N. 297 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione - Impossibilita' di immediata esecuzione con
  accompagnamento  alla  frontiera  -  Trattenimento  nei  centri  di
  permanenza  temporanea  -  Convalida  - Lamentata inidoneita' della
  procedura  ad  assicurare il contraddittorio e l'esplicazione delle
  difese  - Esaurimento del potere decisorio del giudice rimettente -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
Straniero   -  Espulsione  (con  accompagnamento  alla  frontiera)  -
  Trattenimento  nei centri di permanenza temporanea - Preclusione di
  ogni  accertamento giudiziale in ordine alle condizioni che rendono
  impossibile    l'accompagnamento   immediato   alla   frontiera   -
  Esaurimento del potere decisorio del giudice rimettente - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
Straniero  -  Espulsione  -  Trattenimento  nei  centri di permanenza
  temporanea - Mancata previsione di avviso obbligatorio al difensore
  -  Esaurimento  del  potere  decisorio  del  giudice  rimettente  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
Straniero  -  Espulsione  -  Trattenimento  nei  centri di permanenza
  temporanea  -  Limite  massimo  di  cumulo di successivi periodi di
  trattenimento   -  Mancata  previsione  -  Esaurimento  del  potere
  decisorio del giudice rimettente - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
Straniero  -  Espulsione  -  Trattenimento  nei  centri di permanenza
  temporanea   -  Mancata  attribuzione  al  giudice  del  potere  di
  determinare  il termine massimo del trattenimento - Esaurimento del
  potere    decisorio    del    giudice    rimettente   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
Straniero  -  Espulsione  -  Trattenimento  nei  centri di permanenza
  temporanea - Denuncia di disposizione regolamentare - Inidoneita' a
  radicare  la  competenza  della  Corte - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Valerio  ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 3,
4  e  5,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1,   comma  6,  del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,
n. 286),  promossi  con  7  ordinanze  emesse  il 9 novembre 2000 dal
tribunale  di  Milano,  in  composizione monocratica, rispettivamente
iscritte  al  n. 53,  n. 54,  n. 55,  n. 56, n. 57, n. 58 e n. 59 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con sette ordinanze di identico contenuto in data
9 novembre 2000, il tribunale di Milano, in composizione monocratica,
ha  sollevato,  in  riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'articolo  14,  commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero)  e  dell'articolo  20  del  d.P.R.  31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
        che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito  di  udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli  articoli 737  e  seguenti  del  codice di procedura civile, il
provvedimento  di  trattenimento  presso  un  centro  di permanenza e
assistenza  temporanea  disposto  dal  questore  nei confronti di uno
straniero  destinatario  di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
        che,   sull'assunto   che  il  trattenimento  nei  centri  di
permanenza  temporanea  previsto  dall'art. 14  del d.lgs. n. 286 del
1998   costituisca   una   forma   di   "detenzione  amministrativa",
comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale
decreto, denuncia:
          l'art. 14,  comma  4,  nella  parte in cui dispone che alla
convalida  del  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza  ed
assistenza    temporanea   dello   straniero   destinatario   di   un
provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737
e seguenti del codice di procedura civile, in quanto la procedura ivi
prevista  sarebbe  "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza
del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";
          l'art. 14,  comma  4,  nella  parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni
che rendono impossibile l'accompagnamento immediato alla frontiera e,
sotto  un  diverso  profilo,  in ordine alla fondatezza delle ragioni
allegate  dallo  straniero  circa  la  ricorrenza  di  una ipotesi di
divieto di espulsione;
          l'art. 14,  comma  3,  unitamente  all'art. 20  del  d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394,  nella  parte  in  cui  non  prevederebbero
l'obbligo   di   avviso   al   difensore,  d'ufficio  o  di  fiducia,
contestualmente   alla   comunicazione  al  giudice  dell'inizio  del
trattenimento;
          l'art. 14,  comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un
limite  massimo  anche  per  il  cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento   fondati   sul  medesimo  decreto  di  espulsione,  e,
conseguentemente,  impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
          l'art. 14,  comma  4,  nella  parte  in  cui  imporrebbe al
giudice  di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare  il  ragionevole  termine  massimo,  anche  cumulato, del
trattenimento,  tenendo  conto  delle concrete circostanze del caso e
bilanciando  i  contrapposti interessi della tutela delle frontiere e
della salvaguardia della liberta' personale dello straniero;
        che  in  tutte  le  ordinanze di rimessione il giudice a quo,
contestualmente   alla  proposizione  delle  anzidette  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento e' oggetto del giudizio di convalida;
        che  e'  intervenuto,  in  tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile  proprio a causa del disposto rilascio dello straniero,
che  avrebbe  comportato  l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente era chiamato;
        che  dell'art. 20  del  d.P.R.  n. 394  del  1999  la  difesa
erariale  deduce  la  natura  regolamentare  e il conseguente difetto
della forza di legge, ostativo ad uno scrutinio di merito;
        che,  in  ogni  caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero  infondate,  in  quanto  il  trattenimento  nei  centri  di
permanenza temporanea inciderebbe sulla liberta' di circolazione e di
soggiorno  e  non  anche  sulla  liberta'  personale  e  comunque  le
disposizioni  censurate  realizzerebbero  un  equo  bilanciamento tra
l'esigenza  di  contrastare  l'immigrazione  clandestina  e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
        che,   sempre  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  anche  a
ritenere  che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
liberta'   personale,   il  procedimento  regolato  dal  testo  unico
sull'immigrazione  sarebbe  ricalcato  sul modello dell'art. 13 della
Costituzione  e  nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per  aver  adottato  il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ. che
non   risulterebbe   inadeguato   alle   esigenze   di  tutela  della
personatrattenuta.
    Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che  in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente,  nel promuovere questione di legittimita' costituzionale,
ha   espressamente   disposto   l'immediato  rilascio  della  persona
trattenuta,   rilascio  che  ha  quindi  costituito  oggetto  di  una
specifica   e   contestuale  valutazione,  nel  senso  che  e'  stato
determinato  da  una  decisione del giudice nella stessa ordinanza di
rimessione  e  dunque non si e' prodotto quale conseguenza automatica
della  perdita  di  efficacia  della misura del trattenimento a causa
dell'inutile  decorso  del termine di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo  n. 286  del  1998,  ovvero  a  seguito  di un successivo
provvedimento,  come puo' ritenersi sia avvenuto in relazione ai casi
dai  quali  hanno  preso  le  mosse  gli  incidenti  di  legittimita'
costituzionale  definiti  nel  merito da questa Corte con la sentenza
n. 105 del 2001;
        che  in  quel  precedente  il requisito della rilevanza della
questione,  sia  pure  nella  sua  accezione  piu'  ridotta  di  mera
applicabilita'  nel  giudizio a quo della disposizione censurata, era
certamente  sussistente in quanto il giudice remittente non aveva, in
quel  momento,  definito  il procedimento de libertate, non assumendo
alcun  rilievo,  a questo fine, l'eventuale successiva adozione di un
esplicito   provvedimento   anticipatorio  della  oramai  inevitabile
liberazione;
        che,  al  contrario, nei casi presenti, il procedimento si e'
concluso  con  l'ordinanza di rimessione e, con la consumazione della
potestas  iudicandi  in  capo  al  remittente,  e'  venuto anche meno
l'indefettibile  presupposto  della incidentalita' della questione di
legittimita' costituzionale;
        che,  sotto  questo  profilo,  non  varrebbe osservare che il
trattenimento,  in  quanto misura incidente sulla liberta' personale,
sarebbe  in  tutto  equiparabile  all'arresto o al fermo regolati dal
codice  di  procedura  penale, per i quali e' specificamente prevista
una  convalida  a  piede  libero  (art. 121, comma 2, disp. att. cod.
proc. pen.);
        che, infatti, mentre nel sistema delineato dal vigente codice
di  procedura  penale la convalida, nel legittimare ex post l'operato
dell'autorita'  di  polizia,  giustifica la detenzione subita, ma non
consente  il  protrarsi  dello  stato  di  privazione  della liberta'
personale,  per  il  quale  e'  richiesto  un  ulteriore  ed autonomo
provvedimento del giudice, la convalida del trattenimento, oltre alla
funzione  di legittimare l'atto coercitivo dell'autorita' di polizia,
ha  anche  quella  di  fungere,  de futuro, da titolo della ulteriore
privazione  della  liberta'  personale dello straniero fino al limite
massimo di venti giorni;
        che,  pertanto,  in  un sistema nel quale non e' prevista una
ipotesi  di  convalida  a  piede libero, una volta disposta, come nei
casi  di specie, la liberazione dello straniero, il procedimento deve
ritenersi  esaurito,  non  essendovi  piu' alcun provvedimento che il
giudice della convalida possa adottare;
        che  la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 e' inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta   di   disposizione  regolamentare,  inidonea  a  radicare  la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 14,  commi 3,  4 e 5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero)  e  dell'articolo 20  del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1,   comma  6,  del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,
n. 286),  sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e
111  della  Costituzione,  dal  tribunale  di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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