Integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per l'attivita' di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 134/01).(GU n.160 del 12-7-2001)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2001;
Premesso che:
con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le
attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato;
ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della deliberazione n. 237/00,
la tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato e' composta
da una quota fissa e da una quota variabile; quest'ultima e' a sua
volta costituita da quote che coprono i costi di approvvigionamento
all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata (di seguito:
QE), di commercializzazione all'ingrosso per la vendita a clienti del
mercato vincolato (di seguito: QVI), di trasporto e dispacciamento
(di seguito: QT), di stoccaggio minerario, strategico e di
modulazione (di seguito: QS) e di utilizzo dei terminali di gas
naturale liquefatto (di seguito: QL);
ai sensi dell'art. 9, comma 5, della deliberazione n. 237/00,
fino alla determinazione delle predette quote QE, QVI, QT, QS e QL,
queste sono sostituite dalla componente transitoria CMP calcolata per
ogni bacino tariffario, ai sensi del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di
seguito: provvedimento Cip n. 16/93) e successive modifiche e
integrazioni, e della deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100
del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99);
le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato, che
entrano in vigore dal 1o luglio 2001, sono determinate per ambito
tariffario, cosi' come definito dalla deliberazione n. 237/00;
quest'ultimo, differenziandosi dal bacino tariffario definito
dall'esercente del servizio di distribuzione, aggrega localita' non
necessariamente rispondenti al criterio di uniformita' dei costi;
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00,
dal 1o luglio 2001, le tariffe di fornitura ai clienti del mercato
vincolato sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi
misurati mediante una formula che tramite un coefficiente M tiene
conto della quota altimetrica e della zona climatica di ciascuna
localita';
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visti:
il provvedimento Cip n. 16/93, come modificato dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184
dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
la deliberazione dell'Autorita' n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del
12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000, n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 58/01 (di
seguito: deliberazione n. 58/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in
materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per
cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati
di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11 e 5,
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti
modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
Considerato che dal 1o luglio 2001 le tariffe di fornitura ai
clienti del mercato vincolato si applicano con riferimento all'ambito
tariffario in luogo del bacino tariffario;
Ritenuto che sia opportuno:
definire la formula per il calcolo della componente transitoria
CMP, relativa all'ambito tariffario, tenendo conto dei criteri di
misurazione del gas non contabilizzato definiti dalla deliberazione
n. 237/00;
Delibera:
Di approvare le seguenti integrazioni della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2:
----> Vedere formule nel formato PDF <----
dove:
cnc e' il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino
tariffario di appartenenza della localita', desunto dalla scheda
tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre
1996;
Qm e' il valore della quota materia prima in L/MJ in vigore al
30 giugno 2001, definito secondo il bacino tariffario di appartenenza
della localita', come determinato nella scheda tariffaria di cui al
decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996 e successivi
adeguamenti.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
vigore a far data dal 1o luglio 2001.
Milano, 21 giugno 2001
Il presidente: Ranci