N. 235 ORDINANZA 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile  - Competenza per territorio - Cause in cui sono
  parte  i  magistrati  in  servizio nel distretto di corte d'appello
  comprendente   l'ufficio   giudiziario   competente   -  Competenza
  territoriale  dell'ufficio  giudiziario  con  sede nel capoluogo di
  altro  distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione
  in   ordine  alla  rilevanza  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione.
- Cod. proc. civ., art. 30-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 101.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 30-bis del
codice  di  procedura  civile  in relazione all'art. 11 del codice di
procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 3 dicembre 1999
dal  tribunale  di  Bologna  nel  procedimento civile vertente tra il
Condominio  "Piazza  Monzoni  3" di Carrara e Federico Governatori ed
altro,  iscritta  al  n. 34  del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 8, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  3 dicembre  1999, il giudice
dell'esecuzione   del   tribunale  di  Bologna  -  nel  corso  di  un
procedimento  di  esecuzione  forzata  a  carico  di un magistrato in
servizio   nel  distretto  della  Corte  d'appello  di  Bologna,  per
espropriazione  di  crediti da lui vantati verso terzi - ha proposto,
in  riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis del codice
di  procedura  civile,  introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre
1998,   n. 420   (Disposizioni   per  i  procedimenti  riguardanti  i
magistrati),  ai  sensi  del  quale, per le cause in cui sia comunque
parte  un  magistrato  in  servizio  nel distretto di corte d'appello
comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del Capo I del
Titolo  I  del  Libro I del codice di procedura civile, la competenza
territoriale  spetta  all'ufficio  giudiziario, ugualmente competente
per   materia,   avente   sede  nel  capoluogo  di  altro  distretto,
individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;
        che  il  rimettente - dato atto che il debitore ha cessato di
appartenere alla magistratura, per pensionamento, in epoca successiva
all'ultima   notifica   dell'atto   di  pignoramento  -  ritiene  che
"comunque",  in  base  all'art. 5  cod.  proc. civ., la competenza si
determina  in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al
momento della proposizione della domanda, onde, in applicazione della
norma impugnata, egli sarebbe incompetente;
        che,  peraltro,  il criterio di competenza territoriale posto
dell'art. 30-bis  cod.  proc.  civ.  -  nella parte in cui si applica
all'esecuzione  forzata,  in  deroga  all'art. 26  cod.  proc. civ. -
appare   al   remittente  in  contrasto  con  i  ricordati  parametri
costituzionali;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
eccependo   l'inammissibilita'   o   comunque   l'infondatezza  della
questione.
    Considerato  che  il giudice rimettente, da un lato rileva che il
magistrato  assoggettato  all'esecuzione,  il  quale al momento della
proposizione  della domanda prestava servizio nello stesso distretto,
ha poi cessato di appartenere alla magistratura per pensionamento, e,
dall'altro,  soggiunge  che  "comunque" ex art. 5 cod. proc. civ., la
competenza  si  determina  in  base allo stato di fatto ed alla legge
esistenti  a  quel  momento,  onde  la  rilevanza  della questione di
legittimita'  costituzionale  della  norma impugnata, che gli sottrae
una competenza altrimenti a lui spettante;
        che   tale   motivazione   sulla   rilevanza  e'  palesemente
insufficiente,  giacche'  il  rimettente  non  spiega  perche' non ha
tenuto  conto  del  "diritto vivente" secondo cui il principio, posto
dall'art. 5 cod. proc. civ., della determinazione della competenza in
base  allo  stato  di  fatto ed alla legge esistenti al momento della
proposizione  della  domanda, e' inapplicabile ove un mutamento dello
stato  di  fatto  (nella  specie,  la  cessazione  del magistrato dal
servizio)  faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando
competente non era;
        che  l'insufficiente  motivazione  sulla  rilevanza  rende la
questione  -  secondo  consolidata  giurisprudenza  (cfr., da ultimo,
ordinanza n. 566 del 2000) - manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura
civile,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24, 25, 97 e 101
della  Costituzione,  dal  giudice  dell'esecuzione  del tribunale di
Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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