AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001 

Integrazioni   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe
per   l'attivita'  di  fornitura  del  gas  ai  clienti  del  mercato
vincolato. (Deliberazione n. 134/01).
(GU n.160 del 12-7-2001)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 21 giugno 2001;
  Premesso che:
    con  deliberazione  28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale,  serie  generale,  n.  4  del  5 gennaio  2001,
supplemento  ordinario  n.  2  (di seguito: deliberazione n. 237/00),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
ha  definito  i  criteri  per  la determinazione delle tariffe per le
attivita'  di  distribuzione  del  gas  e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato;
    ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della deliberazione n. 237/00,
la  tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato e' composta
da  una  quota  fissa e da una quota variabile; quest'ultima e' a sua
volta  costituita  da quote che coprono i costi di approvvigionamento
all'ingrosso  della  materia prima energetica utilizzata (di seguito:
QE), di commercializzazione all'ingrosso per la vendita a clienti del
mercato  vincolato  (di  seguito: QVI), di trasporto e dispacciamento
(di   seguito:   QT),   di  stoccaggio  minerario,  strategico  e  di
modulazione  (di  seguito:  QS)  e  di  utilizzo dei terminali di gas
naturale liquefatto (di seguito: QL);
    ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5, della deliberazione n. 237/00,
fino  alla  determinazione delle predette quote QE, QVI, QT, QS e QL,
queste sono sostituite dalla componente transitoria CMP calcolata per
ogni  bacino  tariffario,  ai  sensi  del  provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di
seguito:  provvedimento  Cip  n.  16/93)  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e della deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n.
52/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100
del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99);
    le  tariffe  di  fornitura  ai clienti del mercato vincolato, che
entrano  in  vigore  dal  1o luglio 2001, sono determinate per ambito
tariffario,  cosi'  come  definito  dalla  deliberazione  n.  237/00;
quest'ultimo,   differenziandosi   dal   bacino  tariffario  definito
dall'esercente  del  servizio di distribuzione, aggrega localita' non
necessariamente rispondenti al criterio di uniformita' dei costi;
    ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della deliberazione n. 237/00,
dal  1o luglio  2001,  le tariffe di fornitura ai clienti del mercato
vincolato  sono  trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi
misurati  mediante  una  formula  che tramite un coefficiente M tiene
conto  della  quota  altimetrica  e  della zona climatica di ciascuna
localita';
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visti:
    il  provvedimento  Cip  n. 16/93, come modificato dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184
dell'8 agosto  1994  e  dal  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  19 novembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
    la deliberazione dell'Autorita' n. 52/99;
    la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n.  4/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 35 del
12 febbraio  2001,  recante  la  rettifica  di errori materiali nella
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
28 dicembre 2000, n. 237/00;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13 marzo  2001,  n.  58/01 (di
seguito:  deliberazione n. 58/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in
materia  di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per
cliente  e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati
di  distribuzione  del  gas  ai sensi degli articoli 4, comma 11 e 5,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre  2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti
modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
  Considerato  che  dal  1o luglio  2001  le  tariffe di fornitura ai
clienti del mercato vincolato si applicano con riferimento all'ambito
tariffario in luogo del bacino tariffario;
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire  la  formula per il calcolo della componente transitoria
CMP,  relativa  all'ambito  tariffario,  tenendo conto dei criteri di
misurazione  del  gas non contabilizzato definiti dalla deliberazione
n. 237/00;

                              Delibera:
  Di   approvare   le   seguenti   integrazioni  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
237/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2:
            ---->  Vedere formule nel formato PDF  <----


                                 dove:
    cnc  e'  il  coefficiente  del  gas non contabilizzato del bacino
tariffario  di  appartenenza  della  localita',  desunto dalla scheda
tariffaria  di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre
                                1996;
    Qm  e'  il  valore della quota materia prima in L/MJ in vigore al
30 giugno 2001, definito secondo il bacino tariffario di appartenenza
della  localita',  come determinato nella scheda tariffaria di cui al
decreto  del  Ministro  dell'industria  19 novembre 1996 e successivi
                            adeguamenti.
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
                vigore a far data dal 1o luglio 2001.
                         Milano, 21 giugno 2001
                                                 Il presidente: Ranci