Modificazioni allo statuto.(GU n.136 del 14-6-2001)
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
Vista la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della
facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario
nazionale in data 5 aprile 2001;
Decreta:
La Tabella E del regolamento didattico d'ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
Articolo unico
Dopo l'art. 215 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato lo statuto della scuola di specializzazione in medicina
fisica e riabilitazione.
Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione
Art. 216.
Nell'Universita' degli studi di Verona e' istituita la scuola di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.
La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore
professionale delle disabilita' congenite o acquisite e risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e
riabilitazione.
Art. 217.
Il corso ha la durata di quattro anni.
Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario complessivo
previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio
sanitario nazionale.
La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione
dell'Universita' degli studi di Verona ha sede amministrativa presso
la sezione di clinica ortopedica del dipartimento di scienze
anestesiologiche e chirurgie specialistiche dell'Universita' degli
studi di Verona.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della
facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti,
nonche' le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale
individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla Tabella A e a quello dirigente del Sistema sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
Le predette strutture non universitarie sono individuate con i
protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992.
La formazione avviene nelle strutture universitarie e in quelle
ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali
da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella
misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e
decreto legislativo n. 257/1991).
Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e
finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola di
medicina fisica e riabilitazione e' in grado di accettare il numero
massimo di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso,
per un totale di quaranta specializzandi.
Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla
programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero
della sanita' ed il Ministero della universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione non puo'
superare quello previsto dallo statuto.
Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del
corso di laurea in medicina e chirurgia.
Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di
titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in
graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione possono essere iscritti alla
scuola stessa purche' conseguano il titolo di abilitazione
all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva
all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo
acquisiscono conoscenze teoriche e prime nozioni pratiche nell'ambito
di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
Art. 218.
Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione
del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 217.
Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui
all'art. 216 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e
specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Universita'
degli studi di Verona nel rispetto degli obiettivi generali e di
quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e
dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella
specifica Tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa
l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B.
Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti
commi e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel
manifesto annuale degli studi, articolato come segue:
Tabella A
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
Area A - Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite
di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati
nonche' concetti generali di fisiopatologia delle lesioni
invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici;
conoscenze sull'epidemiologia delle disabilita' nonche' sulla
programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e
sociale anche attraverso sistemi informatici.
Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica,
F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia
generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B
Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale e applicata.
Area B - Area di valutazione clinica e strumentale e metodologia
riabilitativa.
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacita' di analisi
dei segni clinici e strumentali legati alla disabilita' per orientare
la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento
tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.
Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica
medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e
radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B
Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.
Area C - Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie
d'organo.
Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le piu' frequenti cause
di disabilita' ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica
della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a
realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a
formulare una prognosi di recupero.
Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B
Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato
cardio-vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca,
F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B
Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X
Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore,
F16B Medicina fisica e riabilitazione.
Area D - Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti
socio-sanitari.
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa
all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della
riabilitazione sociale nonche' alla capacita' di gestione e di
verifica della qualita'.
Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A
Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.
L'attivita' didattica formale e seminariale e' ripartita fra le
diverse aree di insegnamento come di seguito specificato:
1o Anno
----> t:\immagini\001A624300019900.pdf <----
2o Anno
F07B Fisiopatologia respiratoria .... | 15 ore
F07C Cardiologia .... | 10 ore
F08A Chirurgia generale .... | 10 ore
F07A Medicina interna .... | 10 ore
F16A Ortopedia e traumatologia .... | 40 ore
F18X Radiologia .... | 35 ore
F11B Neurologia .... | 20 ore
F12B Neurotraumatologia .... | 20 ore
F22C Medicina del lavoro .... | 10 ore
F16B Medicina fisica e riabilitazione .... | 30 ore
| Totale . . . 200 ore
3o Anno
F16A Ortopedia e traumatologia .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F11B Neurologia .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F19B Neuropsichiatria infantile .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F16B Medicina fisica e riabilitazione |
(fisio-chinesiterapia) .... | 40 ore
---------------------------------------------------------------------
F16B Riabilitazione neurologica .... | 40 ore
---------------------------------------------------------------------
F16B Terapia fisica .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F07A Medicina dello sport .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F22B Medicina legale .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
|Totale . . . 200 ore
4o Anno
F16A Ortopedia e traumatologia (tutori e e |
protesi) .... | 30 ore
---------------------------------------------------------------------
F16A Ortopedia infantile .... | 15 ore
---------------------------------------------------------------------
F11B Neurologia .... | 30 ore
---------------------------------------------------------------------
F11B Neuropsicologia clinica .... | 20 ore
---------------------------------------------------------------------
F16B Medicina fisica e riabilitazione .... | 65 ore
---------------------------------------------------------------------
F16B Riabilitazione neurologica .... | 40 ore
---------------------------------------------------------------------
|Totale . . . 200 ore
Art. 219.
All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola
programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal
consiglio della scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle
ospedaliere convenzionate.
Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del
medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio e' stato svolto.
Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non
superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza
all'estero il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette
strutture estere.
Art. 220.
Esame di diploma
L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica, coerente con i fini della specializzazione in
medicina fisica e riabilitazione, assegnata allo specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento
del diploma di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione
e' nominata dal rettore dell'Universita' degli studi di Verona,
secondo la normativa vigente.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve, aver
frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale
specifico riportato nella seguente Tabella B.
Tabella B
Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve avere svolto la seguente attivita' documentata:
1. almeno una annualita' complessiva nei seguenti reparti:
1) Medicina interna;
2) Pediatria;
3) Cardiologia;
4) Broncopneumologia;
5) Ginecologia;
6) Urologia;
7) Anestesia e rianimazione;
8) Radiologia;
9) Psichiatria e neuropsichiatria infantile;
10) Pronto soccorso.
2. Almeno mezza annualita' in reparti di neurologia ed ortopedia.
3. Nel restante periodo deve aver frequentato reparti di
riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo
eseguito personalmente almeno:
n. 50 esami elettrodiagnostici;
n. 200 bilanci mio-articolari;
n. 50 test isocinetici;
n. 50 test afasia;
n. 50 test neuropsicologici;
n. 200 mesoterapie;
n. 50 manipolazioni vertebrali;
n. 100 test di valutazione (Fim, Barthel, etc.);
n. 50 test baropodometrici;
n. 20 esami elettrodiagnostici;
n. 100 bilancio mio-articolari;
n. 20 test isocinetici;
n. 10 test afasia;
n. 10 test neuropsicologici;
n. 50 mesoterapia;
n. 20 manipolazioni vertebrali;
n. 50 test di valutazione;
n. 10 test barapodometrici.
Art. 221. L'Universita' su proposta del consiglio della singola
scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando
trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire
protocolli di intesa ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo
decreto legislativo.
L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di medicina
fisica e riabilitazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti
pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
Art. 222. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali
per la tipologia di ogni singola scuola (sugli obiettivi formativi e
relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui
all'art. 9 della legge n. 341/1990.
La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture
convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
Verona, 2 maggio 2001
Il rettore: Mosele