N. 239 ORDINANZA 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle  imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di
  terzo  -  Improponibilita'  dell'opposizione  da  parte  del terzo,
  convivente  con  il debitore, proprietario di beni (gia' pignorati)
  acquistati  in  una  precedente  vendita  esattoriale  -  Lamentata
  violazione  del  diritto  di  difesa  e di proprieta' - Indicazioni
  insufficienti,  nell'ordinanza  del  giudice  rimettente, in ordine
  alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera
  a).
- Costituzione, artt. 24 e 42.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 52, secondo
comma,  lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla  riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa  il  15 marzo 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento di
esecuzione  proposto  da  Donatella Gandola contro l'Esazione Tributi
s.p.a.  ed  altro,  iscritta  al n. 654 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che con ordinanza del 15 marzo del 2000, pervenuta alla
Corte  il  29 settembre  2000,  il  tribunale di Milano, investito di
un'opposizione  di terzo ad esecuzione esattoriale, ha sollevato - in
riferimento  agli  artt. 24 e 42 della Costituzione - la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 52, secondo comma, lettera a)
del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle   imposte   sul   reddito),   nel  testo  vigente  prima  della
sostituzione  dell'intero  titolo  II (artt. da 45 a 90) del suddetto
d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46  (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma  dell'art. 1  della  legge  28 settembre  1998, n. 337), "nella
parte  in  cui  non  consente  al  terzo  convivente  del debitore di
proporre  opposizione  ex  art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di
cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati
ad una precedente vendita esattoriale";
        che  -  secondo  quanto riferisce il tribunale - l'opponente,
premesso  di  essere da tempo convivente con il debitore, ha proposto
opposizione  all'esecuzione  esattoriale  contro  di  lui intrapresa,
qualificandosi  proprietaria  dei  beni  pignorati  "presso la comune
abitazione" avendoli acquistati ad un'asta esattoriale a carico dello
stesso convivente;
        che,  secondo  l'opponente, tale acquisto le aveva consentito
di  rientrare  in  possesso  dei  beni,  la cui proprieta' - pur gia'
esistente - non aveva potuto provare all'atto della prima esecuzione;
        che  -  ad avviso del remittente - il ricorso dovrebbe essere
dichiarato  inammissibile ai sensi della norma impugnata, che mira ad
evitare  che  il debitore "riacquisti i beni per interposta persona e
ne  ritorni  nella  piena  disponibilita'  ricollocandoli  nella  sua
abitazione";
        che,   tuttavia,   sembra   al   rimettente  che,  una  volta
considerato  che,  nel caso in cui (come nella specie) acquirente dei
beni all'asta esattoriale sia una persona convivente con il debitore,
i  beni  stessi  vengono  ricollocati  in  un'abitazione  comune,  la
presunzione  che  sia  stato  lo  stesso debitore a riacquistarli per
interposta  persona  non potrebbe operare automaticamente, "potendosi
invece  ipotizzare  che questo sia l'unico modo per il convivente per
rientrare in possesso dei beni";
        che   il  rimettente  ne  desume  il  contrasto  della  norma
impugnata  ("ora  riprodotta  nell'art. 58, secondo comma, del d.lgs.
46/1999")  con  gli  artt. 24  e  42  Cost., "in quanto priverebbe il
convivente  proprietario  dei  beni  gia'  pignorati  di rientrare in
possesso  degli stessi, riacquistandoli, e di opporre all'esattore la
prova della proprieta'";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella
quale  rileva  che  l'ordinanza  non precisa se il giudizio a quo sia
stato  introdotto  prima  o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46
del 1999, e comunque sostiene l'infondatezza della questione.
    Considerato che il rimettente ha impugnato la norma dell'art. 52,
secondo  comma,  lettera  a),  del  d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
vigente  prima  che  l'art. 16  del d.lgs. n. 46 del 1999 sostituisse
l'intero  titolo II del d.P.R. e collocasse la nuova disciplina delle
opposizioni   di   terzi  all'esecuzione  esattoriale  nel  riscritto
art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R. del 1973;
        che  di  tale sostituzione il rimettente e' consapevole, come
emerge da un espresso rilievo dell'ordinanza;
        che alle procedure esecutive in corso al 1o luglio 1999 (data
di  entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999) sono applicabili, ai
sensi  dell'art. 36,  comma 9, del medesimo decreto, le norme vigenti
anteriormente;
        che il rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le
quali  nel  giudizio  a  quo  dovrebbe  trovare applicazione la norma
vigente  prima  delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999,
ed in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si
sarebbe instaurata;
        che soltanto se questa data fosse anteriore al 1o luglio 1999
l'opposizione  oggetto  del  giudizio  sarebbe  regolata  dalla norma
censurata (cfr. ordinanza n. 28 del 2001);
        che,    pertanto,    l'ordinanza    di   rimessione   difetta
dell'indicazione  di  un elemento relativo all'oggetto del giudizio a
quo, necessario per valutare se il remittente debba fare applicazione
della  norma denunciata o di quella che l'ha sostituita dal 1o luglio
1999;
        che,  in  conseguenza,  deve  essere  dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 52, secondo comma, lettera a)
del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e
42  della  Costituzione,  dal  tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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