ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2001 

Modificazioni  allo  statuto  sociale  della Net Insurance S.p.a., in
Roma. (Provvedimento n. 1900).
(GU n.161 del 13-7-2001)

L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto il provvedimento ISVAP del 18 dicembre 2000 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  in  alcuni  rami  danni
rilasciata alla Net Insurance S.p.a., con sede in Roma;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 23 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della  Net  Insurance  S.p.a. che ha
approvato  le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 11, 16, 17 e
20 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della Net
Insurance  S.p.a.,  con sede in Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
  "Art.  2  (Sede).  -  Nuova  sede  legale  dell'impresa:  Roma, via
Barberini  n.  29  (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma,
salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b);";
  "Art. 5 (Capitale Azioni - Obbligazioni). - a) Nuova determinazione
del  capitale  sociale  in  euro  2.500.000  (in luogo del precedente
ammontare pari a L. 5.000.000.000) diviso in n. 2.500.000 azioni da 1
euro  ciascuna  (a seguito di conversione in euro del valore nominale
delle  azioni  da L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione
ed  arrotondamento  il  risultato per difetto ai decimi, cioe' a 0,50
euro  per  ciascuna  di  esse,  con  conseguente riduzione del valore
nominale  di  ogni azione e del capitale sociale; accredito a riserva
legale  dell'eccedenza  derivante dalla riduzione del valore nominale
delle  azioni;  determinazione  del valore nominale di ogni azione in
0,50  euro  e  dell'ammontare  del  capitale  sociale  in complessivi
2.500.000  euro;  elevazione  contestuale  del  valore nominale delle
azioni  da  euro 0,50 cadauna a euro 1 cadauna con sostituzione delle
n.  5.000.000 preesistenti azioni da euro 0,50 ciascuna con 2.500.000
azioni da euro 1 ciascuna; esecuzione del predetto aumento del valore
nominale  mediante raggruppamento e sostituzione con una nuova azione
da  nominali  1  euro  ogni gruppo di n. 2 vecchie azioni da nominali
0,50  euro,  con  conseguente  suddivisione  del  capitale come sopra
rappresentata);
    b) aumento del capitale sociale per complessivi euro 1.200.000 (e
pertanto  da  euro  2.500.000  a  Euro  3.700.000),  giusta  delibera
dell'assemblea  straordinaria  del 23 aprile 2001, mediante emissione
di  1.200.000  nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna da
offrirsi   in   opzione   agli  azionisti  e  con  sottoscrizione  da
effettuarsi  entro  il termine del 31 dicembre 2001. Allo scadere del
predetto  termine  il  capitale  si intendera' aumentato dell'importo
pari  alle  sottoscrizioni  raccolte  e  le  medesime avranno effetto
immediato  con  legittimazione  all'esercizio  dei diritti sociali al
momento del perfezionarsi di ciascuna di esse".
  "Art.  6  (Assemblea).  -  Introduzione  della possibilita', per il
collegio   sindacale   o   almeno   due  suoi  membri,  di  convocare
l'assemblea,  previa  comunicazione  al  presidente  del consiglio di
amministrazione".
  "Art.   11   (Riunioni   del   consiglio   di  amministrazione).  -
Introduzione  della  possibilita', per il collegio sindacale o almeno
due  suoi  membri,  di  convocare  il  consiglio di amministrazione e
conseguente  soppressione delle parole "o di due sindaci effettivi in
relazione  alle ulteriori modalita' di convocazione del consiglio, su
richiesta dei predetti soggetti.
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
informativa   al   collegio   sindacale:  "...  il  consiglio,  anche
attraverso  il  presidente e, ove nominati, l'amministratore delegato
ed  il  comitato  esecutivo  riferisce  tempestivamente  al  collegio
sindacale  con  tutti i mezzi piu' idonei e comunque con periodicita'
almeno  trimestrale  sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue
eventuali   controllate  e  sulle  operazioni  ...,  con  particolare
riguardo,  ove  esistano, ... L'informativa viene resa normalmente in
occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze
lo  richiedano, puo' essere resa anche per iscritto al presidente del
collegio  sindacale (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il  consiglio di amministrazione si riunisce con periodicita' almeno
trimestrale  e  in  tale  occasione  riferisce,  anche  oralmente, al
collegio  sindacale  sulla  attivita'  svolta  dalla societa' e sulle
operazioni ..., con particolare riguardo, ove insistano, ... );".
  "Art.  16  (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di:
    a) criteri  di  nomina  del presidente del collegio sindacale: "i
sindaci  sono  nominati  dall'assemblea che a maggioranza qualificata
designa  anche  il  presidente del collegio sindacale (in luogo della
precedente   previsione   statutaria:   "i   sindaci   sono  nominati
dall'assemblea che designa anche il presidente del collegio sindacale
avente  i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare
in materia di societa' esercenti l'attivita' assicurativa);
    b) limiti  al  cumulo  degli incarichi per i sindaci: "... coloro
che  ricoprano  la  carica  di  sindaco  effettivo  in piu' di cinque
societa'   quotate   nei  mercati  regolamentati  o  di  societa'  di
assicurazione  (in luogo della precedente previsione statutaria: "...
coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque
societa' di assicurazione ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) possesso  dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di
cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
    b) decreto  ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162: individuazione
delle  materie  e  dei  settori  di  attivita' strettamente attinenti
all'attivita'  dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e
c) del citato decreto;".
  "Art. 17 (Attribuzioni e doveri e durata del collegio sindacale). -
Soppressione  del  periodo  relativo  all'informativa  trimestrale al
collegio  sindacale  da  parte  del  consiglio di amministrazione, in
quanto  trasposto,  con  integrazioni,  nell'attuale  art.  11, comma
finale. Invariato il resto dell'articolo;".
  "Art.  20  (Ripartizione  degli utili). - Sostituzione della parola
"riserva  (in  luogo  della  precedente  "riserve  )  in  materia  di
ripartizione  dell'utile netto di bilancio, dopo le assegnazioni alla
riserva legale, nella misura stabilita dalla legge".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 luglio 2001
                                             Il presidente: Manghetti