MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2001, n. 214 

Regolamento   recante  modifica  dei  termini  previsti  dal  decreto
interministeriale  11  dicembre 2000, n. 375, relativo alla riduzione
del gasolio da utilizzare in agricoltura.
(GU n.132 del 9-6-2001)
 
 Vigente al: 24-6-2001  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica 11 dicembre
2000,  n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate
nuove  modalita'  di  gestione  dell'agevolazione fiscale per gli oli
minerali  impiegati  nei  lavori  agricoli, orticoli, in allevamento,
nella  silvicoltura  e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi
dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
  Preso atto delle difficolta' per i beneficiari dell'agevolazione di
dare  esatta  esecuzione  per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti
dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e
7,  del  citato  regolamento  entro  il  termine  ivi previsto del 31
gennaio  e  tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi
adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno;
  Considerata   l'esigenza,   manifestata  dai  rappresentanti  delle
regioni  e  delle  province  autonome  nel corso del Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio
2001  convocato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, di
stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova
procedura;
  Tenuto  conto  di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire, per l'anno 2001, il
predetto  termine  del  31  gennaio al 31 luglio onde consentire agli
operatori  ed  agli  uffici interessati di effettuare gli adempimenti
prescritti  dalla  nuova  disciplina  e di garantire la fruizione del
beneficio agli aventi diritto;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  parere  della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta
del 22 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  nota  n.  3-5185/UCL  del 30 aprile 2001 con la quale e'
stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine
del  31  gennaio  previsto  dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri delle politiche
agricole   e   forestali   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   11   dicembre  2000,  n.  375,  per  la
presentazione   della   richiesta   di   fruizione   del  trattamento
agevolativo   sui  prodotti  petroliferi  impiegati  in  agricoltura,
nonche'  dall'articolo  6,  comma  5,  del  citato  decreto,  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di avvenuto impiego dei medesimi
prodotti agevolati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 maggio 2001
                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco
                     Il Ministro delle politiche
                        agricole e forestali
                           Pecoraro Scanio
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 18
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.