REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 319 

  Regolamento  concernente  il  tesserino  regionale di caccia per il
Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui all'art. 26 della legge regionale n.
30/1999. Approvazione integrazione.
(GU n.23 del 23-6-2001)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Visto   in   particolare  l'articolo  26  della  legge  regionale
medesima,  che  prevede il possesso del tesserino venatorio, in corso
di validita', per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data
29 maggio  2000,  registro  1,  foglio  12,  con  il  quale  e' stato
approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia
per  il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto Art. 26 della citata
legge regionale n. 30/1999;
    Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale
dispone  che,  per  acquisire  il tesserino regionale di caccia e per
mantenere  la  qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il
cacciatore  deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva
stessa,  dare  dimostrazione,  entro e non oltre il 15 maggio di ogni
anno,  al  direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui
all'art.  2  del  medesimo  regolamento,  nonche'  di quelli previsti
dall'articolo  29,  comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n.
30/1999;
    Preso  atto  che il decreto del presidente della giunta regionale
n.  0l28/Pres.  del  20 aprile 2000 e' entrato in vigore il 15 giugno
2000  e  che  quindi  per  l'annata  venatoria  2000-2001 non risulta
applicabile il disposto di cui al succitato articolo 3;
    Ritenuto  necessario,  in  assenza  di  una  specifica previsione
regolamentare,   stabilire,  per  l'annata  venatoria  2000-2001,  le
modalita'  per il rilascio del tesserino regionale al cacciatori gia'
assegnati ad una riserva di caccia;
    Sentito  in merito il comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente nella seduta del 27 luglio 2000;
    Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2476
dell'8 agosto 2000;
Decreta:     E' approvata l'integrazione del "Regolamento concernente
il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'articolo 26  della  legge  regionale  31 dicembre  1999,  n. 30",
emanato   con   D.P.G.R.   n.  0128/Pres.  del  20 aprile  2000,  con
l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo che entrera'
in  vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della regione:
                            Art. 13-bis.
                     Norma di prima applicazione

    1.  In  via  di  prima applicazione, per il rilascio, nell'annata
venatoria  2000-2001, del tesserino regionale di caccia ai cacciatori
gia' assegnati ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia, la
dimostrazione,  a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva di
appartenenza, del possesso del permesso di valida licenza di porto di
fucile  per  uso  di  caccia,  dell'attestazione del versamento della
tassa  di  concessione governativa di porto di fucile per uso caccia,
della  copertura  assicurativa  per  la  responsabilita' civile verso
terzi,  e  del  pagamento della tassa di concessione regionale di cui
all'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 30/1999, nonche' il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a)
e  b)  della suddetta legge regionale n. 30/1999, deve essere data al
servizio  autonomo  per  la gestione faunistica e venatoria entro 150
(centocinquanta)   giorni   dall'entrata   in   vigore  del  presente
regolamento."
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  di far
osservare  detta  disposizione  come integrazione a regolamento della
regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione.

      Trieste, 31 agosto 2000

                              ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 9 ottobre 2000
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 39