ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001 

Modificazioni  allo  statuto  della  Austria Assicurazioni S.p.a., in
Milano. (Provvedimento n. 1881).
(GU n.153 del 4-7-2001)

                  L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
           ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  gia'  rilasciate  all'Austria Assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano, via F. Sforza n. 43;
  Viste  le  delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 26 aprile 2001
dalle   assemblee   straordinarie   degli   azionisti  della  Austria
Assicurazioni  S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 5, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della Austria
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
  Art.  5  (Capitale-Azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale:
L.   15.000.000.000   (in   luogo   del   precedente  importo  di  L.
5.000.000.000)  diviso  in  1.500.000  azioni  da  nominali L. 10.000
cadauna  (a  seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da
effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione
e  versamento  all'unico  socio  e,  per  L. 1.500.000.000,  a titolo
gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione
di  1.000.000  nuove  azioni  del  valore  nominale  di L. 10.000, da
assegnare all'unico socio).
  Art. 22 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione della parola
"partecipazione"  (in luogo delle precedenti "presenza effettiva") in
materia di validita' delle deliberazioni del consiglio.
  Art. 24 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di  informativa  al  collegio  sindacale,  da  parte del consiglio di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  e  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle
operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interesse: modalita' della
comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.
  Art. 27 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
    a) requisiti di professionalita' per i sindaci;
    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    c) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
    d) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  criteri  e
modalita';
    e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalita';
    f)  possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due sindaci,
di   convocare   l'assemblea   e  il  consiglio  di  amministrazione:
modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti