COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001 

  Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1o luglio
1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n.
13082).
(GU n.137 del 15-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 150)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   VISTE  le leggi 7 giugno 1974, n. 216 e 2 gennaio 1991, n. 1, e le
successive modificazioni ed integrazioni;
   VISTI  i  decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415 e 34 febbraio
1998, n. 58;
   VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1?
luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;
   CONSIDERATO  che  si rende necessario attribuire all'Organismo per
la  tenuta  dell'Albo dei promotori finanziari previsto dall'art. 31,
comma  4?,  del  d.lgs.  n.  58/1998 il potere di disporre il rigetto
delle domande di iscrizione all'albo dei promotori finanziari ed alla
Consob   la   competenza   a  riesaminare  i  provvedimenti  adottati
dall'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori;
   RITENUTO  pertanto  di dovere modificare gli artt. 79, 86 e 91 del
regolamento n. 11522/1998;
                              DELIBERA:
   Il  regolamento  di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato
con  delibera  n. 11522 del 1? luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, e' modificato ed integrato come segue:
   - l'art. 79 (istituzione e compiti) e' cosi' sostituito:
   (Il testo del comma 1 resta invariato).
   2. Le commissioni:
   a)  svolgono  l'istruttoria  preordinata  all'iscrizione  ed  alla
cancellazione  dei promotori nell'albo; dichiarano l'improcedibilita'
della domanda in caso di sua incompletezza o irregolarita';
   (Il rimanente testo dell'articolo resta invariato).
   -   L'art.  86  (compiti  ed  obblighi  dell'organismo)  e'  cosi'
sostituito:
   1. L'organismo:
   a)  procede  alle  iscrizioni,  al  diniego  delle  iscrizioni per
difetto  dei  requisiti  prescritti  ed alle cancellazioni dall'albo,
comunicandole  agli  interessati, nonche' alle variazioni dei dati in
esso registrati;
   (Il  testo  delle lettere b, c, d, e, f, g, h, i del comma 1 resta
invariato).
   (Il testo dei commi 2, 3 e 4 resta invariato).
   5.   L'interessato  puo'  chiedere  alla  Consob  il  riesame  dei
provvedimenti  adottati  dall'organismo  entro  il  termine di trenta
giorni  dalla  comunicazione;  la  Consob  provvede  nel  termine  di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
   6.  (Il  testo  del  comma  corrisponde al testo del comma 5 della
precedente formulazione dell'articolo).
   7.  (Il  testo  del  comma  corrisponde al testo del comma 6 della
precedente formulazione dell'articolo).
   8.  (Il  testo  del  comma  corrisponde al testo del comma 7 della
precedente formulazione dell'articolo).
   - L'art. 91 (iscrizione all'albo) e' cosi' sostituito:
   (Il testo del comma 1 resta invariato).
   2.  Le  commissioni  inoltrano  la proposta all'organismo entro il
termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della domanda.
L'organismo  decide  entro  il  termine  di quarantacinque giorni dal
ricevimento  della  proposta;  qualora  entro  detto  termine  nessun
provvedimento  sia  adottato,  la  proposta  di iscrizione si intende
accolta.
   3.  La  domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero,
in   caso  di  sua  incompletezza  e  irregolarita',  da  quello  del
completamento o della regolarizzazione.
   (Il testo del comma 4 resta invariato).
   La  presente  delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale.
  Roma, 18 aprile 2001
                                              IL PRESIDENTE: Spaventa