N. 152 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  civile  -  Riforma  -  Competenza  per territorio - Giudizi
  civili  pendenti  davanti  al pretore alla datadel 30 aprile 1995 -
  Competenza  del  giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio
  giudiziario  o  la  sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e'
  pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999
  Asserita   lesione   del   principio   del  giudice  naturale  (per
  sottrazione  delle  cause  pendenti  al  giudice  di pace di Noto e
  attribuzione  a quello di Avola), con disparita' di trattamento tra
  giudizi diversi - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido NEPPI
MODONA,   Piero   Alberto  CAPOTOSTI,Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche  al  codice  di  procedura  penale.  Modifiche al codice di
procedura  penale  e  all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in
materia  di  contenzioso  civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice  di  pace e di esercizio della professione forense), promossi
con  due  ordinanze  emesse  il  9 maggio 2000 dal giudice di pace di
Avola nei procedimenti civili vertenti tra R. P. e A. V. e tra P.F. e
UNIASS  S.p.A.  ed  altri,  iscritte  ai  nn. 479  e 480 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Avola, con due distinte
ordinanze,  entrambe  emesse il 9 maggio 2000, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16
dicembre  1999,  n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al
codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso
civile  pendente,  di  indennita'  spettanti  al giudice di pace e di
esercizio  della  professione forense), in riferimento agli artt. 3 e
25, primo comma, della Costituzione;
        che  i  giudizi  principali, iniziati in data anteriore al 30
aprile  1995  dinanzi alla pretura circondariale di Siracusa, sezione
distaccata  di  Noto,  a  seguito della soppressione dell'ufficio del
pretore  e  della  mancata  istituzione di una corrispondente sezione
distaccata  di tribunale, sono stati attribuiti, a norma dell'art. 47
del  decreto  legislativo  19  febbraio  1998,  n. 51,  alla  sezione
distaccata  di  Avola  del Tribunale di Siracusa, alla quale e' stata
accorpata la circoscrizione della sezione distaccata di Noto;
        che  successivamente  i  medesimi  giudizi,  rientranti nella
competenza  per  valore  del  giudice  di pace in base alla normativa
vigente  alla  data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999,
in applicazione di quest'ultima legge sono stati trasmessi al giudice
di  pace  del  luogo  dove ha sede la sezione distaccata di tribunale
alla quale erano stati precedentemente attribuiti;
        che   il  giudice  rimettente  richiama  nelle  ordinanze  le
argomentazioni  delle  parti,  secondo  cui la norma impugnata, nella
parte in cui prevede la competenza per territorio del giudice di pace
del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  o  la  sezione
distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata
in  vigore  della medesima legge, viola l'art. 25, primo comma, della
Costituzione,  in  quanto  sottrae  le  cause al giudice naturale, da
individuarsi nel giudice di pace di Noto;
        che  la  norma  impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3
della Costituzione, in quanto determina una disparita' di trattamento
rispetto  agli  altri  giudizi  di  competenza  del  giudice di pace,
nonche'  a  quelli  gia'  pendenti  dinanzi  ai  soppressi  uffici di
conciliazione, che devono essere trattati nella sede di Noto;
        che, in uno dei giudizi dinanzi alla Corte, e' intervenuto il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,   il  quale  ha  eccepito
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale, osservando che la norma impugnata e' volta ad evitare
gli  inconvenienti  derivanti  dal mutamento del luogo di svolgimento
del giudizio, e si riferisce a cause che non erano originariamente di
competenza  del  giudice  di  pace,  e  per  le  quali  non e' quindi
individuabile  come  giudice  naturale  il  giudice  di  pace  di  un
determinato luogo.
    Considerato  che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  giudice  di  pace  di Avola hanno entrambe ad oggetto
l'art. 2,  comma  1, della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui,
in  riferimento  ai  giudizi  civili pendenti davanti al pretore alla
data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del
giudice  di  pace in base alla normativa vigente alla data di entrata
in  vigore  della  legge  n. 479  del 1999, prevede la competenza per
territorio  del  giudice  di  pace del luogo in cui ha sede l'ufficio
giudiziario  o  la  sezione  distaccata  dinanzi a cui il giudizio e'
pendente alla data di entrata in vigore della stessa legge;
        che  l'identita' delle questioni sollevate dalle ordinanze di
rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;
        che  il  trasferimento  previsto  dalla legge n. 479 del 1999
s'inscrive  nel quadro dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata
in  funzione  del  giudice  unico  di  primo grado e ad accelerare la
definizione  dei  giudizi  civili  pendenti  alla  data di entrata in
vigore   della   riforma  del  processo  civile,  i  quali,  a  norma
dell'art. 90  della  legge  26  novembre  1990, n. 353, continuano ad
essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti;
        che,  nell'ambito  di  tale  disciplina,  la  norma impugnata
individua  il  giudice competente sulla base di un criterio generale,
valido  per  tutti  i  giudizi  c.d.  "di vecchio rito" gia' pendenti
dinanzi  ai  pretori  e successivamente trasmessi ai tribunali, e non
gia' in riferimento a singole controversie;
        che   non   sussiste   pertanto   la   denunciata  violazione
dell'art. 25,  primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo il
consolidato  orientamento  di  questa  Corte, la garanzia del giudice
naturale  non  e'  lesa  quando  il giudice sia designato in modo non
arbitrario  ne'  a  posteriori oppure direttamente dal legislatore in
conformita'  alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti
ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva
di  legge  stabilita  dall'art. 25,  primo  comma, della Costituzione
(cfr.  ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza
n. 176 del 1998);
        che,  entro  i  predetti limiti, l'individuazione del giudice
competente  a  decidere  determinate  controversie  e'  rimessa  alla
discrezionalita'  del  legislatore, il quale, nel regolare la fase di
transizione  tra diverse discipline ordinamentali e processuali, puo'
introdurre,  rispetto  agli  ordinari  criteri  di ripartizione della
competenza,  deroghe  fondate  su  un  ragionevole  bilanciamento dei
diversi  interessi  coinvolti nel processo (cfr. ordinanza n. 201 del
1997, sentenze n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);
        che  la  deroga  ai  criteri  generali  di ripartizione della
competenza  per  territorio  prevista  dalla norma impugnata risponde
alla   finalita'   di   semplificare   l'individuazione  del  giudice
competente  a  definire  i  procedimenti  gia'  pendenti  dinanzi  ai
pretori,  anche  in  relazione all'eventuale configurabilita' di fori
alternativi,  evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i
disagi  derivanti da ulteriori modificazioni nel luogo di svolgimento
del giudizio;
        che  la  peculiarita'  delle  esigenze  tenute  presenti  dal
legislatore  appare  sufficiente  a  giustificare  la  diversita' del
trattamento  riservato  ai  giudizi  in questione rispetto agli altri
pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari
criteri  di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la
sussistenza    della    denunciata   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 1,  della  legge 16
dicembre  1999,  n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al
codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso
civile  pendente,  di  indennita'  spettanti  al giudice di pace e di
esercizio  della professione forense), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di
Avola con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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