MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2001 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  "18 Febbraio - Soc. coop.
edilizia a r.l.", in Seregno.
(GU n.169 del 23-7-2001)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. l8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'   preesistenti;   nel   caso   in  specie  la  sopravvenuta
impossibilita'  di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilita' di
funzionamento   dell'assemblea  della  societa'  cooperativa  del  18
Febbraio Soc. coop. edilizia a r.l. con sede in Seregno (Milano), via
Marconi n. 4;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  6 ottobre 1996 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa'  cooperativa "18 Febbraio -
Soc.  coop.  edilizia  a  r.l.",  con  sede  in Seregno (Milano), via
Marconi n. 4, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste  dall'art. 2544, codice civile e dall'art. 2, comma 1, della
legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussiste la seguente causa: dal
1992  non  ha  presentato  i  bilanci  annuali  e  risulta assenza di
patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa "18 Febbraio - Soc. coop. edilizia a r.l.",
con  sede  in Seregno (Milano), via Marconi, 4, costituita per rogito
del  notaio dott. Bettaglio Enrica di Monza in data 24 febbraio 1984,
repertorio  n.  10867/696,  registro  societa' n. 27103, tribunale di
Monza, posizione B.U.S.C. n. 12129/206153 e' sciolta, senza dar luogo
a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art.
18  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della
legge  17 luglio  1975,  n. 400, perche' dal 1992 non ha presentato i
bilanci annuali e perche' risulta assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 21 giugno 2001
                                           p. Il dirigente: Cicchitti