MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Modifica  della  richiesta di registrazione, ai sensi del regolamento
(CEE)   n.   2081/92   del   Consiglio   del  14 luglio  1992,  della
denominazione  di origine "Fior di latte" in "Fior di latte Appennino
meridionale"  ed  adeguamento della relativa proposta di disciplinare
di produzione.
(GU n.146 del 26-6-2001)

    Vista   la   proposta   di   disciplinare   di  produzione  della
denominazione  di  origine "Fior di latte", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 162 del
13 luglio 2000, al fine di soddisfare l'esigenza di evidenza pubblica
prima  della sua trasmissione con le previste modalita' al competente
organismo comunitario;
    Vista la nota prot. n. 62346 del 27 luglio 1999 con la quale sono
state  trasmesse  alla  Commissione  europea la domanda e la relativa
documentazione  probatoria  di  registrazione  della denominazione di
origine  protetta  "Fior di latte", ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento;
    Viste  le  osservazioni  formulate  dai Servizi della Commissione
europea  in  ordine  alle  asserite eccessiva estensione dell'area di
produzione  del  formaggio  di  cui  trattasi e carenza dei requisiti
posti   a   fondamento   della   richiesta   di  registrazione  della
denominazione   in   quanto  "tradizionale",  in  applicazione  della
previsione  contenuta all'art. 2, paragrafo 3, del citato regolamento
n.  2081/92,  che  consente  di  considerare  quale  denominazione di
origine un nome tradizionale non recante riferimenti geografici;
    Vista   l'istanza   presentata  dal  comitato  promotore  per  la
registrazione comunitaria del formaggio "Fior di latte", con la quale
il  soggetto  richiedente,  accogliendo le osservazioni formulate dai
competenti  Servizi  della  Commissione, ha chiesto la modifica della
originaria  denominazione  proposta "Fior di latte" in "Fior di latte
Appennino  meridionale",  motivando  tale  modifica  quale  opportuna
precisazione  dell'ambito  territoriale  nel  quale  opera la realta'
produttiva che esso intende proteggere;
    Considerato  che  il  comitato  promotore, a seguito di verifiche
condotte    sulla    localizzazione   degli   allevamenti   e   sulla
tradizionalita'  della  produzione  del formaggio "Fior di latte", in
coerenza  con  il  parere  espresso  dal  comitato scientifico per le
denominazioni   di   origine,   le   indicazioni   geografiche  e  le
attestazioni  di  specificita',  istituito  con  la  decisione  della
Commissione  del  21 dicembre  1992,  ha ritenuto provata anche sotto
l'aspetto documentale la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
sui  quali  si  fonda  la  registrazione  comunitaria,  solo  per  il
territorio costituito dai limiti amministrativi delle province di:
      Frosinone e Latina, nella regione Lazio;
      Campobasso, nella regione Molise;
      Avellino,  Benevento,  Caserta, Napoli e Salerno, nella regione
Campania;
      Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia;
      Potenza, nella regione Basilicata;
      Cosenza, nella regione Calabria,
non  avendo  potuto  fornire  oggettiva  evidenza  per  la  parte del
territorio  gia'  compresa nella originaria proposta pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  sopra  indicata  e  non  inclusa  nella presente
proposta di registrazione comunitaria;
    Considerato   che   il   comitato  ha  chiesto  di  integrare  il
disciplinare  di  produzione  proposto  mediante  esplicitazione  del
vincolo  del  divieto d'uso di acidi organici ovvero di correttori di
pH  di  natura  chimica,  tesi  ad accelerare i tempi di preparazione
della  filatura nel processo di caseificazione del formaggio "Fior di
latte  Appennino  meridionale",  al  fine  di preservare il carattere
naturale  della  fase  di  maturazione della pasta, che deve avvenire
sotto siero;
    Ritenuto  di  condividere  le  motivazioni  espresse dal predetto
comitato  a  sostegno  della  legittimita' e della opportunita' della
protezione  comunitaria  richiesta e per l'adeguamento proposto della
disciplina di produzione in accoglimento delle osservazioni formulate
dai competenti Servizi della Commissione europea;
    Ritenuto di dover dare oggettiva evidenza della mutata situazione
di   fatto  e  di  diritto,  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  delle  integrazioni  e  degli
adeguamenti  concernenti la denominazione che si intende proteggere e
la relativa disciplina di produzione;
    Considerato  che detti adeguamenti ed integrazioni riguardano gli
articoli  1,  2,  4  e l'allegato A della proposta di disciplinare di
produzione pubblicata nella gia' citata Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio 2000;
                 ha proposto le seguenti modifiche:
      1. La denominazione "Fior di latte", indicata nelle premesse al
disciplinare  di  produzione  e  in quest'ultimo nel testo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000, e' sostituita con
la denominazione "Fior di latte Appennino meridionale";
      2.  All'art.  2  del  disciplinare  di  produzione  indicato in
precedenza,  per  il  raggiungimento del livello di pH compreso tra i
valori  di  5,1  e  5,3  ivi riportato e' vietato l'utilizzo di acidi
organici ovvero di correttori di pH di natura chimica.
      3. All'art. 4 del predetto disciplinare di produzione, il testo
ivi  riportato  e' da intendersi sostituito dal seguente: "La zona di
produzione  e di elaborazione del latte destinato alla produzione del
formaggio   "Fior   di   latte  Appennino  meridionale  comprende  il
territorio amministrativo delle province di seguito indicate:
        Frosinone e Latina, nella regione Lazio;
        Campobasso, nella regione Molise;
        Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione
Campania;
        Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia;
        Potenza, nella regione Basilicata;
        Cosenza, nella regione Calabria".
      4.   La  dicitura  "Fior  di  latte"  ripetuta  due  volte  nel
contrassegno  di  cui  all'allegato  A  al  predetto  disciplinare di
produzione,   e'  sostituita  dalla  sola  dicitura  "Fior  di  latte
Appennino   meridionale",   ferme   restando   dimensioni   e   scala
colorimetrica degli altri elementi identificativi del contrassegno.
    La  pubblicazione  dei  predetti  adeguamenti e integrazioni alla
proposta del disciplinare di produzione e' propedeutica alla notifica
alla  Commissione  europea  della modifica della denominazione per la
quale  si  chiede la protezione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, e dell'adeguamento
del relativo disciplinare di produzione.