N. 149 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Uffici  giudiziari  -  Sedi  delle sezioni distaccate dei tribunali -
  Istituzione  con legge di una sezione del Tribunale di Siracusa nel
  Comune di Avola, anziche' in quello di Noto - Assunto contrasto con
  i   criteri   direttivi   della  legge  delega,  nonche'  lamentata
  "legificazione" di una materia attribuita di regola alla competenza
  amministrativa del Governo - Difetto di rilevanza della questione -
  Manifesta inammissibilita'.
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-bis; tabelle A e B allegate al
  d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 48-bis del
regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51  (Norme  in  materia  di istituzione del giudice unico di primo
grado), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di
pace  di  Noto nel procedimento civile vertente tra G. I. e il comune
di  Noto, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visti l'atto di costituzione del comune di Noto nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Uditi   l'avvocato  Andrea  Guarino  per  il  comune  di  Noto  e
l'Avvocato  dello  Stato  Ignazio  F. Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Noto, con ordinanza emessa il
30 marzo  2000,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e
113  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 48-bis   del   regio   decreto   30 gennaio   1941,   n. 12
(Ordinamento  giudiziario)  e delle tabelle A e B allegate al decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del  giudice  unico  di  primo  grado),  nella parte in cui prevedono
l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel
comune di Avola anziche' in quello di Noto;
        che  il  giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale
l'attore   ha  chiesto  che  il  comune  di  Noto  fosse  "dichiarato
inadempiente"  al  contratto  di  appalto  per  la  pulizia di locali
adibiti,  tra  l'altro,  a  sede  dell'ufficio  della  locale sezione
distaccata di pretura;
        che   il   giudice   rimettente  richiama  nell'ordinanza  le
argomentazioni   dell'attore,   secondo   cui   le   norme  impugnate
contrasterebbero  in  primo  luogo  con i criteri direttivi stabiliti
dall'art. 1, lettera i) della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, in
quanto disattenderebbero i risultati ottenuti mediante l'applicazione
dei  criteri  oggettivi  relativi all'individuazione delle sedi delle
sezioni distaccate dei tribunali;
        che  l'individuazione  per  legge  delle  sezioni  distaccate
comporterebbe  una  parziale  "legificazione"  di  una materia sempre
attribuita  alla competenza amministrativa dell'autorita' di governo,
determinando  anche  un'ingiustificata  disparita' di trattamento tra
l'ipotesi   della   prima   istituzione  e  quella  della  successiva
modificazione,  in  assenza  di  una  specifica direttiva della legge
delega  ed  in  violazione del diritto di difesa dei cittadini, degli
enti e delle formazioni sociali interessate;
        che  la  scelta  della  sede  di  Avola,  avente  scarsissima
consistenza  ed  un  bacino  di  utenza  notevolmente piu' ridotto di
quello  di  Noto,  sarebbe  infine  irragionevole,  in relazione alle
finalita'  della  delega  legislativa, tendente a realizzare una piu'
razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;
        che,  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte,  e' intervenuto il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale;
        che  si e' inoltre costituito il comune di Noto, riportandosi
sostanzialmente  alle  argomentazioni  sviluppate  dall'ordinanza  di
rimessione;
        che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa erariale
ha  depositato  una  memoria, nella quale, premesso che l'istituzione
per  legge delle sezioni distaccate e' giustificata dalle esigenze di
attualita'  ed  immediatezza  emergenti  dalla  contestuale redazione
delle  norme  e  delle  tabelle,  osserva che tale scelta, cosi' come
l'individuazione  della  sede  di  Avola,  recepisce  le  indicazioni
contenute nei pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata dal giudice di pace di Noto ha ad oggetto l'art. 48-bis del
regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle A e B allegate al
decreto  legislativo  19 febbraio  1998,  n. 51,  nella  parte in cui
prevedono  l'istituzione  di  una sezione distaccata del tribunale di
Siracusa nel comune di Avola anziche' in quello di Noto;
        che  nel giudizio principale e' stata chiesta la condanna del
comune   di  Noto  al  risarcimento  del  presunto  danno  subito  da
un'impresa  appaltatrice del servizio di pulizia dei locali destinati
a  sede  degli  uffici  comunali  per  effetto  della riduzione della
prestazione   convenuta,   disposta   dal   comune  a  seguito  della
soppressione della locale sezione distaccata di pretura;
        che  ai  fini  della  decisione della controversia il giudice
rimettente  non  puo'  fare  applicazione  delle  norme impugnate, in
quanto   la   mancata   istituzione  di  una  corrispondente  sezione
distaccata  di  tribunale  potrebbe  costituire  al massimo un motivo
della cessazione del servizio di pulizia, come tale irrilevante;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale e' pertanto
priva di rilevanza nel giudizio a quo, e va dichiarata manifestamente
inammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 48-bis  del  regio  decreto
30 gennaio  1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e
B  allegate  al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia  di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 76 e 113 della Costituzione, dal
giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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