N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio - 5 febbraio 2001

Ordinanze da 404 a 416 - di identico contenuto - emesse il 31 gennaio
e  il  5  febbraio  2001  dal  tribunale  di  Milano su atti relativi
rispettivamente  a:  Onofre  Quiquia  Roberto  (r.o. 404/2001), Gjoni
Enkeleda  (r.o.  405/2001),  Plesu Natalia Alexeieva (r.o. 406/2001),
Hryhorchak  Alvina  (r.o.  407/2001),  Begaj  Defrim (r.o. 408/2001),
Robez  Stella  (r.o.  409/2001),  Ceku  Ilir (r.o. 410/2001), Matthiu
Susan (r.o. 411/2001), Simon Dolly (r.o. 412/2001), Bajor Rache (r.o.
413/2001),   Joseph  Giorgina  (r.o.  414/2001),  Sharom  Rose  (r.o.
415/2001), Cristofa Regina (r.o. 416/2001).

Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata
  previsione  che  tale  provvedimento  sia  disposto  dall'autorita'
  giudiziaria   o,   in  casi  di  necessita'  ed  urgenza,  indicati
  tassativamente   dalla  legge,  dall'autorita'  amministrativa  con
  obbligo  di darne comunicazione entro quarantotto ore all'autorita'
  giudiziaria  per  la convalida - Violazione del diritto inviolabile
  della  liberta'  personale - Lesione del principio di eguaglianza -
  Contrasto con il principio della riserva di giurisdizione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, seconda
  parte, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, secondo e terzo comma.
(GU n.23 del 13-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    In  esito  all'udienza  del  31  gennaio  2000  nel  procedimento
n. 199/200E, ha pronunciato la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    Con  decreto  pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs n. 286/1998
il  prefetto di Milano il 29 febbraio 2000 disponeva l'espulsione con
intimazione  nei  confronti  dello  straniero  Onofre Quiquia Roberto
Walter nato il 23 maggio 1968 a Lima.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 29 febbraio 2000.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano, in data 29 gennaio 2001,
veniva  rilevato  che  doveva  procedersi all'accompagnamento a mezzo
della  forza  pubblica  dello straniero ai sensi dell'art. 13 comma 4
lett. a)  t.u.  e  disposto  il  "trattenimento"  di tale persona nel
centro  di  via  Corelli  in Milano, poiche' il questore (barrando la
casella  apposita)  aveva  ritenuto  sussistente presupposto relativo
alla  mancanza del vettore, alla necessita' di accertamenti ulteriori
e  di  acquisire  un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto
veniva notificato in data 29 gennaio 2001 alle ore 17.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
Cancelleria del Tribunale in data 29 gennaio 2001 alle ore 12.
    In  udienza:  lo  straniero  non  ha contestato di essere entrato
sottraendosi ai controlli di frontiera e di non possedere il permesso
di soggiorno.

                            D i r i t t o

    A  questo giudice a norma dell'art. 14 comma 4 t.u. citato e' ora
demandato  di  convalidare  il  provvedimento  di trattenimento. Cio'
dovrebbe  avvenire in esito a un'udienza camerale trattata secondo il
rito  disciplinato  dagli  art. 737  e  segg.  c.p.c.  richiamati dal
comma 4 dell'art. 14 t.u.
    L'art. 14  comma 4  del  d.lgs citato stabilisce che il tribunale
convalida  il  provvedimento  del questore "ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo".
    Secondo   la   scrivente   la  citata  norma  stabilisce  che  il
trattenimento  e'  legittimo e va convalidato dal giudice, verificato
il rispetto dei termini quarantotto ore e successive quarantotto ore,
se  sussistono,  dice  l'art. 14  comma 4  t.u.: a) i presupposti per
l'adozione  di  un  provvedimento  di  espulsione e l'esistenza di un
provvedimento motivato di espulsione amministrativa adottato nei casi
previsti  dall'art. 13  t.u.  d.lgs  n. 286/1998;  b) l'esistenza dei
presupposti   previsti   dall'art. 13  commi 4,  5,  6  t.u.  perche'
all'esecuzione del decreto di espulsione provveda il questore a mezzo
di   accompagnamento   con  la  forza  pubblica;  c) l'esistenza  dei
presupposti  previsti  dall'art. 14  comma 1 t.u. perche' il questore
possa,   nell'eseguire  l'accompagnamento  coattivo  dello  straniero
espulso, trattenerlo nel centro di permanenza temporanea.
    Qualora  il  controllo  di  tutti  questi  presupposti  dia esito
positivo   il  giudice  dovrebbe  convalidare  il  provvedimento  del
questore  che  dispone il trattenimento; il giudice dovrebbe pertanto
convalidare  il  trattenimento  ai  sensi  dell'art. 14  comma 4 t.u.
applicando  la  disciplina  dallo  stesso  comma 4  richiamata di cui
all'art. 13 e 14 comma 1 t.u.
    L'art. 13  comma 4  t.u. prevede che l'espulsione viene eseguita,
ove  ad  essa  si  debba  dare  esecuzione coattiva, dal questore con
l'accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo della forza pubblica. Le
ipotesi  in  cui  si  procede all'esecuzione coattiva dell'espulsione
sono  quelle  previste  dall'art. 13  commi 4,  5  e 6 seconda parte.
L'accompagnamento  alla  frontiera  puo'  trovare  fondamento  in  un
provvedimento  del  prefetto  (art. 13  comma 4/b; comma 5 e comma 6)
oppure essere disposto dal questore (art. 13 comma 4/a).
    La    misura   dell'accompagnamento   costituisce   un   autonomo
provvedimento  dell'autorita'  amministrativa connesso all'espulsione
ma  concettualmente distinto riguardando la sua esecuzione (per altro
non  la sua forma di esecuzione/attuazione esclusiva essendo prevista
l'intimazione  allo  straniero  di lasciare il territorio dello Stato
nel  termine  di quindi giorni ex art. 13 comma 6 prima parte); a sua
volta  il  provvedimento  di  trattenimento  nel centro di permanenza
temporanea  e  di  assistenza  previsto  dall'art. 14  comma 1  t.u.,
adottato   sempre   dal   questore,   e'  provvedimento  connesso  al
provvedimento  con  cui  si  dispone l'esecuzione dell'espulsione con
accompagnamento  a  mezzo  della  forza  pubblica  ma concettualmente
distinto  riguardando  una  modalita'  della sua attuazione e del suo
svolgimento,    il    provvedimento   di   trattenimento   presuppone
l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
    Ritene  questo  giudice  che sia il provvedimento (del questore o
del  prefetto)  con  cui  si  dispone  l'esecuzione  del  decreto  di
espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della forza
pubblica  sia  l'eventuale  successivo  provvedimento del questore di
trattenimento  dello straniero nel centro di permanenza temporaneo ex
art. 14  comma 1  t.u. siano provvedimenti che comportano limitazioni
alla liberta' personale garantita dall'art. 13 Cost.
    La  liberta'  personale garantita dall'art. 13 della Costituzione
consiste  nel  diritto  dell'individuo  alla piena disponibilita' del
proprio   corpo   e  della  propria  mente  e  protegge  contro  ogni
provvedimento  consistente in un assoggettamento della persona ad una
coercizione   fisica   o   morale,  inclusi  quegli  oblighi  il  cui
inadempimento e' punito in forma coattiva. La Corte costituzionale ha
individuato,  quale  elemento  qualificante  della  restrizione della
liberta'  personale,  l'assoggettamento  all'altrui potere, in cui si
concreta  la violazione del principio dell'habeas corpus (Corte cost.
sent. 69/1964).  L'espulsione  comporta  una coercizione fisica della
persona  espulsa  mediante l'adozione di misure coercitive per la sua
esecuzione.  Tale  coercizione  consiste  sempre nell'accompagnamento
alla frontiera dell'espulso da parte delle forze di polizia, nonche',
nei  casi  in  cui  sussistono gli impedimenti oggettivi al rimpatrio
previsti  dall'art. 14  comma 1  t.u. e fino alla loro rimozione, nel
trattenimento  dello  straniero  espulso  nei  centri  di  permanenza
temporanea  sotto  il  controllo  delle  forze di polizia. In secondo
luogo  l'espulsione  eseguita  dal  questore con accompagnamento alla
frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica  nonche' il trattenimento
eventuale   nel   centro   di   permanenza   temporaneo   implica  un
assoggettamento  totale della persona straniera comunque presente nel
territorio    dello    Stato   all'altrui   potere,   menomazione   o
mortificazione  in  cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, si
concreta  la  violazione  dell'habeas  corpus  (da ultimo Corte cost.
sent. 31 maggio 1995, n. 210.)
    La liberta' personale spetta a qualsiasi straniero regolarmente o
irregolarmente   soggiornante   in   Italia.  L'art. 2  comma 1  t.u.
riconosce  allo  straniero  "comunque  presente  alla frontiera o nel
territorio  dello  Stato  i  diritti fondamentali della persona umana
previsti   dalle   norme   di   diritto  interno,  dalle  convenzioni
internazionali  in  vigore  e  dai principi di diritto internazionale
generalmente   riconosciuti".   La   Convenzione   europea   per   la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali
(ratificata  con  legge n. 848/1955) agli artt. 1, 5, 14 garantisce a
chiunque  la  liberta'  personale  la  quale  puo' essere ristretta o
limitata  solo per le finalita' descritte dal par. 1 lettere dalla a)
alla  f)  dell'art. 5  della  Convenzione  e nel rispetto del diritto
interno. Per quanto attiene ai diritti inviolabili della personalita'
la  garanzia  fornita  allo straniero dall'ordinamento internazionale
rappresenta  per  altro  un  minus rispetto alla somma dei diritti di
liberta'  riconosciuti al cittadino (Corte cost. sent. 15 - 21 giugno
1979  n. 54).  La  titolarita'  del  diritto di liberta' personale ha
tutela  costituzionale  anche  ai sensi degli artt. 2, 3 e 10 comma 2
Cost.  e  alla  luce  della  giurisprudenza costituzionale secondo la
quale  il  principio  di  eguaglianza  vale  anche per lo straniero e
l'apolide  quando  si  tratta  di  rispettare  i diritti fondamentali
riconosciuti  ad  esso in conformita' dell'ordinamento internazionale
(Corte cost. sent. 18 luglio 1986 n. 199).
    L'art. 13  Cost.  prevede  la riserva di legge e di giurisdizione
per  ogni  forma  di  restrizione della liberta' personale. L'art. 13
commi 4,  5,  6  seconda  parte  del  t.u.  legge n. 286/1998 prevede
l'accompagnamento   coattivo  a  mezzo  della  forza  pubblica  dello
straniero espulso, provvedimento che questo giudice ritiene privativo
della  liberta'  personale,  da  parte  dell'autorita' amministrativa
senza alcun tipo di intervento dell'autorita' giudiziaria nel termine
delle  quarantotto  ore  piu' quarantotto ore prescritto dall'art. 13
comma 3  Cost.  Si  ritiene  pertanto non manifestamente infondato il
dubbio  che  tale disciplina di cui all'art. 13 comma 4, 5, 6 seconda
parte  t.u.  n. 286/1998  contrasti con il citato art. 13 comma 2 e 3
Cost.  nella parte in cui li' dove dispone, quale forma di esecuzione
dell'espulsione, l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica dello
straniero,   non  prevede  che  detto  accompagnamento  eseguito  dal
questore  a  mezzo  della  forza pubblica sia disposto dall'autorita'
giudiziaria  per atto motivato o, in casi eccezionali di necesita' ed
urgenza,   indicati   tassativamente   dalla   legge,   sia  adottato
dall'autorita'  amministrativa  e  trasmesso entro le quarantotto ore
all'autorita' giudiziaria per la convalida.
    La  riserva  di  giurisdizione  prevista dalla Costituzione per i
provvedimenti  di restrizione della liberta' personale e' una riserva
non   formale   ma  sostanziale  e  significa  che  solo  l'autorita'
giudiziaria,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  ha  il  potere, con
provvedimento   motivato,   di   limitare   la   liberta'   personale
dell'individuo;  l'autorita'  amministrativa,  in casi eccezionali di
necessita'  ed  urgenza,  indicati  tassativamente  dalla legge, puo'
adottare  provvedimenti  provvisori  limitativi  esercitando  non  un
potere  (di  limitazione  della liberta' personale) suo proprio ma un
potere  di  cui  e'  titolare solo l'autorita' giudiziaria alla quale
pertanto  deve  trasmettere  gli  atti  entro le quarantotto ore e la
quale   entro   le   successive   quarantotto  ore  deve  intervenire
convalidando  e assumendo come proprio l'atto in via di urgenza posto
in  essere  dall'autorita' amministrativa. Il momento della convalida
e'  pertanto  centrale  perche'  e'  il  momento  in  cui  interviene
l'autorita'  che  ha  il  potere  di  incidere sulla privazione della
liberta'  personale. Dal punto di vista costituzionale si ritiene che
i  provvedimenti  di  espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo  della  forza  pubblica  adottati dall'autorita' amministrativa
potrebbero   considerarsi   legittimi  soltanto  se  configurati  dal
legislatore  secondo le prescrizioni dell'art. 13 comma 3 Cost. cioe'
come  provvedimenti  provvisori  da  adottarsi da parte della p.a. in
casi  eccezionali di necessita' ed urgenza tassativamente individuati
dal   legislatore   da   comunicarsi   nelle  quarantotto  ore  e  da
convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell'autorita'
giudiziaria.  L'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda parte t.u. in tal senso
non   prevedono   alcuna   trasmissione   degli   atti  all'autorita'
giudiziaria    e   alcun   intervento   obbligatorio   dell'autorita'
giudiziaria  prima  dell'esecuzione del provvedimento di espulsione a
mezzo  della  forza  pubblica:  pertanto  risulta  non manifestamente
infondato il dubbio che essi siano in contrasto con l'art. 13 comma 3
della  Costituzione Occorre precisare che la riserva di giurisdizione
prevista  dall'art. 13  Cost.  ha  natura  diversa dall'esercizio del
diritto  di  difesa previsto dall'art. 24 Cost.: il preventivo vaglio
giurisdizionale dei provvedimenti limitativi della liberta' personale
e'  una  garanzia  diversa  e  distinta  dal  diritto  di difesa dato
all'interessato  di esercitare una tutela giurisdizionale contro tali
provvedimenti,   previsto   dalla   legge  all'art. 13  comma 8  t.u.
n. 286/1998:   l'art. 13  della  Costituzione  prevede  infatti  come
obbligatorio     l'intervento    dell'autorita'    giudiziaria    sui
provvedimenti  limitativi  della liberta' personale e la garanzia non
pare  possa  esser  soddisfatta  con  la  previsione di un intervento
eventuale   del   giudice   nel   giudizio   sul  ricorso  presentato
dall'interessato contro il provvedimento stesso.
    La  rilevanza  della  violazione  della  riserva di giurisdizione
nell'art. 13  commi 4,  5,  6  prima parte t.u. sussiste nel presente
procedimento  di convalida del trattenimento nel centro di permanenza
temporanea  in quanto questa legge e' richiamata dall'art. 14 comma 4
t.u.  il quale stabilisce che il giudice deve convalidare ove ritenga
sussistenti  i presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo
(art. 14);  il  giudice quindi deve fare applicazione nel giudizio di
convalida  della  norma  prevista  dall'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda
parte  t.u.  di  cui  si  dubita  la  legittimita'  costituzionale in
relazione all'art. 13 comma 3 Cost.
    E'  evidente inoltre che il giudice nel procedimento di convalida
previsto  dall'art. 14 comma 4 t.u. e' chiamato a convalidare il solo
provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso il
centro:  cio'  emerge  dal tenore letterale dell'art. 14 comma 4 t.u.
che  si  riferisce al solo provvedimento trasmesso dal questore nelle
quarantotto  ore  (ovvero  il  provvedimento  del  questore di cui al
comma 1  dello  stesso articolo) ed emerge dal rilievo che la mancata
convalida del trattenimento non incide sulla permanente efficacia del
provvedimento  di  espulsione con accompagnamento a mezzo della forza
pubblica,  provvedimento  che  ha  presupposti  diversi da quello che
dispone  il trattenimento nel centro di permanenza, e che continuera'
ad   esistere  e  a  poter  esser  eseguito  senza  alcun  intervento
dell'autorita' giudiziaria.
    La  questione  sopra illustrata appare a questo giudice rilevante
considerando   che,   nella   fattispecie,  questo  giudice  dovrebbe
pronunciare   convalida  del  provvedimento  del  questore  e  quindi
dovrebbe  applicare  le  norme  sopra  richiamate  essendo  risultati
sussistenti  tutti  i presupposti indicati dall'art. 14 comma 4 t.u.,
per  altro  se  venisse  accolta  la  questione di legittimita' sopra
illustrata  la  convalida non sarebbe piu' possibile perche' verrebbe
meno  il  presupposto  della  valida esistenza di un provvedimento di
espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della forza
pubblica.
    La  convalida  del  trattenimento  disposto  dal questore implica
dunque  l'applicazione  degli  artt. 14  commi 4, 5, 13 commi 4, 5, 6
seconda   parte   in  quanto  richiamato  dall'art. 14  comma 4  t.u.
n. 286/1998  di  cui  si  dubita  la  legittimita'  costituzionale in
relazione   agli  artt. 2,  3,  13,  comma 2  e  3  e  art. 24  della
Costituzione;
    Ritenuto  che  il  presente  procedimento  deve essere sospeso ai
sensi dell'art. 23 comma 2 legge n. 87/53,
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 2,  3, 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953,
solleva   d'ufficio   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13  commi 4,  5, 6 seconda parte e dell'art. 14 comma 4 e 5
d.lgs  n. 286/1998  con  riferimento  agli artt. 2, 3, 13 comma 2 e 3
Cost.  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia disposto
dall'autorita'  giudiziaria  o  in  casi  di  necessita'  ed urgenza,
indicati  tassativamente  dalla  legge  ad  esso provveda l'autorita'
amministrativa   con   obbligo   di   darne  comunicazione  entro  le
quarantotto  ore  all'autorita' giudiziaria per la convalida entro le
quarantotto ore successive;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento di convalida;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Milano, addi' 31 gennaio 2001
                        Il giudice: Simonetti
01C0533