N. 198 ORDINANZA 6 - 14 giugno 2001

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato di diffamazione - Deliberazione di
  insindacabilita'   della  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per
  conflitto di attribuzione del Tribunale di Caltanissetta, I sezione
  penale  -  Delibazione  preliminare di ammissibilita' - Sussistenza
  dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto
  - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 16 novembre 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.24 del 20-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
16 novembre   1999  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei  confronti del dott. Lorenzo
Matassa,  promosso  dal  tribunale di Caltanissetta I sezione penale,
con  ricorso depositato il 1o dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con ricorso datato 7 aprile 2000 e depositato nella
cancelleria   della  Corte  il  1o dicembre  2000,  il  tribunale  di
Caltanissetta,  I  sezione  penale,  investito  di  un  giudizio  con
l'imputazione  di  diffamazione  nei  confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alla
deliberazione  con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 novembre
1999  (documento  IV-quater  n. 87),  ha dichiarato che i fatti per i
quali  era  in  corso  il  procedimento  penale concernevano opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  in  quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
        che  il  tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,   quanto   al  requisito  soggettivo,  il  tribunale  di
Caltanissetta,  I  sezione  penale,  e'  legittimato  a  sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Caltanissetta,  I  sezione  penale,  nei  confronti  della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza  al  tribunale di Caltanissetta,I sezione penale,
ricorrente;
        b)  che  il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  per  essere  successivamente
depositati,   con   la  prova  delle  eseguite  notificazioni,  nella
cancelleria  della  Corte  entro  il  termine  di  venti giorni dalla
notificazione   delle  stesse  (art. 26,  terzo  comma,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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