N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio - 5 febbraio 2001
Ordinanze da 404 a 416 - di identico contenuto - emesse il 31 gennaio e il 5 febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Onofre Quiquia Roberto (r.o. 404/2001), Gjoni Enkeleda (r.o. 405/2001), Plesu Natalia Alexeieva (r.o. 406/2001), Hryhorchak Alvina (r.o. 407/2001), Begaj Defrim (r.o. 408/2001), Robez Stella (r.o. 409/2001), Ceku Ilir (r.o. 410/2001), Matthiu Susan (r.o. 411/2001), Simon Dolly (r.o. 412/2001), Bajor Rache (r.o. 413/2001), Joseph Giorgina (r.o. 414/2001), Sharom Rose (r.o. 415/2001), Cristofa Regina (r.o. 416/2001). Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione che tale provvedimento sia disposto dall'autorita' giudiziaria o, in casi di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, dall'autorita' amministrativa con obbligo di darne comunicazione entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida - Violazione del diritto inviolabile della liberta' personale - Lesione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della riserva di giurisdizione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, seconda parte, e 14, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 2, 3 e 13, secondo e terzo comma.(GU n.23 del 13-6-2001 )
IL TRIBUNALE In esito all'udienza del 31 gennaio 2000 nel procedimento n. 199/200E, ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs n. 286/1998 il prefetto di Milano il 29 febbraio 2000 disponeva l'espulsione con intimazione nei confronti dello straniero Onofre Quiquia Roberto Walter nato il 23 maggio 1968 a Lima. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 29 febbraio 2000. Con decreto del questore di Milano, in data 29 gennaio 2001, veniva rilevato che doveva procedersi all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica dello straniero ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. a) t.u. e disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente presupposto relativo alla mancanza del vettore, alla necessita' di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 29 gennaio 2001 alle ore 17. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la Cancelleria del Tribunale in data 29 gennaio 2001 alle ore 12. In udienza: lo straniero non ha contestato di essere entrato sottraendosi ai controlli di frontiera e di non possedere il permesso di soggiorno. D i r i t t o A questo giudice a norma dell'art. 14 comma 4 t.u. citato e' ora demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento. Cio' dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli art. 737 e segg. c.p.c. richiamati dal comma 4 dell'art. 14 t.u. L'art. 14 comma 4 del d.lgs citato stabilisce che il tribunale convalida il provvedimento del questore "ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo". Secondo la scrivente la citata norma stabilisce che il trattenimento e' legittimo e va convalidato dal giudice, verificato il rispetto dei termini quarantotto ore e successive quarantotto ore, se sussistono, dice l'art. 14 comma 4 t.u.: a) i presupposti per l'adozione di un provvedimento di espulsione e l'esistenza di un provvedimento motivato di espulsione amministrativa adottato nei casi previsti dall'art. 13 t.u. d.lgs n. 286/1998; b) l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 commi 4, 5, 6 t.u. perche' all'esecuzione del decreto di espulsione provveda il questore a mezzo di accompagnamento con la forza pubblica; c) l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 14 comma 1 t.u. perche' il questore possa, nell'eseguire l'accompagnamento coattivo dello straniero espulso, trattenerlo nel centro di permanenza temporanea. Qualora il controllo di tutti questi presupposti dia esito positivo il giudice dovrebbe convalidare il provvedimento del questore che dispone il trattenimento; il giudice dovrebbe pertanto convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 14 comma 4 t.u. applicando la disciplina dallo stesso comma 4 richiamata di cui all'art. 13 e 14 comma 1 t.u. L'art. 13 comma 4 t.u. prevede che l'espulsione viene eseguita, ove ad essa si debba dare esecuzione coattiva, dal questore con l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Le ipotesi in cui si procede all'esecuzione coattiva dell'espulsione sono quelle previste dall'art. 13 commi 4, 5 e 6 seconda parte. L'accompagnamento alla frontiera puo' trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13 comma 4/b; comma 5 e comma 6) oppure essere disposto dal questore (art. 13 comma 4/a). La misura dell'accompagnamento costituisce un autonomo provvedimento dell'autorita' amministrativa connesso all'espulsione ma concettualmente distinto riguardando la sua esecuzione (per altro non la sua forma di esecuzione/attuazione esclusiva essendo prevista l'intimazione allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nel termine di quindi giorni ex art. 13 comma 6 prima parte); a sua volta il provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza temporanea e di assistenza previsto dall'art. 14 comma 1 t.u., adottato sempre dal questore, e' provvedimento connesso al provvedimento con cui si dispone l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento a mezzo della forza pubblica ma concettualmente distinto riguardando una modalita' della sua attuazione e del suo svolgimento, il provvedimento di trattenimento presuppone l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. Ritene questo giudice che sia il provvedimento (del questore o del prefetto) con cui si dispone l'esecuzione del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia l'eventuale successivo provvedimento del questore di trattenimento dello straniero nel centro di permanenza temporaneo ex art. 14 comma 1 t.u. siano provvedimenti che comportano limitazioni alla liberta' personale garantita dall'art. 13 Cost. La liberta' personale garantita dall'art. 13 della Costituzione consiste nel diritto dell'individuo alla piena disponibilita' del proprio corpo e della propria mente e protegge contro ogni provvedimento consistente in un assoggettamento della persona ad una coercizione fisica o morale, inclusi quegli oblighi il cui inadempimento e' punito in forma coattiva. La Corte costituzionale ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus (Corte cost. sent. 69/1964). L'espulsione comporta una coercizione fisica della persona espulsa mediante l'adozione di misure coercitive per la sua esecuzione. Tale coercizione consiste sempre nell'accompagnamento alla frontiera dell'espulso da parte delle forze di polizia, nonche', nei casi in cui sussistono gli impedimenti oggettivi al rimpatrio previsti dall'art. 14 comma 1 t.u. e fino alla loro rimozione, nel trattenimento dello straniero espulso nei centri di permanenza temporanea sotto il controllo delle forze di polizia. In secondo luogo l'espulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nonche' il trattenimento eventuale nel centro di permanenza temporaneo implica un assoggettamento totale della persona straniera comunque presente nel territorio dello Stato all'altrui potere, menomazione o mortificazione in cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, si concreta la violazione dell'habeas corpus (da ultimo Corte cost. sent. 31 maggio 1995, n. 210.) La liberta' personale spetta a qualsiasi straniero regolarmente o irregolarmente soggiornante in Italia. L'art. 2 comma 1 t.u. riconosce allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata con legge n. 848/1955) agli artt. 1, 5, 14 garantisce a chiunque la liberta' personale la quale puo' essere ristretta o limitata solo per le finalita' descritte dal par. 1 lettere dalla a) alla f) dell'art. 5 della Convenzione e nel rispetto del diritto interno. Per quanto attiene ai diritti inviolabili della personalita' la garanzia fornita allo straniero dall'ordinamento internazionale rappresenta per altro un minus rispetto alla somma dei diritti di liberta' riconosciuti al cittadino (Corte cost. sent. 15 - 21 giugno 1979 n. 54). La titolarita' del diritto di liberta' personale ha tutela costituzionale anche ai sensi degli artt. 2, 3 e 10 comma 2 Cost. e alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale il principio di eguaglianza vale anche per lo straniero e l'apolide quando si tratta di rispettare i diritti fondamentali riconosciuti ad esso in conformita' dell'ordinamento internazionale (Corte cost. sent. 18 luglio 1986 n. 199). L'art. 13 Cost. prevede la riserva di legge e di giurisdizione per ogni forma di restrizione della liberta' personale. L'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda parte del t.u. legge n. 286/1998 prevede l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso, provvedimento che questo giudice ritiene privativo della liberta' personale, da parte dell'autorita' amministrativa senza alcun tipo di intervento dell'autorita' giudiziaria nel termine delle quarantotto ore piu' quarantotto ore prescritto dall'art. 13 comma 3 Cost. Si ritiene pertanto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina di cui all'art. 13 comma 4, 5, 6 seconda parte t.u. n. 286/1998 contrasti con il citato art. 13 comma 2 e 3 Cost. nella parte in cui li' dove dispone, quale forma di esecuzione dell'espulsione, l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica dello straniero, non prevede che detto accompagnamento eseguito dal questore a mezzo della forza pubblica sia disposto dall'autorita' giudiziaria per atto motivato o, in casi eccezionali di necesita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, sia adottato dall'autorita' amministrativa e trasmesso entro le quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida. La riserva di giurisdizione prevista dalla Costituzione per i provvedimenti di restrizione della liberta' personale e' una riserva non formale ma sostanziale e significa che solo l'autorita' giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, ha il potere, con provvedimento motivato, di limitare la liberta' personale dell'individuo; l'autorita' amministrativa, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, puo' adottare provvedimenti provvisori limitativi esercitando non un potere (di limitazione della liberta' personale) suo proprio ma un potere di cui e' titolare solo l'autorita' giudiziaria alla quale pertanto deve trasmettere gli atti entro le quarantotto ore e la quale entro le successive quarantotto ore deve intervenire convalidando e assumendo come proprio l'atto in via di urgenza posto in essere dall'autorita' amministrativa. Il momento della convalida e' pertanto centrale perche' e' il momento in cui interviene l'autorita' che ha il potere di incidere sulla privazione della liberta' personale. Dal punto di vista costituzionale si ritiene che i provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica adottati dall'autorita' amministrativa potrebbero considerarsi legittimi soltanto se configurati dal legislatore secondo le prescrizioni dell'art. 13 comma 3 Cost. cioe' come provvedimenti provvisori da adottarsi da parte della p.a. in casi eccezionali di necessita' ed urgenza tassativamente individuati dal legislatore da comunicarsi nelle quarantotto ore e da convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell'autorita' giudiziaria. L'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda parte t.u. in tal senso non prevedono alcuna trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria e alcun intervento obbligatorio dell'autorita' giudiziaria prima dell'esecuzione del provvedimento di espulsione a mezzo della forza pubblica: pertanto risulta non manifestamente infondato il dubbio che essi siano in contrasto con l'art. 13 comma 3 della Costituzione Occorre precisare che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. ha natura diversa dall'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.: il preventivo vaglio giurisdizionale dei provvedimenti limitativi della liberta' personale e' una garanzia diversa e distinta dal diritto di difesa dato all'interessato di esercitare una tutela giurisdizionale contro tali provvedimenti, previsto dalla legge all'art. 13 comma 8 t.u. n. 286/1998: l'art. 13 della Costituzione prevede infatti come obbligatorio l'intervento dell'autorita' giudiziaria sui provvedimenti limitativi della liberta' personale e la garanzia non pare possa esser soddisfatta con la previsione di un intervento eventuale del giudice nel giudizio sul ricorso presentato dall'interessato contro il provvedimento stesso. La rilevanza della violazione della riserva di giurisdizione nell'art. 13 commi 4, 5, 6 prima parte t.u. sussiste nel presente procedimento di convalida del trattenimento nel centro di permanenza temporanea in quanto questa legge e' richiamata dall'art. 14 comma 4 t.u. il quale stabilisce che il giudice deve convalidare ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo (art. 14); il giudice quindi deve fare applicazione nel giudizio di convalida della norma prevista dall'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda parte t.u. di cui si dubita la legittimita' costituzionale in relazione all'art. 13 comma 3 Cost. E' evidente inoltre che il giudice nel procedimento di convalida previsto dall'art. 14 comma 4 t.u. e' chiamato a convalidare il solo provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso il centro: cio' emerge dal tenore letterale dell'art. 14 comma 4 t.u. che si riferisce al solo provvedimento trasmesso dal questore nelle quarantotto ore (ovvero il provvedimento del questore di cui al comma 1 dello stesso articolo) ed emerge dal rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sulla permanente efficacia del provvedimento di espulsione con accompagnamento a mezzo della forza pubblica, provvedimento che ha presupposti diversi da quello che dispone il trattenimento nel centro di permanenza, e che continuera' ad esistere e a poter esser eseguito senza alcun intervento dell'autorita' giudiziaria. La questione sopra illustrata appare a questo giudice rilevante considerando che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore e quindi dovrebbe applicare le norme sopra richiamate essendo risultati sussistenti tutti i presupposti indicati dall'art. 14 comma 4 t.u., per altro se venisse accolta la questione di legittimita' sopra illustrata la convalida non sarebbe piu' possibile perche' verrebbe meno il presupposto della valida esistenza di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La convalida del trattenimento disposto dal questore implica dunque l'applicazione degli artt. 14 commi 4, 5, 13 commi 4, 5, 6 seconda parte in quanto richiamato dall'art. 14 comma 4 t.u. n. 286/1998 di cui si dubita la legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 13, comma 2 e 3 e art. 24 della Costituzione; Ritenuto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge n. 87/53,
P. Q. M. Visti gli artt. 2, 3, 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, solleva d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13 commi 4, 5, 6 seconda parte e dell'art. 14 comma 4 e 5 d.lgs n. 286/1998 con riferimento agli artt. 2, 3, 13 comma 2 e 3 Cost. nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia disposto dall'autorita' giudiziaria o in casi di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge ad esso provveda l'autorita' amministrativa con obbligo di darne comunicazione entro le quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida entro le quarantotto ore successive; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di convalida; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 31 gennaio 2001 Il giudice: Simonetti 01C0533