N. 246 SENTENZA 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di
  appartenenza  -  Ricorso  per conflitto tra poteri del tribunale di
  Bergamo  -  Tardivita'  del  deposito, per inosservanza del termine
  prescritto - Improcedibilita' del giudizio.
- Deliberazioni  della  Camera  dei  deputati 20, 21, 26 e 27 gennaio
  1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.28 del 18-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido NEPPI
Modona,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999
della  Camera  dei  deputati,  relative  alla  insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi nei confronti del dott.
Antonio  Di  Pietro,  promosso  con ricorso del tribunale di Bergamo,
sezione seconda penale, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in
Cancelleria  il  24  gennaio  2000  ed  iscritto al n. 4 del registro
conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, con
ordinanza  del 13 maggio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alle
deliberazioni  adottate dalla Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e
27  gennaio  1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 46, n. 47, n. 48 e
n. 49),  che  hanno  ritenuto  che i fatti per i quali e' pendente il
procedimento penale innanzi al medesimo tribunale concernono opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  con  conseguente  insindacabilita',  a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    Il  Tribunale  ricorrente rammenta che l'imputazione per la quale
e' stato citato a giudizio il deputato Sgarbi - in ordine al reato di
cui  agli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, 61, numero 10, del
codice  penale, 30, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -
si  riferisce a frasi, ritenute offensive della reputazione del dott.
Antonio  Di  Pietro, che il medesimo deputato avrebbe pronunciato nel
corso  di  piu' trasmissioni, irradiate dalla rete televisiva "Canale
5"  (nelle date: 28 ottobre, 5. 11 e 14 novembre 1996), del programma
"Sgarbi quotidiani".
    Ricostruiti  la  finalita'  ed  il  contenuto  della  prerogativa
dell'insindacabilita',  il  ricorrente sostiene che la Camera avrebbe
fatto  un  uso distorto del potere attribuitole, perche' "le opinioni
espresse dal deputato Sgarbi nei riguardi del dott. Antonio Di Pietro
appaiono  totalmente  prive  di  alcuna  riferibilita'  alle funzioni
parlamentari,  trattandosi non gia' di espressioni divulgative di una
scelta   o  di  un'attivita'  politicoparlamentare,  bensi'  di  meri
apprezzamenti  personali,  espressi  alla  stregua  di  un  qualunque
privato cittadino".
    Il ricorrente ritiene, pertanto, che le delibere della Camera, in
quanto  fondate  su  un'erronea valutazione dei presupposti richiesti
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sarebbero lesive delle
attribuzioni  di  esso  organo  giurisdizionale  e chiede percio' che
venga  dichiarato  che  non spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilita',   ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione,   delle  opinioni  espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi,
secondo  quanto deliberato dall'Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26
e 27 gennaio 1999, con conseguente annullamento di tali atti.
    2.  -  Il  conflitto  e'  stato  dichiarato ammissibile, ai sensi
dell'art. 37  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, con ordinanza di
questa Corte n. 447 del 1o dicembre del 1999.
    Il tribunale di Bergamo ha notificato in data 28 dicembre 1999 il
ricorso  e  l'ordinanza  alla Camera dei deputati, depositandoli poi,
con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione, nella cancelleria della
Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.
    3.  -  Si  e'  costituita  la  Camera  dei  deputati,  eccependo,
preliminarmente,  l'inammissibilita'  del  conflitto, per esser stato
introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.
    In   subordine   e  nel  merito,  la  memoria  conclude  per  una
declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare
l'insindacabilita',   ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione,   delle  opinioni  espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi,
svolgendo  ampie argomentazioni sulla riconducibilita' delle opinioni
medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
    Nella  memoria  illustrativa successivamente depositata la Camera
dei  deputati,  rilevata  la  tardivita'  del  deposito del ricorso e
dell'ordinanza   ainmissiva   del   conflitto   rispetto  al  termine
perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per
i   giudizi   davanti   alla   Corte   costituzionale,   ha  eccepito
"l'inammissibilita'"  del conflitto stesso, alla luce del consolidato
orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  tribunale  di  Bergamo,  sezione  seconda  penale,  ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alle  deliberazioni adottate dalla Assemblea
nelle  sedute  del  20,  21, 26 e 27 gennaio 1999, con le quali si e'
ritenuto  che  i  fatti  addebitati  al deputato Vittorio Sgarbi, nel
procedimento   penale   pendente   innanzi   al  medesimo  tribunale,
costituiscono   opinioni   espresse   nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari,   si'   da  essere,  pertanto,  insindacabili  a  norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Il ricorrente sostiene che le predette deliberazioni della Camera
sarebbero  lesive delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in
quanto  fondate  su  un'erronea valutazione dei presupposti richiesti
dal  menzionato  art. 68  della Costituzione, giacche' nelle opinioni
ritenute   insindacabili   non   risulta,   invero,  alcun  nesso  di
collegamento con l'esercizio delle funzioni parlamentari.
    2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 447 del 1999, con la
quale  questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, e' stato notificato
alla  Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 28 dicembre
1999.
    Il   ricorso   e   l'ordinanza,   con   la   prova  dell'avvenuta
notificazione,  sono  stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.
    3. - La Camera dei deputati, dopo aver sostenuto, nel costituirsi
in  giudizio,  l'inammissibilita'  del conflitto, e, comunque, la sua
infondatezza,  ha  evidenziato, con successiva memoria, la tardivita'
del  deposito  del  ricorso  e  della  ordinanza  di  ammissibilita',
eccependo, quindi, "l'inammissibilita'" del conflitto stesso.
    4.  - Tale ultima eccezione, da qualificarsi di improcedibilita',
e' fondata.
    Deve,  infatti,  rammentarsi  che  il  giudizio  per conflitto di
attribuzione  e' articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe
rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima e' destinata
a  concludersi  con una sommaria delibazione sulla ammissibilita' del
conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,
oltre che sull'ammissibilita'.
    All'esito   della   prima  fase,  il  ricorrente  ha  l'onere  di
provvedere,  nei  termini  previsti,  non solo alla notificazione del
ricorso   e  dell'ordinanza  che  ammette  il  conflitto,  ma  anche,
successivamente  alla  notificazione,  al  loro  deposito,  presso la
cancelleria  della  Corte,  nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi dinanzi alla Corte
stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.
    Secondo    il    costante   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale,   il   ricordato   deposito   nel   termine  indicato
costituisce  un  necessario  adempimento affinche' si possa dar luogo
alla  seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;
tale  termine  va,  inoltre,  ritenuto  perentorio, in quanto da esso
decorre  l'intera  catena  degli  ulteriori  termini  fissati  per la
prosecuzione  del  giudizio  (tra  le altre, sentenze n. 203, n. 50 e
n. 35 del 1999).
    Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente
notificati  in  data 28 dicembre 1999, risultano depositati presso la
cancelleria   di   questa   Corte  il  24  gennaio  2000  e,  dunque,
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
    Sicche',  il  mancato  rispetto dell'anzidetto termine perentorio
per   il   deposito   non  consente  di  procedere  allo  svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  proposto  dal  tribunale  di  Bergamo,  sezione seconda
penale,  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati, con il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0737