N. 143 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza - Pensione sociale - Requisito reddituale -
  Computabilita'  del trattamento pensionistico di guerra nel calcolo
  del  reddito  ai  fini  della  concessione della pensione sociale -
  Prospettata  violazione delprincipio della garanzia previdenziale e
  di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R.  23  dicembre  1978,  n. 915,  art.  77,  secondo  comma, in
  combinato  disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del d.l. 2
  marzo 1974, n. 30 (convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI  MODONA,Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 77,  secondo  comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo  unico  delle disposizioni in materia di pensioni di guerra) e
3,  terzo  comma,  n. 2,  del  d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito  in  legge  16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza
emessa  il 24 marzo 1999 dal pretore di Trani nel procedimento civile
vertente   tra  Carmela  De  Sario  e  l'Istituto  nazionale  per  la
previdenza  sociale (INPS), iscritta al n. 622 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a
seriespeciale, dell'anno 1999.
    Visti   l'atto   di   costituzione   dell'INPS,   nonche'  l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 febbraio  2001  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che con ordinanza del 24 marzo 1999 il pretore di Trani,
nel  corso  del  giudizio  civile  tra  Carmela De Sario e l'Istituto
nazionale  per  la  previdenza  sociale  (INPS)  avente ad oggetto la
domanda  della  prima  di  accertamento del suo diritto alla pensione
sociale,   ha   proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 77,  secondo  comma,  del  d.P.R.  23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra), in
combinato  disposto  con  l'art. 3,  terzo  comma, numero 2, del d.l.
2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali  ed assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974,
n. 114, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
        che,  secondo il giudice rimettente, in ragione dell'espressa
previsione  contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito
in  legge  n. 114  del  1974,  il reddito derivante dalla pensione di
guerra,  seppur relativo ad un trattamento di carattere risarcitorio,
era  non  di  meno  computabile  al  fine  di  determinare  la soglia
reddituale  richiesta  per beneficiare della pensione sociale, atteso
che  l'art. 5  della  legge 8 agosto 1991, n. 261 - nel sostituire il
primo  comma  dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e nel
prevedere  in generale la non computabilita' delle pensioni di guerra
nel   calcolo   del   reddito   a   fini  fiscali,  previdenziali  ed
assistenziali - aveva pero' lasciato in vigore il secondo comma dello
stesso art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, richiamando il citato
art. 3  del  d.l.  n. 30  del 1974, convertito nella legge n. 114 del
1974,  perpetuava  la computabilita' del trattamento pensionistico di
guerra  al  fine del riscontro del requisito reddituale rilevante per
ottenere la pensione sociale;
        che  -  a  suo  avviso  - tale residuale computabilita' delle
pensioni  di  guerra  nel calcolo del reddito al fine della spettanza
della pensione sociale contrasterebbe con la loro natura risarcitoria
ed  ostacolerebbe  la  funzione  che  svolge  la pensione sociale con
conseguente   violazione   dell'art. 38,  nonche'  dell'art. 3  della
Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
        che  si  e'  costituito  l'INPS,  chiedendo  anch'esso che la
questione sia dichiarata infondata.
    Considerato  che gia' questa Corte ha ritenuto dapprima infondata
(sentenza  n. 157 del 1980) e poi manifestamente infondata (ordinanza
n. 174 del 1985) la questione di costituzionalita' dell'art. 26 della
legge  30 aprile  1969,  n. 153, e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974,
n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui
escludevano  dal diritto alla pensione sociale coloro che percepivano
pensioni  di  guerra  e  stabilivano  che, qualora quest'ultima fosse
inferiore  alla  prima,  si  avesse  diritto  a percepire soltanto la
differenza tra l'una e l'altra;
        che  l'art. 77  del  d.P.R.  23 dicembre  1978,  n. 915,  nel
riordinare  la disciplina delle pensioni di guerra, ha contemplato in
generale  (al  primo  comma)  l'irrilevanza dei redditi pensionistici
(oltre   che  ai  fini  fiscali,  anche)  ai  fini  previdenziali  ed
assistenziali, lasciando pero' ferme le disposizioni, gia' scrutinate
da  questa  Corte,  e  segnatamente  l'art. 3 del d.l. n.30 del 1974,
convertito in legge n. 114 del 1974, citato, sicche' ha confermato la
computabilita' delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del
requisito reddituale della pensione sociale;
        che,  successivamente,  l'art. 5  della  legge 8 agosto 1991,
n. 261,  nel  modificare  i  trattamenti  pensionistici di guerra, ha
sostituito  il  solo primo comma del citato art. 77 del d.P.R. n. 915
del  1978  (ribadendo  la  natura  risarcitoria di tali trattamenti e
ampliando,  anche  ai fini sanitari, la portata della regola generale
della  loro  non  computabilita', laddove sia prescritto un requisito
reddituale  per  trattamenti  pensionistici  e  per la concessione di
esoneri,  ovvero  benefici  economici  ed  assistenziali),  ma non ha
modificato  il secondo comma dello stesso art. 77, confermando quindi
ulteriormente  la  computabilita'  delle  pensioni  di guerra al fine
dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale;
        che  questa scelta discrezionale del legislatore non e' stata
revocata  neppure  allorche'  l'art. 3  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  nel  contesto  della riforma pensionistica, ha sostituito (a
partire dal 1o gennaio 1996) alla pensione sociale l'assegno sociale;
        che  l'intervento assistenziale della collettivita', espresso
nella  pensione  sociale  prima  di tale riforma, persegue il fine di
soccorrere  coloro  che,  sprovvisti  di  mezzi necessari per vivere,
versano  in  uno  stato  di  bisogno,  necessariamente da emendare in
adempimento  dei  doveri  inderogabili  di  solidarieta'  economica e
sociale  della  collettivita',  sanciti  dagli  artt. 2  e  38  della
Costituzione;
        che    rientra   nella   discrezionalita'   del   legislatore
individuare  la  soglia  reddituale  al di sotto della quale sussiste
siffatta situazione di bisogno;
        che,   a   tale  limitato  fine,  possono  rilevare  anche  i
trattamenti  pensionistici  di  guerra,  i  quali,  pur avendo natura
dichiaratamente     risarcitoria,     rappresentano     pur    sempre
un'attribuzione    patrimoniale    valida    a    differenziare   non
irragionevolmente  la  posizione  di  chi  ne sia titolare rispetto a
quella  di chi, non beneficiandone, risulti maggiormente bisognevole,
se  indigente  ed  a  parita'  di  altre  condizioni, dell'intervento
assistenziale dello Stato;
        che,  quindi,  anche  il trattamento pensionistico di guerra,
nello  specifico  contesto  normativo  della  pensione  sociale, puo'
concorrere  nella valutazione della soglia reddituale rilevante quale
presupposto  per  il  diritto  alla  pensione stessa, senza che siano
violati  i  principi  di  eguaglianza  (art. 3 Cost.) e di necessaria
protezione sociale (art. 38 Cost.);
        che,  in  conclusione,  la proposta questione di legittimita'
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R.
23 dicembre  1978,  n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia
di  pensioni  di  guerra),  in  combinatodisposto con l'art. 3, terzo
comma,  numero  2,  del  d.l.  2 marzo  1974,  n. 30  (Norme  per  il
miglioramento  di  alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito  in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento
agli  artt. 3  e  38  della  Costituzione,  dal pretore di Trani, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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