CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 giugno 2001 

Approvazione  di  integrazioni  e  modifiche  al  regolamento  per il
procedimento   disciplinare   nei   confronti  dei  componenti  delle
Commissioni  tributarie  regionali  e  provinciali,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999.
(GU n.149 del 29-6-2001)

                     IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

  Visto  l'art.  24,  comma 1,  lettera  b)  del  decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545;
  Visti  gli  articoli  15  e  16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545;
  Visto  l'art.  29  del  proprio regolamento interno approvato nella
seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 1997;
  Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti
dei  componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali,
approvato nella seduta del 15 giugno 1999 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 1o luglio 1999, n. 152;
  Nella seduta del 19 giugno 2001,

                            Ha deliberato
                      di approvare le seguenti:

  "Integrazioni  e  modifiche  al  regolamento  per  il  procedimento
disciplinare   nei   confronti   dei   componenti  delle  commissioni
tributarie   regionali   e  provinciali,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999":
    1) dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:
    "Art.   11-bis   (Esonero   temporaneo   del  giudice  tributario
dall'esercizio  delle funzioni) (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3).
- Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per
alcuno  dei  delitti  previsti  dagli articoli 314, primo comma, 317,
318,  319,  319-ter,  320 del codice penale e dall'art. 3 della legge
9 dicembre 1941, n. 1383, e' temporaneamente esonerato dalle funzioni
conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero
temporaneo perde efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di
proscioglimento  o  di  assoluzione  anche  non definitiva e, in ogni
caso,  decorsi  cinque  anni  dalla  sua adozione, sempre che non sia
intervenuta sentenza di condanna definitiva";
    2) alla  fine della lettera c) del primo comma dell'art. 14, sono
aggiunte le seguenti parole:
      "e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383";
    3) dopo il quarto comma dell'art. 14, e' aggiunto il seguente:
      "In  deroga  a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i
delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma, 317 318, 319,
319-ter,  320 del codice penale, e dall'art. 3 della legge 9 dicembre
1941,  n.  1383,  la sospensione disposta a seguito di condanna perde
efficacia  se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di
proscioglimento  o  di  assoluzione  anche  non definitiva e, in ogni
caso,  decorso  un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del
reato".
  Le  presenti  integrazioni  e  modifiche  del  regolamento  per  il
procedimento   disciplinare   nei   confronti  dei  componenti  delle
commissioni  tributarie  regionali  e  provinciali saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 19 giugno 2001
                                              Il presidente: Caliendo