MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2001 

Determinazione  del  tasso di interesse da applicarsi, per il periodo
1o luglio-31 dicembre  2001,  ai  mutui  stipulati, nell'ambito degli
interventi  di  ristrutturazione  ed  ammodernamento  del  patrimonio
sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.
(GU n.153 del 4-7-2001)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
                       Dipartimento del tesoro
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per  l'importo  complessivo  di  lire  30.000 miliardi dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il
quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n.
67/1988,  nei  limiti  di  lire  1.500 miliardi nell'anno 1993 sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto   l'art.   3   del  decreto  5 dicembre  1991,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile,  di  cui  alle  leggi sopra
menzionate,   la   misura   massima  del  tasso  di  interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del ribor, rilevati
dal   Comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario
per  eccesso  o  per  difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno
spread nella misura dello 0,80;
  Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il ribor e' l'euribor;
  Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2001;
  Vista  la  misura del tasso euribor 365/360 a tre mesi rilevato per
il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters;
  Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la
determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste
dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della
legge n. 500/1990 sono pari a:
    rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 5,050%;
    media   mensile   aritmetica   semplice   dei   tassi  giomalieri
dell'euribor: 4,701%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giomalieri dell'euribor va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
  Il  costo  della  provvista  da  utilizzare  per  i  mutui previsti
dall'art.  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma
1, della legge 23 dicembre 1990, n. 500, regolati a tasso variabile e
stipulati  anteriormente  alla  data  del  29 marzo  1999, e' pari al
5,25%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima  del  tasso  di interesse annuo posticipato per il periodo 1o
luglio-31 dicembre 2001 e' pari al 6,05%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2001
                 p. Il direttore generale del Tesoro
                             Carpentieri