N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001
Ordinanze da 384 a 393 - di identico contenuto - emesse il 1o febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Cherqui Batthai (r.o. 384/2001), Baditescu Robert (r.o. 385/2001), Ben Haj Massoud Isklander(r.o. 386/2001), Sandu Laurentiu (r.o. 387/2001), Nasui Andrei (r.o. 388/2001), Garcia Romero Freddy Da(r.o. 389/2001), Medeiros Luis (r.o. 390/2001), Petrenko Lyka (r.o. 391/2001), Muncan Tina (r.o. 392/2001)e Herbina Elena (r.o. 393/2001). Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Mancata previsione di un provvedimento motivato ed autonomo da quello di convalida per il trattenimento successivo - Omessa previsione, altresi', che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.(GU n.23 del 13-6-2001 )
IL TRIBUNALE All'esito dell'udienza camerale odierna; Rilevato in fatto Che in data 6 settembre 2000 veniva decretata dal prefetto della Provincia di Milano (e notificata dalla questura di Milano all'interessato) l'espulsione, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro quindici giorni, di Cherqui Battai nato in Marocco nel 1957 avente cittadinanza marocchina, asseritamente entrato nel territorio dello Stato nel 1992 attraversando il confine nella zona di Ventimiglia, sottraendosi ai controlli di frontiera; Che in data 30 gennaio 2001 lo straniero suindicato veniva trovato in Milano mentre si dedicava all'accattonaggio, privo di documenti, e veniva quindi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; Che il questore della Provincia di Milano in data 30 gennaio 2001 disponeva il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza "Arcangelo Corelli" in Milano sul presupposto che dovesse procedersi all'accompagnamento alla frontiera e che: era necessario acquisire un valido documento per l'espatrio; non era immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; Che il provvedimento di trattenimento veniva notificato in pari data all'interessato e gli atti venivano trasmessi il successivo 31 gennaio 2001 per la convalida. Ritenuto in diritto Che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti i presupposti per la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs n. 286/1998; Che il provvedimento di convalida comporterebbe, quale effetto automatico, la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs cit., tranne che il questore non possa eseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice (ultimo inciso, comma 5 cit.); Che ad avviso di questo giudice appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma citata in relazione all'art. 13 della Costituzione; Che la questione e' rilevante nel presente procedimento dovendosi applicare in concreto la disposizione sulla convalida del trattenimento, che implicherebbe l'effetto automatico della permanenza nel centro per il periodo di complessivi venti giorni (o per un periodo piu' breve in relazione ai tempi in cui l'autorita' amministrativa riesce a rimuovere gli ostacoli che si frapponevano all'accompagnamento immediato alla frontiera); Che la permanenza nel centro e' connotata da restrizioni che incidono sulla liberta' personale; Che la garanzia costituzionale della liberta' personale e' riconosciuta anche ai non cittadini; Che l'art. 13 della Costituzione impone una riserva di legge e di giurisdizione per i provvedimenti che importino restrizione della liberta' personale; Che solo in casi eccezionali di necessita' e urgenza indicati tassativamente dalla legge e' consentita l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida entro le successive quarantotto ore; Che pertanto sono conformi al dettato costituzionale le previsioni legislative che riguardano casi eccezionali in cui l'autorita' giudiziaria convalida il provvedimento provvisorio della pubblica sicurezza nei termini perentori suindicati; Che invece non appare conforme alla garanzia costituzionale della liberta' personale la previsione legislativa di un provvedimento restrittivo dell'autorita' amministrativa, che, all'infuori di ogni valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria in ordine al "se" e alla durata, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo delle novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all'art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il trattenimento successivo alla convalida sia disposto dall'autorita' giudiziaria con provvedimento motivato e autonomo da quello di convalida e dell'art. 14, comma 4, d.lgs. cit. nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria che la adegui alla concreta esigenza da soddisfare; Sospende il presente procedimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri. Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 1o febbraio 2001 Il giudice: Milone 01c0530