MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 2001 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa'  Esercizio Cantieri, unita' di La
Spezia, Livorno, Roma e Viareggio. (Decreto n. 29751).
(GU n.122 del 28-5-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  82/00 del 21 novembre 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Lucca  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.p.a.
Societa' Esercizio Cantieri;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  223/1991,  in  favore  dei  lavoratori  sospesi  dal  lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 novembre 2000;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  dal  24 novembre 2000 al 23 novembre 2001 in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Societa' Esercizio
Cantieri,  sede  in  Roma,  unita' in La Spezia per un massimo di una
unita' lavorativa, Livorno per un massimo di sette unita' lavorative,
Roma  per  un massimo di due unita' lavorative, Viareggio (Lucca) per
un massimo di centottantotto unita' lavorative.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2001
                                         Il direttore generale: Daddi