AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001 

Definizione  delle  modalita'  di  trasmissione per via telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria.
(GU n.165 del 18-7-2001)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica.
  1.1  Possono  essere  effettuate  per  via  telematica all'anagrafe
tributaria  le  comunicazioni previste rispettivamente dai decreti di
seguito elencati:
    a) decreto   ministeriale   17 settembre  1999  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  234  del  5 ottobre  1999,  riguardante  le
comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  -  su  supporti  magnetici o
tramite  collegamenti  telematici diretti, degli atti di concessione,
di  autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente
ai  soggetti  beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e)
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni;
    b) decreto   ministeriale   17 settembre  1999  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  235  del  6 ottobre  1999,  concernente  le
comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o
tramite collegamenti telematici diretti, delle domande di iscrizione,
variazione  e  cancellazione  negli  albi, registri ed elenchi tenuti
dagli  ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui
all'art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;
    c) decreto  ministeriale 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  74  del  30 marzo  1999  riguardante  le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici  diretti,  degli  estremi  dei  contratti  di  appalto, di
somministrazione  e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata
e  non  registrati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti
pubblici,  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  lettera e), della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
    d) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici  diretti,  da  parte degli uffici marittimi e degli uffici
della  motorizzazione  civile,  sezione nautica, di dati e di notizie
relativi  alle  iscrizioni  ed  alle  note  di  trascrizione  di atti
costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta'  o di altri
diritti  reali  di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore,
concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
di  cui  all'art.  6, primo comma, lettera f), del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   605  del  1973,  e  successive
modificazioni;
    e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei
direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie
relativi  alle  iscrizioni,  alle  variazioni e cancellazioni, di cui
allo  stesso  art.  6, primo comma, lettera f) del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   605   del  1973  e  successive
modificazioni;
    f) decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  38  del 16 febbraio 2000, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici  diretti,  degli  elenchi  delle persone fisiche che hanno
corrisposto  interessi  passivi,  premi  di assicurazione, contributi
previdenziali  ed assistenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26
della  legge  30 dicembre  1991  n. 413, predisposti dai soggetti che
erogano  mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti
previdenziali;
    g) decreto  interministeriale  27 giugno  2000  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  160  dell'11 luglio  2000,  riguardante  le
comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o
tramite   collegamenti  telematici  diretti,  da  parte  di  aziende,
istituti,  enti  e  societa'  dei  dati  e  delle  notizie inerenti i
contratti  di  somministrazione  di  energia elettrica, relativamente
agli  utenti,  di cui all'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del
predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e
successive modificazioni;
    h)  decreto  interministeriale  27 giugno  2000  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  160  dell'11 luglio  2000  riguardante  le
comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o
tramite   collegamenti  telematici  diretti,  da  parte  di  aziende,
istituti,  enti  e  societa',  dei dati e delle notizie riguardanti i
contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione di quelli relativi alla
responsabilita'  civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie,
relativamente  ai  soggetti  contraenti,  di  cui allo stesso art. 6,
primo  comma,  lettera g-ter) del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;
2. Modalita' di trasmissione.
  2.1  I  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  di  cui  al  punto 1
utilizzano  il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in
relazione   ai  requisiti  da  essi  posseduti  per  la  trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
  2.2  Gli stessi soggetti di cui al punto 2.1 possono avvalersi, per
la  trasmissione  dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di
cui  all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
3. Software di controllo.
  3.1  Per  effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di  cui  al  punto  1  predisposte  secondo  le rispettive specifiche
tecniche allegate ai decreti di cui alle lettere da a) ad h) elencate
al  medesimo punto 1, gli utenti sono tenuti ad utilizzare i prodotti
software  di  controllo  distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate,  al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con
quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
  3.2  I  file  contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio  telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle
rispettive  specifiche  tecniche  allegate  ai  decreti riportati nel
paragrafo   "Disciplina   normativa   di  riferimento"  devono  avere
dimensioni non superiori a 3 Megabyte.
4. Ricevute.
  4.1  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i
casi previsti al punto 4.4.
  4.2  L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice  di  autenticazione  per  il servizio Entratel e del codice di
riscontro  per  il  servizio  Internet  generati secondo le modalita'
descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed
al  paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni.
  In essa sono indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
  4.3   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  4.4   Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  comunicazioni  si
considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet,
in  base  alle  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico  ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ed al
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 3.1;
    d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di
cui al punto 2.2.
  Tale circostanza e' comunicata sempre per via telematica all'utente
che  ha  effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e'
tenuto  a  riproporre  la  trasmissione,  purche'  corretta,  entro i
termini previsti dalle norme citate.
5. Disposizioni transitorie.
  5.1  Fatta  salva la previsione contenuta nel precedente punto 2.2,
per l'anno 2001 la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui
al  punto  1  puo'  essere  effettuata  esclusivamente  dai  soggetti
abilitati al servizio telematico Entratel.
  5.2  Ferme  restando per ciascuna comunicazione le scadenze fissate
dai  rispettivi  decreti  attuativi,  limitatamente all'anno 2001, la
trasmissione  telematica delle comunicazioni indicate al punto 1 puo'
essere effettuata a partire dal mese di novembre ed improrogabilmente
entro  il  successivo mese di dicembre, comprese quelle comunicazioni
che non sono state presentate su supporto magnetico entro le scadenze
prescritte.
Motivazioni.
  In  armonia  con  la riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n.
59,  riguardante,  tra  l'altro, la semplificazione degli adempimenti
della  dichiarazione, dei versamenti e l'introduzione del federalismo
fiscale, la normativa che disciplina la materia relativa all'utilizzo
del  servizio  telematico  ha  previsto  che le categorie di soggetti
tenuti  alle  comunicazioni di dati e notizie all'anagrafe tributaria
possano  effettuare  le  predette comunicazioni su supporti magnetici
oppure avvalendosi del servizio telematico.
  Cio'  posto, l'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di
consentire ai soggetti di cui alle disposizioni contenute nei decreti
riportati  nel  paragrafo  "Disciplina  normativa  di riferimento" di
effettuare   la   trasmissione   delle   comunicazioni   all'anagrafe
tributaria per via telematica.
  Questo  provvedimento  stabilisce le regole di utilizzo dei servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66;  art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge 15 marzo 1997, n. 15.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e  successive  modificazioni  concernente  le  disposizioni  relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
  Legge  30 dicembre  1991,  n.  413,  concernente  disposizioni  per
ampliare   le   basi  imponibili  per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare l'attivita' di accertamento.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e successive modificazioni:
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.
  Decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe  tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione
e   di  licenza  emessi  da  uffici  pubblici;  Decreto  ministeriale
17 settembre   1999   concernente   le   comunicazioni   all'anagrafe
tributaria   dei   dati   relativi   alle  iscrizioni,  variazioni  e
cancellazioni ad albi, registri ed elenchi all'uopo istituiti.
  Decreto  ministeriale  23 marzo  2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile   2000)   recante   modificazioni  al  decreto  ministeriale
17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999).
  Decreto  ministeriale  23 marzo  2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile   2000)   recante   modificazioni  al  decreto  ministeriale
17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999).
  Decreto  ministeriale  18 marzo  1999  concernente le comunicazioni
all'anagrafe  tributaria  degli  estremi dei contratti di appalto, di
somministrazione e di trasporto.
  Decreto  ministeriale  21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe  tributaria  di  dati  e notizie risultanti nei registri
tenuti  dagli  uffici  marittimi  e degli uffici della motorizzazione
civile, sezione nautica.
  Decreto  ministeriale  21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe  tributaria  di  dati  e notizie risultanti nel registro
aeronautico  nazionale  e  nei  registri  tenuti  dai  direttori elle
circoscrizioni di aeroporto.
  Decreto  ministeriale  27 gennaio 2000 concernente le comunicazioni
all'anagrafe  tributaria  degli  elenchi predisposti dai soggetti che
erogano  mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti
previdenziali.
  Decreto    interministeriale    27 giugno   2000   riguardante   le
comunicazioni  all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di
somministrazione  di  energia elettrica, relativamente agli utenti, e
relativo  comunicato di errata-corrige (Gazzetta Ufficiale n. 198 del
25 agosto 2000).
  Decreto    interministeriale    27 giugno   2000   riguardante   le
comunicazioni  all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di
assicurazione,  ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita'
civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie, relativamente ai
soggetti contraenti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2001
                                                 Il direttore: Romano