AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. 31 

Art.  7,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  31 ottobre  2000,  recante  "Regole  tecniche  per  il
protocollo  informatico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 ottobre  1998, n. 428" - Requisiti minimi di sicurezza
dei  sistemi  operativi  disponibili  commercialmente.  (Circolare n.
AIPA/CR/31)
(GU n.160 del 12-7-2001)
 
 Vigente al: 12-7-2001  
 

  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  21 novembre  2000), recante
"Regole  tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 428", stabilisce
all'art.  7,  comma  6,  che  "L'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione  compila e mantiene aggiornata la lista dei
sistemi   operativi  disponibili  commercialmente  che  soddisfano  i
requisiti  minimi  di  sicurezza e la rende pubblica sul proprio sito
Internet".
  In  tal  senso,  si  stabilisce  che la lista dei sistemi operativi
disponibili  commercialmente  che  soddisfano  i  requisiti minimi di
sicurezza  e'  costituita  da  quelli conformi almeno alle specifiche
previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e
loro  successive evoluzioni. La conformita' deve essere attestata dal
fornitore del sistema operativo.
  Il   fornitore   del   sistema  di  protocollo  informatico  dovra'
esplicitamente dichiarare soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza
anche  per  quanto  attiene alla configurazione del sistema operativo
per la specifica applicazione.
  Adeguata  documentazione dovra' essere presente nella fornitura. La
configurazione sara' oggetto di verifica in sede di collaudo.
    Roma, 21 giugno 2001
                                               Il presidente: Zuliani