PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 31 maggio 2001 

  Albo  degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della
legge  4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 2/2001/AE/AUT/ALBO).
(GU n.136 del 14-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 148)

            LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
   Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993;
   Letto  l'articolo  39  della  legge  4  maggio  1983, n. 184, come
sostituito  dalla  richiamata  legge  n.  476/1998,  che  al comma 1,
lettera  c) prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali
autorizzi  l'attivita' degli enti diretta allo svolgimento, per conto
di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
   Lette  le proprie deliberazioni in data 7 e 14 marzo 2001, in data
4  aprile  2001 e in data 2, 3, 8, 9, 17, 23 e 31 maggio 2001 assunte
ai  sensi  dell'art.  9  del  D.P.R.  1o dicembre 1999, n. 492, sulle
istanze  di  autorizzazione  presentate  ai  sensi  dell'art. 8 dello
stesso decreto;
   Letti  gli  articoli  10  e  16  del citato D.P.R. n. 492/1999 che
prevedono  l'iscrizione  in apposito albo degli enti autorizzati e la
pubblicazione   di   detto   albo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica;
                              DELIBERA
   L'albo  degli  enti  autorizzati  allo  svolgimento di pratiche di
adozione internazionale e' formato come segue:
---->  Vedere albo degli enti autorizzati da pag. 7 a pag. 20  <----
---->  Vedere  elenco  delle  sedi  operative  degli enti autorizzati
                     da pag. 21 a pag. 39  <----