Regolamento recante modifica dei termini previsti dal decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, relativo alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.(GU n.132 del 9-6-2001)
Vigente al: 24-6-2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 dicembre 2000, n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate nuove modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92; Preso atto delle difficolta' per i beneficiari dell'agevolazione di dare esatta esecuzione per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e 7, del citato regolamento entro il termine ivi previsto del 31 gennaio e tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno; Considerata l'esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio 2001 convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova procedura; Tenuto conto di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente; Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire, per l'anno 2001, il predetto termine del 31 gennaio al 31 luglio onde consentire agli operatori ed agli uffici interessati di effettuare gli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina e di garantire la fruizione del beneficio agli aventi diritto; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta del 22 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001; Vista la nota n. 3-5185/UCL del 30 aprile 2001 con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, nonche' dall'articolo 6, comma 5, del citato decreto, per la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego dei medesimi prodotti agevolati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 18 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.