UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.136 del 14-6-2001)

                             IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Vista  la  Tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale in data 5 aprile 2001;
                              Decreta:
  La  Tabella  E  del regolamento didattico d'ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 215 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato  lo  statuto  della scuola di specializzazione in medicina
fisica e riabilitazione.
                     Scuola di specializzazione
                 in medicina fisica e riabilitazione
                              Art. 216.
  Nell'Universita'  degli  studi  di Verona e' istituita la scuola di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale delle disabilita' congenite o acquisite e risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  La  scuola  rilascia  il titolo di specialista in medicina fisica e
riabilitazione.
                              Art. 217.
  Il corso ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate,  da effettuare
frequentando  le  strutture  sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere  convenzionate,  sino  a raggiungere l'orario complessivo
previsto  per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio
sanitario nazionale.
  La  scuola  di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione
dell'Universita'  degli studi di Verona ha sede amministrativa presso
la   sezione  di  clinica  ortopedica  del  dipartimento  di  scienze
anestesiologiche  e  chirurgie  specialistiche dell'Universita' degli
studi di Verona.
  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  i dipartimenti e gli istituti,
nonche'  le  strutture  ospedaliere  del Servizio sanitario nazionale
individuate  con  i  protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2,
del   decreto  legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  Tabella  A e a quello dirigente del Sistema sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Le  strutture  ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere nel
loro  insieme  a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  Rispondono   automaticamente  a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette  strutture  non  universitarie  sono individuate con i
protocolli  di  intesa  di  cui  all'art.  6,  comma 2,  del  decreto
legislativo n. 502/1992.
  La  formazione  avviene  nelle  strutture universitarie e in quelle
ospedaliere  convenzionate,  intese come strutture assistenziali tali
da  garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento  professionale  pratico,  compreso  il  tirocinio nella
misura  stabilita  dalla  normativa  comunitaria (legge n. 428/1990 e
decreto legislativo n. 257/1991).
  Fatti  salvi  i  criteri  generali  per  la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e
finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola di
medicina  fisica  e riabilitazione e' in grado di accettare il numero
massimo  di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso,
per un totale di quaranta specializzandi.
  Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'  determinato  dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero  della  universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti
tra  le  singole  scuole.  Il  numero  degli  iscritti alla scuola di
specializzazione   in  medicina  fisica  e  riabilitazione  non  puo'
superare quello previsto dallo statuto.
  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati del
corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Sono  altresi'  ammessi al concorso coloro che siano in possesso di
titolo  di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  I   laureati   in  medicina  e  chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria  di  merito per l'accesso alla scuola di specializzazione
in  medicina  fisica  e  riabilitazione  possono essere iscritti alla
scuola   stessa   purche'   conseguano   il  titolo  di  abilitazione
all'esercizio  professionale entro la prima sessione utile successiva
all'effettivo   inizio   dei  singoli  corsi.  Durante  tale  periodo
acquisiscono conoscenze teoriche e prime nozioni pratiche nell'ambito
di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
                              Art. 218.
  Il  consiglio  della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione
del  corso  di  specializzazione  ed  il  relativo piano di studi dei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 217.
  Il  consiglio  della  scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui
all'art.  216  e  gli  obiettivi  previsti  nel  successivo  comma  e
specificati  nelle  Tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b) la   suddivisione   nei   periodi  temporali  delle  attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  Il  piano  di  studi  e'  determinato dal consiglio della scuola di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Universita'
degli  studi  di  Verona  nel  rispetto degli obiettivi generali e di
quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e
dei   relativi   settori   scientifico-disciplinari  riportati  nella
specifica Tabella A.
  L'organizzazione   del  processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B.
  Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti
commi  e'  deliberato  dal consiglio della scuola e reso pubblico nel
manifesto annuale degli studi, articolato come segue:
                              Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
Area A - Area propedeutica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite
di  anatomia  funzionale  e  fisiologia  di  vari  organi ed apparati
nonche'   concetti   generali   di   fisiopatologia   delle   lesioni
invalidanti;  deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici;
conoscenze   sull'epidemiologia   delle   disabilita'  nonche'  sulla
programmazione   ed  organizzazione  della  riabilitazione  medica  e
sociale anche attraverso sistemi informatici.
  Settori:  E06A  Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica,
F01X  Informatica  biomedica  e  statistica  medica,  F04A  Patologia
generale,  F04B  Patologia  clinica,  E13X  Biologia  applicata, F16B
Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale e applicata.
Area  B  -  Area  di  valutazione clinica e strumentale e metodologia
riabilitativa.
  Obiettivi:  lo  specializzando  deve acquisire capacita' di analisi
dei segni clinici e strumentali legati alla disabilita' per orientare
la  scelta  di  specifici  protocolli  di  prevenzione  e trattamento
tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.
  Settori:  E07X  Farmacologia,  E10X Biofisica medica, F03X Genetica
medica,  M11E  Psicologia  clinica,  F18X  Diagnostica per immagine e
radioterapia,   F16B   Medicina   fisica   e   riabilitazione,   F19B
Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.
Area   C  -  Correlazioni  tra  medicina  riabilitativa  e  patologie
d'organo.
  Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le piu' frequenti cause
di  disabilita'  ed  handicap al fine di arrivare, superando l'ottica
della  patologia  d'organo,  ad  una specifica diagnosi funzionale, a
realizzare  programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a
formulare una prognosi di recupero.
  Settori:  F07A  Medicina  interna,  F08A  Chirurgia  generale, F07B
Malattie  dell'apparato  respiratorio,  F07C  Malattie  dell'apparato
cardio-vascolare,  F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca,
F10X    Urologia,    F11A    Psichiatria,   F11B   Neurologia,   F12B
Neurochirurgia,   F19A   Pediatria  generale  e  specialistica,  F20X
Ginecologia  ed  ostetricia,  F16A Malattie dell'apparato locomotore,
F16B Medicina fisica e riabilitazione.
Area   D   -  Integrazione  tra  medicina  riabilitativa  ed  aspetti
socio-sanitari.
  Obiettivi:  lo  specializzando  deve  acquisire conoscenza relativa
all'organizzazione,  alla  struttura,  ai  mezzi  e  strumenti  della
riabilitazione  sociale  nonche'  alla  capacita'  di  gestione  e di
verifica della qualita'.
  Settori:  F22B  Medicina  legale,  F22C  Medicina  del lavoro, Q05A
Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.
  L'attivita'  didattica  formale  e  seminariale e' ripartita fra le
diverse aree di insegnamento come di seguito specificato:
1o Anno
---->  t:\immagini\001A624300019900.pdf  <----
2o Anno
  F07B Fisiopatologia respiratoria ....       |                15 ore
  F07C Cardiologia ....                       |                10 ore
  F08A Chirurgia generale ....                |                10 ore
  F07A Medicina interna ....                  |                10 ore
  F16A Ortopedia e traumatologia ....         |                40 ore
  F18X Radiologia ....                        |                35 ore
  F11B Neurologia ....                        |                20 ore
  F12B Neurotraumatologia ....                |                20 ore
  F22C Medicina del lavoro ....               |                10 ore
  F16B Medicina fisica e riabilitazione ....  |                30 ore
                                              |  Totale . . . 200 ore
3o Anno
  F16A Ortopedia e traumatologia ....           |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F11B Neurologia ....                          |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F19B Neuropsichiatria infantile ....          |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16B Medicina fisica e riabilitazione         |
(fisio-chinesiterapia) ....                     |              40 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16B Riabilitazione neurologica ....          |              40 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16B Terapia fisica ....                      |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F07A Medicina dello sport ....                |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F22B Medicina legale ....                     |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
                                                |Totale . . . 200 ore
4o Anno
  F16A Ortopedia e traumatologia (tutori e e    |
protesi) ....                                   |              30 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16A Ortopedia infantile ....                 |              15 ore
---------------------------------------------------------------------
  F11B Neurologia ....                          |              30 ore
---------------------------------------------------------------------
  F11B Neuropsicologia clinica ....             |              20 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16B Medicina fisica e riabilitazione ....    |              65 ore
---------------------------------------------------------------------
  F16B Riabilitazione neurologica ....          |              40 ore
---------------------------------------------------------------------
                                                |Totale . . . 200 ore
                              Art. 219.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della scuola.
  Il  tirocinio  e'  svolto nelle strutture universitarie e in quelle
ospedaliere convenzionate.
  Lo  svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del
medesimo   sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica, in servizio nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio e' stato svolto.
  Il  consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero  il  consiglio  della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
                              Art. 220.
                          Esame di diploma
  L'esame  finale  consta nella presentazione di un elaborato scritto
su  una  tematica,  coerente  con  i  fini  della specializzazione in
medicina  fisica  e  riabilitazione,  assegnata  allo  specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un  docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento
del  diploma  di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione
e'  nominata  dal  rettore  dell'Universita'  degli  studi di Verona,
secondo la normativa vigente.
  Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale deve, aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato  gli  esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici  specialistici,  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella seguente Tabella B.
                              Tabella B
      Standard complessivo di addestramento professionalizzante
  Lo  specializzando  per  essere ammesso all'esame finale di diploma
deve avere svolto la seguente attivita' documentata:
    1. almeno una annualita' complessiva nei seguenti reparti:
      1) Medicina interna;
      2) Pediatria;
      3) Cardiologia;
      4) Broncopneumologia;
      5) Ginecologia;
      6) Urologia;
      7) Anestesia e rianimazione;
      8) Radiologia;
      9) Psichiatria e neuropsichiatria infantile;
     10) Pronto soccorso.
    2. Almeno mezza annualita' in reparti di neurologia ed ortopedia.
    3.   Nel  restante  periodo  deve  aver  frequentato  reparti  di
riabilitazione,  avendo  acquisito  autonomia  professionale,  avendo
eseguito personalmente almeno:
      n. 50 esami elettrodiagnostici;
      n. 200 bilanci mio-articolari;
      n. 50 test isocinetici;
      n. 50 test afasia;
      n. 50 test neuropsicologici;
      n. 200 mesoterapie;
      n. 50 manipolazioni vertebrali;
      n. 100 test di valutazione (Fim, Barthel, etc.);
      n. 50 test baropodometrici;
      n. 20 esami elettrodiagnostici;
      n. 100 bilancio mio-articolari;
      n. 20 test isocinetici;
      n. 10 test afasia;
      n. 10 test neuropsicologici;
      n. 50 mesoterapia;
      n. 20 manipolazioni vertebrali;
      n. 50 test di valutazione;
      n. 10 test barapodometrici.
Art.  221.    L'Universita'  su  proposta del consiglio della singola
scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando
trattasi  di  piu'  scuole  per la stessa convenzione, puo' stabilire
protocolli  di  intesa  ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto
legislativo  n.  502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo
decreto legislativo.
  L'Universita',  su  proposta del consiglio della scuola di medicina
fisica e riabilitazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti
pubblici   o   privati  con  finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
Art. 222.   Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali
per  la tipologia di ogni singola scuola (sugli obiettivi formativi e
relativi    settori    scientifico-disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale),  sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, con le procedure di cui
all'art. 9 della legge n. 341/1990.
  La  tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture
convenzionabili  e'  decretata  ed aggiornata con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
    Verona, 2 maggio 2001
                                                   Il rettore: Mosele