COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 

Finanza  di  progetto: attuazione dell'art. 57, legge n. 388/2000, ed
integrazioni alla delibera n. 80/1999. (Deliberazione n. 57/2001).
(GU n.161 del 13-7-2001)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista   la   legge   11 febbraio   1994,  n.  109,  costituente  la
legge-quadro  in  materia  di  lavori pubblici nel testo aggiornato e
pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n.
234/1999,  e  visti in particolare l'art. 14 sulla programmazione dei
lavori  pubblici  e  gli  articoli da  37-bis  a 37-nonies, diretti a
disciplinare   la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  senza  oneri
finanziari per la pubblica amministrazione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:
    l'art. 4, che individua lo studio di fattibilita' quale strumento
ordinario   preliminare   ai  fini  dell'assunzione  delle  decisioni
d'investimento,  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche, per le
opere  di  costo  complessivo  superiore ai 20 miliardi di lire e che
dispone   la  sottoposizione  a  valutazione  economica  degli  studi
relativi  ad opere il cui costo complessivo travalichi i 100 miliardi
di lire;
    l'art.  7, che istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unita'
tecnica  - Finanza di progetto, qui di seguito denominata Unita', cui
viene  affidato il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche
amministrazioni,    l'utilizzo    di    tecniche   di   finanziamento
d'infrastrutture con ricorso a capitali privati e di fornire supporto
alle   commissioni   di   questo  Comitato  su  materie  inerenti  al
finanziamento d'infrastrutture;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.   554,   recante  il  regolamento  di  attuazione  della  suddetta
legge-quadro;
  Visto  il documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni  2001-2004,  che,  nel  ribadire  l'importanza delle tecniche di
project  financing  per  la  realizzazione  e gestione di attivita' e
servizi di pubblica utilita', gia' evidenziata nell'analogo documento
relativo  al  periodo  2000-2003,  quantifica  gli  importi  di spesa
pubblica per investimenti che dal 2002 saranno sostituiti da capitale
privato;
  Visto  l'art.  57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001),  che,  al  fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal citato documento di programmazione economico-finanziaria,
dispone  che  le  amministrazioni  statali  acquisiscano,  in fase di
pianificazione   ed   attuazione   dei  programmi  di  spesa  per  la
realizzazione   d'infrastrutture,  le  valutazioni  della  menzionata
Unita'  secondo modalita' e parametri che questo Comitato e' chiamato
a  definire,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  delibera  9 giugno  1999,  n.  80 (Gazzetta Ufficiale n.
240/1999),  con  la  quale questo Comitato ha stabilito, ai sensi del
comma  6  del  citato  art.  7  della legge n. 144/1999, le modalita'
organizzative dell'Unita';
  Visto  il  parere  reso dalla Conferenza unificata nella seduta del
19 aprile 2001;
  Considerato  che  le  modalita'  di  attuazione  della  prima parte
dell'art.  57  della  legge  n.  388/2000, sottoposte al parere della
suddetta  Conferenza,  hanno  carattere  sperimentale e che eventuali
modifiche  verranno  apportate a seguito di una prima valutazione dei
risultati effettuata nei primi mesi del 2002;
  Considerato  che  l'art.  57  della  richiamata  legge  n. 388/2000
prevede  che  le amministrazioni regionali e locali possano ricorrere
alla   valutazione   dell'Unita'  secondo  le  modalita'  come  sopra
definite;
  Considerato  che  la  medesima  norma  demanda  a  questo Comitato,
sentita   la   suddetta  Conferenza  unificata,  d'individuare  anche
ulteriori  modalita'  d'incentivazione  all'utilizzo  dello strumento
della finanza di progetto;
  Considerato  che  questo  Comitato,  in  sede di riparto di risorse
pubbliche,  ha costantemente raccomandato il ricorso alle tecniche di
project  financing  ed  ha adottato prime misure d'incentivazione, in
particolare  prevedendo un meccanismo di ripartizione degli eventuali
risparmi  conseguenti  all'introduzione  di tale strumento in fase di
realizzazione degli interventi di trasporto rapido di massa approvati
ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Considerato  che anche in altre sedi, sono state assunte iniziative
intese  a  promuovere  l'utilizzo  di  tale  metodologia  e  che, tra
l'altro,  nell'ambito dei criteri per l'assegnazione della riserva di
"premialita'"  del  4%  prevista  dal  Quadro comunitario di sostegno
2000-2006  e'  stato individuato uno specifico criterio relativo alla
"finanza di progetto";   Considerato che, nella riunione propedeutica
alla  seduta  tenuta  da  questo  Comitato il 4 aprile 2001, e' stata
rilevata  l'opportunita' di demandare ad apposito gruppo di lavoro la
formulazione   di   un'organica   proposta  per  l'individuazione  di
un'articolata   serie  di  misure  d'incentivazione  dello  strumento
finanza di progetto;
  Ritenuto  di  condividere  tale  impostazione,  in  relazione  alla
complessita'   del  tema  ed  alla  necessita'  di  un  piu'  diretto
coinvolgimento anche delle amministrazioni regionali e locali;
  Ritenuto,   nell'occasione,   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  alla  richiamata  delibera  n.  80/1999,  tra  l'altro,
nell'ottica di offrire una lettura delle disposizioni sulla struttura
di  supporto  all'Unita'  coordinata  con  i  contenuti del contratto
collettivo  nazionale  -  comparto  Ministeri  - relativo al triennio
1998-2001  e  di assicurare maggiore flessibilita' operativa, nonche'
di   procrastinare   la   valutazione  sui  risultati  dell'attivita'
istituzionale dell'Unita' in considerazione dei ritardi nell'avvio di
operativita' della medesima;
  Udita  la  relazione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

                             Prende atto
del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'Unita'  tecnica  -  Finanza  di  progetto,  adottato dall'Unita'
stessa  ai  sensi  del  punto 5,  comma  1, della propria delibera n.
80/1999, meglio specificata in premessa;

                              Delibera:
1. Integrazioni e modifiche alla delibera n. 80/1999.
  1.1. La  disposizione  riportata all'art. 2, comma 6, e' modificata
nel  senso  che la struttura di supporto amministrativo all'Unita' e'
composta  di  un  minimo  di  sette  addetti,  appartenenti alle aree
funzionali  B  e C di cui al contratto citato in premessa. A tal fine
le   amministrazioni   centrali,   componenti   di  questo  Comitato,
agevoleranno,  con  modalita'  analoghe a quelle previste dalla legge
15 maggio  1997,  n.  127,  art.  17,  commi 14 - 17, le procedure di
comando attivate dalla segreteria di questo Comitato su richiesta del
coordinatore dell'Unita'.
  1.2. Il  termine  per  la  presentazione  della  relazione prevista
all'art.  3, comma 5, e relativa all'anno 2000 resta confermato al 31
luglio 2001.
  A  regime, il termine per la presentazione della suddetta relazione
annuale  a  questo  Comitato  e'  anticipato  al 31 gennaio dell'anno
successivo a quello considerato.
  1.3. Il  termine  previsto  all'art. 5, comma 2, e' differito al 30
novembre 2001.
  1.4. Entro il suddetto termine del 30 novembre 2001 questo Comitato
presenta al Parlamento, ai sensi del comma 41 del citato art. 7 della
legge   n.   144/1999,  la  prima  relazione  annuale  sull'attivita'
dell'Unita' e sui risultati conseguiti.
  Per  gli  anni  successivi,  detta  relazione  e'  presentata entro
sessanta giorni dalla ricezione della relazione dell'Unita' di cui al
precedente punto 1.2.
  1.5. La   segreteria   di  questo  Comitato  instaurera'  forme  di
sistematico collegamento con la predetta Unita' in modo da assicurare
un  proficuo  scambio  d'informazioni,  anche  in via informatica, in
ordine  alle attivita' portate avanti, rispettivamente, dall'Unita' e
da questo Comitato.
  In  tale  ottica l'Unita' provvedera', in particolare, ad informare
il  suddetto  ufficio  sugli  studi  di  fattibilita'  e sui progetti
sottoposti  alla  propria  valutazione  ai  sensi  del  punto 2 della
presente delibera, comunicando le risultanze di detta valutazione.
2. Modalita' di attuazione dell'art. 57 della legge   n. 388/2000.
  2.1.   In  fase  di  pianificazione  dei  programmi  di  spesa,  le
amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,  sono  tenute ad
acquisire le valutazioni dell'Unita', con le seguenti modalita':
    a) nella fase di affidamento degli studi di fattibilita' relativi
ai  progetti  per  la  realizzazione  di  opere  di costo complessivo
superiore  a  20  miliardi di lire e che le amministrazioni ritengano
suscettibili  di essere finanziate con ricorso a capitali privati, le
stesse   acquisiscono  le  valutazioni  dell'Unita'  in  merito  alla
individuazione   dei   requisiti  e  dei  contenuti  degli  studi  di
fattibilita'  che consentano l'accertamento delle condizioni di avvio
dell'iniziativa;
    b) nella  fase  di  valutazione  dei  risultati  degli  studi  di
fattibilita',   le   amministrazioni   acquisiscono   le  valutazioni
dell'Unita'  in  merito  alle  soluzioni  e  modalita' individuate di
ricorso  a  capitali  privati  verificandone  i  presupposti  per  la
concreta attuabilita'.
  2.2. In   fase   di   attuazione   dei   programmi   di   spesa  le
amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,  sono  tenute ad
acquisire,  per le iniziative d'investimento complessivo superiore ai
100 miliardi di lire, le valutazioni dell'Unita' con riferimento:
    a) alle  proposte  presentate  dai  soggetti  promotori  ai sensi
dell'art.  37-bis  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni;
    b) alla   documentazione   di  gara  per  l'aggiudicazione  delle
concessioni  o  altri strumenti giuridici che consentano il ricorso a
forme di partenariato pubblico-privato;
    c) alle offerte ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici nel
corso della procedura di aggiudicazione.
  2.3.  In  fase  di  prima  applicazione  qualora  non sia possibile
rispettare  gli  adempimenti  di  cui  ai  punti  precedenti,  questo
Comitato  acquisisce  le  valutazioni  dell'Unita' sui programmi allo
stesso sottoposti ai sensi della normativa vigente.
  2.4.   Al   fine  di  garantire  la  coerenza  delle  attivita'  di
pianificazione   della  realizzazione  d'infrastrutture  di  pubblica
utilita'  con  i documenti di programmazione economico-finanziaria, e
alla luce di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 4, della legge n.
144/1999, le amministrazioni regionali e locali possono avvalersi del
supporto  tecnico  dell'Unita',  secondo  le  modalita'  ed i criteri
sopraindicati.
  Formulando  proposte  di  soluzione  delle  criticita' riscontrate:
eventuali  modifiche alle direttive in questione saranno adottate con
la procedura stabilita dalla norma richiamata.
  2.6.  Con  successiva  deliberazione  di  questo  Comitato  saranno
individuate  ulteriori  modalita' d'incentivazione all'utilizzo dello
strumento  della  finanza  di  progetto  alla luce della ricognizione
effettuata  da  un  apposito  gruppo  di  lavoro che verra' istituito
presso questo Comitato.
    Roma, 3 maggio 2001
                                      Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Tesoro, foglio n. 70