N. 145 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Liguria  -  Unita' sanitarie locali - Concorsi per l'accesso
  alla qualifica di assistente medico - Criteriodell'espletamento dei
  concorsi per specialita' anziche' per area funzionale - Prospettata
  deroga  con  efficacia  retroattiva  alla  legislazione  statale di
  principio, con incidenza sulle decisioni del giudice amministrativo
  e  con  violazione dei principî di buon andamento e imparzialita' -
  Sopravvenuta   nuova   normativa  regionale,  conabrogazione  della
  disposizione   denunciata,   nonche'   intervenuto  riordino  della
  disciplina statale in materiasanitaria - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- Legge Regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 24, 97 e 117.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della  legge  della  regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione
legge   regionale   24 novembre   1987,   n. 36:   "Disposizioni  per
l'unificazione  delle  procedure  concorsuali  nelle Unita' sanitarie
locali"),  promosso  con  Ordinanza  emessa  il  11 dicembre 1998 dal
Consiglio   di   Stato,  sezione  V,  sui  ricorsi  riuniti  proposti
dall'Azienda  ospedaliera  Ospedale  S.  Martino di Genova e Cliniche
Universitarie  convenzionate  e  altri  contro  Gianfranco Clemente e
altri,  iscritta  al  n. 362 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
    Visti  gli atti di costituzione dell'Azienda ospedaliera Ospedale
S.  Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altro,
di  Maria  Puglisi e altri e di Gianfranco Clemente nonche' l'atto di
intervento della regione Liguria;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  gli avvocati Federico Sorrentino per l'Azienda ospedaliera
Ospedale  S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate
e  altro,  Alberto  Marconi,  Gian  Fausto Lucifredi e Isabella Maria
Stoppani  per  Maria Puglisi e altri e l'avvocato Luigi Cocchi per la
regione Liguria.
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato, sezione V, con ordinanza
dell'11 dicembre   1998,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  comma  2,  della  legge  della  regione
Liguria  8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione legge regionale 24 novembre
1987,   n. 36:   "Disposizioni  per  l'unificazione  delle  procedure
concorsuali  nelle  Unita'  sanitarie  locali"),  in riferimento agli
artt. 24, 97 e 117 della Costituzione;
        che il rimettente e' chiamato a decidere sui ricorsi proposti
avverso  la  sentenza  del  tribunale  amministrativo regionale della
Liguria,  che  ha  disposto  l'annullamento  della delibera 15 maggio
1986,  n. 856  del Comitato di gestione della Unita' sanitaria locale
n. 13  Genova  4  (ora  Azienda  ospedaliera  Ospedale San Martino di
Genova e Cliniche Universitarie convenzionate);
        che  la  suddetta delibera del 1986, recante la rettifica dei
bandi  di  pubblici  concorsi  per la qualifica di assistente medico,
approvati  con  delibere  20 luglio  1985,  nn. 1052  e  1053,  e  la
riapertura  dei relativi termini concorsuali, era stata annullata dal
Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui con essa veniva
disposto  lo  svolgimento  di  una  serie di concorsi per specialita'
anziche'  come previsto dal bando originario per l'area funzionale di
riferimento;
        che   la   pronuncia  del  giudice  amministrativo  e'  stata
impugnata  sia  dalla  USL  n. 13  soccombente  sia dai vincitori dei
concorsi svoltisi in relazione ai bandi oggetto dell'annullamento;
        che,  tutto  cio'  premesso  in fatto, il Consiglio di Stato,
dopo aver valutato nel merito gli appelli, non ritenendoli meritevoli
di accoglimento alla stregua della legislazione applicabile, si trova
a  dover  valutare  una  eccezione  di improcedibilita' del giudizio,
basata  sulla  legge  della  regione Liguria n. 5 del 1991, la quale,
all'art. 2,   comma   1,   dispone   che  "i  concorsi  pubblici  per
l'assunzione  nella  posizione  iniziale  e nel profilo di assistente
medico  vengono banditi per singole discipline", e al comma 2 estende
tale previsione "anche ai concorsi pubblici gia' espletati";
        che,  osserva  il  rimettente,  poiche'  l'applicazione della
suddetta  norma,  considerata  "atta  a  legittimare,  con  efficacia
retroattiva,      l'operato     dell'amministrazione",     renderebbe
improcedibile  -  secondo  una  eccezione  di  parte  -  il  giudizio
principale,  assumono  rilevanza, rispetto a quest'ultimo giudizio, i
dubbi di costituzionalita' della medesima norma;
        che  il  Consiglio  di  Stato  solleva  pertanto questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,  comma  2,  della  legge
regionale  citata,  in  relazione  agli  artt. 24,  97  e  117  della
Costituzione, poiche' essa:
          a) interverrebbe con efficacia retroattiva sulla disciplina
statale  di  rango  primario,  introducendo  una  deroga,  in  ambito
territoriale  limitato,  all'art. 17  del  d.P.R.  20 dicembre  1979,
n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali),
che,  imponendo  lo  svolgimento  dei  concorsi  per  l'accesso  alla
posizione  di  assistente  medico  secondo  il  criterio  delle  aree
funzionali,  costituirebbe  "norma di principio, ed inquadrata in una
riforma  fondamentale  dell'assetto della Repubblica" (art. 117 della
Costituzione);
          b)  inciderebbe  direttamente  sulle  decisioni del giudice
amministrativo, privando nella specie di effetti la sentenza di primo
grado   e   rendendo   improcedibile  l'impugnazione  (art. 24  della
Costituzione);
          c) violerebbe i principi costituzionali di buon andamento e
di  imparzialita' dell'amministrazione, sia perche' disciplina in via
retroattiva  e per una sola parte del territorio della Repubblica una
materia  oggetto  di  legislazione  statale,  sia  perche' conferisce
effetti  imprevedibili  a  scelte compiute dai singoli sulla base del
quadro normativo all'epoca vigente (art. 97 della Costituzione);
        che  nel  giudizio  cosi'  promosso  si  sono  costituiti gli
appellanti  nel  giudizio a quo ed e' intervenuto il Presidente della
regione Liguria;
        che  le  parti  costituite  e  la regione interveniente hanno
eccepito  innanzitutto  la  carenza  di motivazione dell'ordinanza di
rimessione  sul  punto della rilevanza, poiche', successivamente alla
entrata   in  vigore  della  legge  regionale  oggetto  del  presente
giudizio,  il  quadro  normativo statale in materia sanitaria avrebbe
subito  profonde  modificazioni, anche relativamente alla definizione
delle   figure   professionali,   in   particolare   giungendo   alla
soppressione  dell'assistente medico, sostituito dal dirigente medico
di primo livello, ed introducendo un regime concorsuale per l'accesso
alla  qualifica  dirigenziale che coinciderebbe con quello introdotto
dall'art. 2   della  legge  della  regione  Liguria  n. 5  del  1991,
rilevando   inoltre   che,   anche   nell'ipotesi   di  un  eventuale
accoglimento   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata,  i  concorsi  non potrebbero comunque svolgersi secondo le
modalita'   stabilite   dall'art. 17  del  d.P.R.  n. 761  del  1979,
dovendosi procedere per singole specialita' e non per aree;
        che nel merito, secondo le stesse parti, la questione sarebbe
infondata in quanto:
          a)  l'art. 17  del  d.P.R. n. 761 del 1979 non esprimerebbe
una  norma  di  principio  inquadrata  in  una  riforma fondamentale,
poiche'   la   disciplina   concorsuale   prevista   per   la  figura
dell'assistente in formazione, anche alla luce della norma di delega,
contenuta   nell'art. 47   della   legge   23 dicembre  1978,  n. 833
(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),  non avrebbe tale
valore;  ne' comunque la disposizione regionale andrebbe ad incidere,
contraddicendolo,   su   un   assetto  diversamente  configurato  dal
legislatore  statale,  giacche'  il  citato  art. 17  non avrebbe mai
trovato applicazione;
          b) il legislatore regionale non avrebbe inteso sottrarre la
controversia al suo giudice naturale, al fine di eludere la decisione
di  primo  grado,  ma  avrebbe  inteso soddisfare ragioni di pubblico
interesse, identificate nell'esigenza di uniformare le proprie scelte
a quelle effettuate nel resto del territorio nazionale;
          c) non potrebbe dirsi violato il principio di imparzialita'
della  pubblica  amministrazione,  perche' la legge impugnata avrebbe
inteso  eliminare  un  trattamento  ingiustificatamente differenziato
rispetto alle procedure generalmente seguite;
        che,  con  atto depositato fuori termine, si e' costituita la
parte resistente nel giudizio a quo.
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione,  e'  entrata  in  vigore  la  legge della regione Liguria
11 novembre  1999,  n. 34  (Legge di semplificazione dell'ordinamento
regionale);
        che, in particolare, l'art. 2 della citata legge regionale ha
disposto  l'abrogazione  della  legge  che  contiene  la disposizione
impugnata,  mentre  l'art. 3,  comma  1,  prevede che le disposizioni
abrogate  continuino "a trovare applicazione per i rapporti sorti nel
periodo  della  loro  vigenza  e  per l'esecuzione degli accertamenti
dell'entrata e degli impegni di spesa assunti";
        che,  d'altra  parte,  anteriormente  alla  stessa  pronuncia
dell'ordinanza  di  rimessione,  e'  variamente  mutata  la normativa
statale  di  riferimento sulla base della quale il Consiglio di Stato
ha  prospettato  la violazione dei parametri costituzionali invocati,
in  particolare  con l'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo  1  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421), piu' volte
modificato,  e  del  d.P.R.  10 dicembre  1997,  n. 483  (Regolamento
recante  la  disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio  sanitario  nazionale),  atti  ai quali il rimettente non fa
cenno nel sollevare la questione;
        che  pertanto, sia per l'abrogazione della norma impugnata ad
opera  della  legge  della regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il
suddetto  complessivo  mutamento del quadro normativo di riferimento,
si  impone  il  riesame della perdurante rilevanza della questione da
parte  del  rimettente,  al  quale  compete valutare l'applicabilita'
dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione
V.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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