AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Problemi  inerenti  la  partecipazione  alle  gare  di  appalto delle
associazioni temporanee di imprese
(GU n.176 del 31-7-2001)

    Sono   pervenuti   all'Autorita'   numerosi  quesiti  riguardanti
l'interpretazione  delle  norme  che  regolano la partecipazione alle
gare dei raggruppamenti di imprese.
    A)  Due  quesiti  si  riferiscono all'art. 13, comma 5-bis, della
legge  14  febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni. Tale
articolo   dispone   il   divieto  di  qualsiasi  modificazione  alla
composizione  delle  associazioni  temporanee  di  imprese rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
    Le  problematiche  sottoposte all'esame dell'Autorita' riguardano
essenzialmente  la  portata delle deroghe al divieto prescritto dalla
norma in questione.
    In  particolare  e' stato chiesto se un aggiudicatario costituito
da un'associazione temporanea di imprese possa sostituire una impresa
mandante che si trovi in condizioni di difficolta' finanziarie.
    E'  stato, altresi', chiesto di chiarire se nell'ipotesi previste
dall'art.  12,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno  1998,  n.  252,  possa  derogarsi all'art. 13, comma 5-bis,
della  legge  n.  109/1994,  e  successive modificazioni oppure se la
prima   disposizione   debba   ritenersi  abrogata  dalla  successiva
disposizione di legge.
    Va preliminarmente chiarito che il divieto di modificazione nella
composizione  del raggruppamento contenuto nell'art. 13, comma 5-bis,
della  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni  trova  una
espressa  eccezione  normativa  nel disposto dell'art. 94 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554.  E'
stabilito, infatti, che la modificazione puo' avvenire al verificarsi
di  vero e proprio fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa
mandante  e,  nel  caso  di  mandataria  o  mandante  che sia impresa
individuale, per morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
suo titolare.
    L'art.   12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
252/1998,  prevede  che qualora una delle cause interdittive previste
dalla normativa antimafia interessi un'impresa di una raggruppamento,
diversa  dalla  mandataria,  tale causa non opera nei confronti delle
altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa.
Poiche'  tale  disposizione e' qualificabile come normativa di ordine
pubblico  in  quanto  integra  la disciplina in materia di lotta alla
criminalita'  mafiosa  essa e' da considerarsi normativa speciale che
prevale  su  quelle  di  carattere  generale  come la legge quadro in
materia di lavori pubblici.
    L'Autorita' ritiene pertanto che:
      a) la   disposizione   di  cui  all'art.  94  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, stante il suo carattere di
norma  eccezionale,  consente  di  derogare al principio generale del
divieto   di   qualsiasi   modificazione   alla   composizione  delle
associazioni  temporanee  di  imprese  rispetto  a  quelle risultanti
dall'impegno  presentato  in  sede  di  offerta, soltanto nel caso di
fallimento  dell'impresa  mandataria  o  di  un'impresa  mandante  e,
qualora  la  mandataria  o  la  mandante sia una impresa individuale,
anche   in  casi  di  morte,  interdizione,  inabilitazione  del  suo
titolare;
      b) la  disposizione  contenuta  nell'art.  12  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 252/1998, in quanto normativa speciale
in  materia  di  ordine  pubblico, e' da ritenersi tutt'ora vigente e
compatibile con la disciplina generale sui lavori pubblici; pertanto,
la disposizione ivi contenuta deroga al generale anzidetto divieto di
cui  all'art.  13, comma 5-bis, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni.
    B) Altri quesiti riguardano l'interpretazione dell'art. 13, comma
7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.
    Tale  disposizione  vieta  l'affidamento  in subappalto di opere,
diverse  da  quelle della categoria prevalente, che siano di notevole
contenuto  tecnologico  o di rilevante complessita' tecnica, "qualora
ciascuna  di  tali  opere superi in valore il 15% dell'importo totale
dei  lavori".  Tali  opere  devono essere eseguite esclusivamente dai
soggetti  affidatari;  i  soggetti  che  non  siano in possesso delle
prescritte  qualificazioni  sono  tenuti  a  costituire  associazioni
temporanee di tipo verticale.
    E'  stato  chiesto  se  l'obbligo  di  raggruppamento  verticale,
previsto  dal  predetto articolo, sia operativo anche nel caso in cui
il  bando  di  gara  preveda,  oltre  a lavorazioni appartenenti alla
categoria   prevalente,   altre  lavorazioni  appartenenti  ad  altre
categorie,  generali  o specializzate previste dall'art. 72, comma 4,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ma solo una
di  esse  sia  di  importo  pari  o superiore al 15% dell'importo dei
lavori.
    E'  stato  chiesto, inoltre, se - qualora nel bando di gara siano
indicate, oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente,
altre  lavorazioni  appartenenti a categorie diverse dalla prevalente
delle   quali   una  sola  e'  categoria  generale  oppure  categoria
appartenente  all'elenco di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, ed e' inoltre di importo
pari  o  superiore  al 15%  dell'importo  complessivo  dei  lavori  -
sussista  l'obbligo di costituire un'associazione verticale per tutte
le categorie diverse dalla prevalente indipendentemente se generali o
appartenenti al predetto elenco.
    E'  stato  posto, infine, un quesito riguardante un bando di gara
nel  quale  sono  presenti,  oltre  a  lavorazioni  appartenenti alla
categoria  prevalente,  altre  lavorazioni  appartenenti  a categorie
diverse  dalla prevalente, generali oppure appartenenti all'elenco di
cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n.   554/1999,   tutte  di  importo  superiore  al  15%  dell'importo
dell'appalto  ma  inferiori a 150.000 euro. E' stato chiesto se anche
in  tale  ipotesi  si  ricade  nel  divieto  di  subappalto  previsto
dall'art.  13,  comma  7,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni.
    Va  in  primo  luogo  rilevato  che  un'interpretazione letterale
dell'art.  13,  comma  7,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni  e  le  disposizioni  dell'art.  74,  commi  1 e 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, fanno ritenere
che il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni delle categorie,
diverse  dalla  prevalente, indicate nel bando di gara, qualora siano
generali  oppure appartenenti all'elenco di cui all'art. 72, comma 4,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, e qualora
tutte  siano  di  importo  superiore  al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto.
    L'Autorita' pertanto ritiene che:
      a) non  ci  sono  i  presupposti  per il divieto del subappalto
qualora nel bando di gara siano indicate piu' categorie diverse dalla
prevalente  delle  quali  piu'  di  una  e'  generale  o appartenente
all'elenco  di  cui  all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999,  ma  una  sola  e' di importo pari o
superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;
      b) il divieto di subappalto sussiste, invece, qualora nel bando
di  gara siano indicate piu' categorie diverse dalla prevalente delle
quali una sola e' generale o appartenente al suddetto elenco ed e' di
importo   pari   o   superiore   al   15%   dell'importo  complessivo
dell'intervento   ma   il  divieto  si  applica  esclusivamente  alle
lavorazioni  appartenenti  alla  suddetta  categoria;  per  le  altre
categorie  l'impresa  puo',  comunque,  costituire,  una associazione
verticale;
      c)  il  sistema delineato dall'art. 13, comma 7, della legge n.
109/1994,  e  successive  modificazioni  e dall'art. 72, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, poiche' fa
riferimento  al  sistema  di  qualificazione  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, si applica solo ai casi in
cui  gli  importi  degli  appalti  e/o  dei  subappalti  siano pari o
superiori  a  150.000  euro  e,  dunque,  fuori  dall'ipotesi  di cui
all'art.  28  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000,  n.  34,  che  stabilisce  i  requisiti  economico-finanziari e
tecnico-organizzativi  per  la partecipazione agli appalti di importo
inferiore a 150.000 euro.
    C)  Sono  state segnalate questioni riguardanti l'interpretazione
dell'art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, ed in particolare del secondo periodo.
    Tale  disposizione  prevede che per le associazioni temporanee di
imprese  di  tipo  orizzontale  i  requisiti  economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi    minimi    richiesti    (oppure    a   regime
l'attestazione  SOA)  devono  essere posseduti dalla mandataria nella
misura  pari  o  superiore  al 40%, mentre la restante percentuale e'
posseduta  dalle  mandanti  ciascuna nella misura pari o superiore al
10%.  La norma impone poi che in ogni caso l'impresa mandataria debba
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
    E' stato posto il problema di accertare se la quota maggioritaria
della  mandataria  debba  intendersi  riferita  ai  requisiti  minimi
previsti  per  la  partecipazione  alla  specifica  gara ovvero debba
riferirsi  al  fatto  che  la  mandataria deve essere comunque quella
impresa  che,  fra  le imprese associate, sia in possesso in assoluto
dei  maggiori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
a  prescindere da quelli minimi previsti per lo specifico appalto cui
l'ATI concorre.
    L'Autorita' ritiene che:
      a) l'art.  95,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/1999, nel primo periodo fa riferimento ai requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi richiesti nel bando e,
pertanto, e' da ritenersi che i requisiti cui si riferisce il secondo
periodo  del  suddetto  comma  siano  questi  stessi e, cioe', quelli
minimi necessari in rapporto all'importo complessivo dell'intervento;
      b) l'espressione  "L'impresa  mandataria  in ogni caso possiede
requisiti  in  misura  maggioritaria"  deve  essere  interpretata con
riferimento  ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo
specifico  appalto  con  la  conseguenza che non e' consentito che la
percentuale  coperta  dalle  mandanti, al fine di dimostrare da parte
dell'associazione  temporanea  il  possesso  del  100%  dei requisiti
minimi,  sia  costituita  da  una  quota  di  una mandante che sia di
importo superiore a quella della mandataria;
      c) qualora la disposizione non si riferisse ai requisiti minimi
richiesti  per  lo  specifico  appalto  ma  ai requisiti posseduti in
assoluto  dai  concorrenti,  si  creerebbe  un vincolo restrittivo al
mercato,   in   contrasto   con   il   principio  della  liberta'  di
determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero
privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni.
    D)  Altre  questioni sono state poste in merito alla disposizione
di  cui  all'art.  93,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  che  prescrive  che  le imprese riunite in
associazione  eseguano i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
    In  relazione a tale disposizione si sono poste due questioni: e'
stato richiesto in primo luogo se possa considerarsi legittimo che in
una  ATI  orizzontale  le  imprese  eseguano  i lavori in percentuale
diversa  da quella di partecipazione all'ATI. In secondo luogo se sia
da  considerarsi  legittimo  che  una  impresa  mandataria di un'ATI,
svolga  interamente  ed  autonomamente  l'intera  prestazione oggetto
dell'appalto.
    L'Autorita' ritiene che:
      a) fermo  restando  che possono eseguire le lavorazioni solo le
imprese  associate  che sono qualificate per la categoria e l'importo
delle  stesse,  la  quota di partecipazione al raggruppamento dipende
dall'atto  che regola i rapporti tra le associate che ha rilevanza in
sede  di  esecuzione  del  contratto  e  nei confronti della stazione
appaltante   e,   pertanto,   come   piu'   volte   affermato   dalla
giurisprudenza,   ciascuna   stazione   appaltante  ha  l'obbligo  di
verificare   che  ogni  impresa  associata  collabori  all'esecuzione
dell'opera;
      b) l'art.  93,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999, ha esteso il principio suddetto richiedendo
alle  stazioni  appaltanti  non  solo  di  controllare  che  tutte le
associate  partecipino all'esecuzione dei lavori, ma anche che vi sia
esatta  rispondenza  tra  quota di partecipazione al raggruppamento e
percentuale di lavori eseguiti;
      c) resta   ferma   la   facolta'  delle  imprese  associate  di
costituire,  ai  sensi  dell'art. 96 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  una  societa'  per la esecuzione, totale o
parziale, dell'intervento.
    E)  Altro  quesito  riguarda  la disposizione di cui all'art. 32,
comma  1,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,   che   prevede,  tra  i  requisiti  di  idoneita'  tecnica,
l'esecuzione  nella  categoria  prevalente  oggetto  dell'appalto, di
singoli  lavori,  i  cosiddetti  "lavori  di  punta", (uno, due o tre
rispettivamente  di  importo  non  inferiore  al 30%, al 40% e al 50%
dell'importo dell'intervento da affidare) da parte del concorrente.
    E'  stato  chiesto  all'Autorita'  se,  nel caso in cui alla gara
concorra  un'ATI  orizzontale  ed  il possesso del requisito predetto
venga  dimostrato  mediante due o tre "lavori di punta", essi debbano
essere  stati  eseguiti tutti e due o tutti e tre da una sola impresa
facente  parte  dell'ATI  oppure possano essere stati eseguiti uno da
una  impresa  e  gli  altri  due  da  altre due imprese facenti parte
dell'ATI  oppure  se  possono essere stati eseguiti ognuno in diverse
percentuali da piu' imprese.
    Va rilevato che:
      a) l'art.  13,  comma  3, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni,  per  le  associazioni  temporanee  di tipo verticale,
prevede la possibilita' di frazionamento dei requisiti fra mandataria
e mandante esclusivamente se essi sono frazionabili;
      b) l'art.  32,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000,  per quanto attiene ai cosiddetti "lavori di
punta"  stabilisce  espressamente  che qualora il concorrente sia una
associazione temporanea o un consorzio o un GEIE ogni singolo "lavoro
di  punta"  debba  essere  stato  integralmente eseguito da una delle
imprese associate o consorziate.
    L'Autorita' ritiene pertanto che:
      a) non  e'  vietato  che,  qualora  il  requisito richiesto sia
dimostrato  da  piu'  di  un  "lavoro di punta", ognuno di questi sia
stato eseguito da uno dei partecipanti al raggruppamento;
      b) ogni  singolo  "lavoro  di punta" deve essere stato eseguito
integralmente da una delle imprese facenti parte dello stesso.
    F)  Un  ulteriore  ordine  di problemi riguarda la qualificazione
delle  associazioni  temporanee  di imprese (orizzontale e verticale)
nella vigenza del regime transitorio stabilito dagli articoli 31 e 32
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
    In    particolare    alcune    questioni   sottoposte   all'esame
dell'Autorita'   riguardano  gli  appalti  di  importo  superiore  al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP indetti dal 1o marzo 2001.
    E' stato posto il problema di individuare quali debbano o possono
essere  i  requisiti di qualificazione dei raggruppamenti in un bando
di gara indetti dopo il 1o marzo 2001, di importo pari o superiore al
controvalore  in euro di 5 milioni di DSP ma nel quale siano presenti
anche  lavorazioni  subappaltabili  o  scorporabili, singolarmente di
importo inferiore a tale soglia.
    In  particolare  e'  stato  chiesto  se  l'impresa  mandataria  o
mandante   che   partecipa   all'ATI   debba,   comunque,   possedere
l'attestazione   SOA  anche  se  la  quota  dell'importo  complessivo
dell'appalto  di propria competenza sia inferiore a 5 milioni di DSP,
oppure  possa  partecipare  alla  gara  dimostrando  il  possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  31  del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, in relazione ai requisiti prescritti per
le  imprese  riunite  dall'art.  95  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  con  le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000.
    E'   stata   posta   una   ulteriore   questione  concernente  la
qualificazione  che  debbano  avere i raggruppamenti dopo la completa
entrata  a  regime (1o gennaio 2002) del sistema di qualificazione di
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, in
relazione  ai  bandi  di gara per l'affidamento di appalti di importo
inferiore  ai 3 miliardi di lire che, per effetto dell'art. 73, comma
3,   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,
potrebbero  prevedere  opere subappaltabili o scorporabili di importo
inferiore  a  150.000  euro.  Si  pone la questione se le imprese che
assumono  i  lavori  subappaltabili  o  scorporabile  debbano essere,
comunque,   in  possesso  dell'attestazione  SOA  oppure  si  possano
qualificare  anche sulla base dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000.
    Va in primo luogo ricordato che:
      a) nel  bando  di  gara,  ai sensi dell'art. 73 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, e dall'art. 30 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, devono essere indicate
(con  i  corrispondenti  importi)  le  lavorazioni  appartenenti alla
categoria prevalente e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie
che   costituiscono  parti  dell'intervento  e  che  sono,  ancorche'
comprese  nelle  categorie  generali,  autonomi  lavori  (cioe'  sono
riconducibili ad una delle categorie di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica n. 34/2000) e sempre che siano di importo superiore
al  10%  dell'importo totale oppure, comunque, di importo superiore a
150.000 euro (opere tutte scorporabili e/o subappaltabili);
      b) l'art.  95,  commi  1  e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, prevede che possono partecipare alla gara:
        1)  soggetti  singoli,  con  requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi pari, in via alternativa, a:
          quelli prescritti per la categoria prevalente per l'importo
complessivo dell'intervento;
          quelli  prescritti  per  la  categoria  prevalente e per le
altre  categorie  indicate  nel  bando e per i corrispondenti singoli
importi;
          quelli  prescritti per la categoria prevalente e per alcune
delle categorie indicate nel bando con il vincolo che i requisiti non
posseduti  nelle  categorie,  generali o specializzate, diverse dalla
prevalente siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
        2)   associazioni  temporanee  di  tipo  orizzontale  la  cui
mandataria   deve   possedere   i  requisiti  economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi  in  misura  non  inferiore  al  40%  di quelli
prescritti per il soggetto singolo e le cui mandanti non inferiore al
10%.
        3)  associazioni temporanee di tipo verticale i cui requisiti
siano  posseduti  dalla  mandataria  nella  categoria prevalente e da
ciascuna  mandante  nella rispettiva categoria scorporata assunta, in
misura  non  inferiore  a  quelli necessari per eseguire lavori della
medesima  categoria  e  nella  misura indicata per l'impresa singola;
qualora una categoria scorporata non venga assunta da una mandante la
mandataria  deve  possedere  i  requisiti in queste categorie o nella
prevalente.
    La  logica seguita dal decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e',  quindi,  quella di articolare i requisiti di partecipazione alla
gara,  quale  che  sia  il  soggetto  concorrente,  in relazione alla
categoria  prevalente  per  la  classifica corrispondente all'importo
totale  dell'intervento, oppure in relazione a tutte le categorie per
le  classifiche  corrispondenti ai singoli importi indicati nel bando
di  gara.  Le  norme  (art.  74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999,  premesse  all'allegato  A  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e "tabella corrispondenze
nuove e vecchie categorie" del medesimo allegato) prevedono, poi, che
l'aggiudicatario   possa  eseguire  le  lavorazioni  della  categoria
prevalente,   le   lavorazioni  delle  categorie  subappaltabili  e/o
scorporabili a qualificazione non obbligatoria e, qualora in possesso
delle  corrispondenti  qualificazioni, le lavorazioni delle categorie
subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione obbligatoria.
    Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 suddivide,
invece,  ai  fini  della  qualificazione  nel regime transitorio, gli
appalti  in  due  fasce  d'importo:  la  prima  fascia,  disciplinata
dall'art.  31 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  riguarda gli appalti d'importo tra i 150.000 ed i 5.000.000
di  DSP  indetti  fino  al 31 dicembre 2001; la seconda, disciplinata
dall'art.  32 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  riguarda  gli  appalti di importo superiore ai 5 milioni di
DSP  indetti  entro il 28 febbraio 2001. Puo' concludersi che la fase
transitoria   e'   disciplinata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 34/2000 e la fase a regime e' disciplinata dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
    Dal combinato disposto delle due norme l'Autorita' ritiene che:
      a) nella  fase  transitoria  le  modalita' di dimostrazione dei
prescritti  requisiti  dipendono  dall'importo  delle lavorazioni cui
essi si riferiscono;
      b) le  mandatarie  e le mandanti, qualora assumono l'esecuzione
di  lavorazioni  di  importo  inferiore  a  5 milioni di DSP, possono
dimostrare  i  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
mediante l'attestazione SOA oppure con le modalita' e misure previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
      c) a    regime,   qualora   le   lavorazioni   scorporabili   o
subappaltabili  siano di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese
che assumono l'esecuzione di dette lavorazioni, nel caso non siano in
possesso  di  attestazione  SOA, debbono possedere i requisiti di cui
all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e,
cioe',  avere  eseguito  direttamente, nel quinquennio antecedente la
data  di  pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore
all'importo  del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto
periodo   un  costo  complessivo  per  il  personale  dipendente  non
inferiore  al  15%  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  (o di quello
figurativamente  individuato) e dimostrare di avere la disponibilita'
di adeguata attrezzatura.
    G) La problematica della qualificazione e' stata sollevata, anche
con  riguardo ai requisiti dei subappaltatori. E' stato chiesto se il
soggetto che assume un subappalto possa essere una ATI.
    Va  precisato preliminarmente che l'art. 18, comma 3, della legge
n. 55/1990, stabilisce i subappaltatori devono essere in possesso dei
requisiti   previsti   dalla   vigente   normativa   in   materia  di
qualificazione delle imprese.
    L'Autorita' ritiene pertanto che:
      a) per   quanto   riguarda  la  possibilita'  o  meno  che  una
associazione  temporanea  di  imprese  possa  assumere  un subappalto
nell'ordinamento  non  e'  previsto  nessuno specifico divieto in tal
senso;
      b) i  subappaltatori  devono  possedere i requisiti in rapporto
alla  categoria  e  classifica  dei lavori che assumono e che possono
essere  anche  associazioni  temporanee di imprese purche' costituite
anteriormente   al   momento   in   cui  si  formula  la  domanda  di
autorizzazione al subappalto.