il giudizio a cognizione piena, di ottenere per gravi motivi, ancor prima della decisione di merito, l'integrale rimozione ex tunc (degli effetti provvisori dell'esecutivita' del decreto opposto, a suo tempo concessa inaudita altera parte); ovvero "in subordine" non inibiscano l'iscrizione di ipoteca giudiziale (ai sensi dell'art. 2884 codice civile non cancellabile interinalmente, ma solo con provvedimento giudiziale definitivo); che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il giudice rimettente, dopo aver precisato che nella specie il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale sulla base del decreto opposto (reso esecutivo, ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile, senza previa instaurazione del contraddittorio con il debitore) e dopo aver sospeso con effetti ex nunc - in accoglimento dell'istanza presentata in via subordinata dal debitore opposto - l'esecutivita' del decreto ingiuntivo, osserva che soltanto la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate renderebbe esaminabile, prima della decisione di merito, l'istanza avanzata dallo stesso debitore opponente, di revocare ex tunc la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza delle sollevate questioni. Considerato che le questioni, l'una subordinata all'altra, sottoposte all'esame della Corte concernono rispettivamente l'una l'art. 649 codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, concessa inaudita altera parte ai sensi dell'art. 642 codice di procedura civile, e l'altra il combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella parte in cui consente al creditore, sulla base della provvisoria esecuzione, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli elementi di fondatezza della sua opposizione; e cio' in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la' dove stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale; che la questione proposta "in via principale" e' manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto, anche ove fosse accolta introducendo una revocabilita' ex tunc dell'esecutivita', non sarebbe idonea ad incidere nel giudizio a quo; che, infatti, il giudice rimettente ha adottato in via interinale un provvedimento di sospensione "nelle more della decisione della Corte costituzionale", riservandosi in caso di accoglimento delle questioni di costituzionalita' di esaminare l'istanza di revoca ex tunc con la caducazione di tutti gli effetti; che la sospensione e' un provvedimento nominato, dichiarato ex lege non impugnabile (art. 177 codice di procedura civile) e quindi non modificabile, ne' revocabile; che, siccome la caducazione degli effetti dell'esecuzione costituirebbe comunque modifica vietata dell'ordinanza di sospensione emessa ex art. 649 codice di procedura civile, deve ritenersi che, con l'emissione di tale ordinanza di sospensione, il giudice a quo abbia consumato il proprio potere di provvedere in via interinale sull'esecutivita' del titolo; che, in relazione alla questione subordinatamente proposta, l'ordinanza di rimessione non denuncia l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale puo' essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo; che, pertanto, entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0497