COMUNE DI USMATE VELATE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.176 del 31-7-2001)

    Il  comune  di  Usmate  Velate  (Milano)  ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
Aliquote:
    1) 4,5 per mille. Si applica nei seguenti casi:
      a) abitazione  nella  quale  il contribuente, che la possiede a
titolo  di  proprieta'  usufrutto  o altro diritto reale di godimento
dimora  abitualmente,  in  conformita'  alle  risultanze anagrafiche,
inclusa la pertinenza. In tal senso si precisa che ai sensi dell'art.
14  del  regolamento  comunale ICI, approvato con deliberazione n. 61
del 30 novembre 1999, si considerano parti integranti dell'abitazione
principale:  il  garage  o  box (C/6), la cantina (C/2) e la soffitta
(C/7)  che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel   quale   e'   sita   l'abitazione   principale.   L'applicazione
dell'aliquota  sopra  considerata  e' limitata ad una sola pertinenza
dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e
la  sua pertinenza continuano ad essere unita' immobiliari distinte e
separate  a  ogni  altro  effetto  stabilito  nel decreto legislativo
504/1992,  ivi  comprese la determinazione, per ciascuna di esse, del
proprio  valore  secondo  i  criteri  previsti  nello  stesso decreto
legislativo    e    dell'imposta    dovuta   secondo   l'applicazione
dell'aliquota  prevista nella presente deliberazione. Resta, altresi,
fermo  che  la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale
spettando  alla pertinenza solo quella parte di detrazione che non ha
trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
      b) alloggio  regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case
popolari (adesso ALER);
      c) unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio del comune a
titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino residente all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
    Sono equiparate ai fini dell'applicazione di questa aliquota:
      d) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce
la  residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
      e) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione  dal contribuente a condizione che venga comprovato che e'
stata  presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini
dell'unificazione  catastale  delle  unita'  medesime.  In  tale caso
l'equiparazione  decorre  dalla data in cui risulta essere presentata
la richiesta di variazione;
      f)  l'abitazione  concessa  in  uso gratuito a parenti entro il
primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale
caso  l'agevolazione  e'  subordinata  alla  presentazione,  entro il
termine  per  versare  l'acconto  ICI  per l'anno di riferimento, del
contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.
    2) 5,5 per mille. Si applica nei seguenti casi:
      a) aree edificabili;
      b) terreni agricoli;
      c) tutti  gli altri immobili diversi dall'abitazione principale
cosi' come individuati al punto precedente.
    3) 7 per mille. Si applica nel seguente caso:
      Per   gli   immobili   posseduti   in  aggiunta  all'abitazione
principale  (ad eccezione delle categorie catastali A/10 - B - C - D)
e non locati.
Detrazione:
    L. 230.000.
    Tale detrazione si applica nel caso di abitazione principale cosi
come  precisato  al punto 1 precedente ad esclusione della lettera f)
(immobili  concessi  in comodato d'uso gratuito a famigliari entro il
primo  grado  di  parentela  per  i  quali si applica solo l'aliquota
ridotta del 4,5 per mille e non anche la detrazione).
    La  detrazione e' elevata a L. 300.000 nel caso si verifichino le
seguenti condizioni:
      1.  Reddito  del  nucleo  famigliare  inferiore ai limiti sotto
elencati:
        a) nucleo famigliare composto da una persona L. 17.000.000;
        b) nucleo famigliare composto da due persone L. 26.000.000;
        c) per  ogni  ulteriore  componente  il  nucleo famigliare si
aggiungono ai limiti precedenti L. 2.000.000.
      2. Che i componenti del nucleo famigliare non siano proprietari
di:
        a) altre   abitazioni   o   immobili,   oltre  all'abitazione
principale,   comprese   residenze   secondarie  in  multiproprieta',
residenze  secondarie  in  locazione  anche  stagionale  su  tutto il
territorio nazionale;
      3.  Che  la  rendita catastale di detta unita' immobiliare, non
sia superiore a L. 1.200.000.
    Al  fine  di  poter  usufruire  di  tale maggiore  detrazione  il
contribuente  dovra'  presentare  entro  il termine per il versamento
dell'acconto  I.C.I. un'autocertificazione in carta libera attestante
l'esistenza  in  capo  al  richiedente  dei  requisiti  di  cui sopra
richiamati.
    (Omissis).