N. 298 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione - Esecuzione del provvedimento di espulsione
  con  accompagnamento  alla  frontiera o trattenimento nei centri di
  permanenza   temporanea   -   Mancata  previsione  di  convalida  e
  mantenimento  del  provvedimento  di  espulsione,  anche in caso di
  mancata  convalida giudiziaria del trattenimento presso i centri di
  permanenza  -  Lamentata  violazione del principio della riserva di
  giurisdizione   -   Questione  gia'  decisa  nel  senso  della  non
  fondatezza - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Valerio  ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5  e  6,  e  dell'articolo  14,  commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  promossi  con  ordinanze  emesse in data 2 novembre 2000
(n. 3  ordinanze)  e  in  data  15 novembre 2000 (n. 3 ordinanze) dal
tribunale  di  Milano,  in  composizione monocratica, rispettivamente
iscritte  dal  n. 60  al  n. 62  e  dal n. 123 al n. 125 del registro
ordinanze  2001 e pubblicate nella GazzettaUfficiale della Repubblica
numeri 5 e 9, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, con tre ordinanze in data 2 novembre 2000 (r.o. da
n. 60  a n. 62 del 2001) e con tre ordinanze in data 15 novembre 2000
(r.o.  da  n. 123  a n. 125 del 2001), tutte di analogo contenuto, il
tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento   all'articolo 13,   secondo   e   terzo   comma,   della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'articolo 13,  commi  4,  5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero), nella parte in cui non prevedono
che  la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza
dei  presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida
gli  effetti  del  provvedimento  di accompagnamento alla frontiera a
mezzo  di  forza  pubblica  e  che  tale provvedimento sia comunicato
all'autorita' giudiziaria per essere assoggettato a convalida;
        che,  quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva
che  il  procedimento di convalida del trattenimento presso il centro
di  permanenza  temporanea  e  di assistenza non puo' essere definito
senza che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera che ne costituisce ilpresupposto;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza della questione
di   legittimita'  costituzionale,  i  remittenti,  rilevato  che  il
trattenimento  dello  straniero  presso  i  centri  di  permanenza ed
assistenza  di  cui  al  citato  art. 14 e' finalizzato ad assicurare
effettivita'  alla  normativa  in tema di allontanamento e presuppone
che   all'espulsione  debba  farsi  luogo  con  accompagnamento  alla
frontiera    a    mezzo   della   forza   pubblica,   ritengono   che
l'accompagnamento alla frontiera, rendendo suscettibile di coercitiva
esecuzione il provvedimento di espulsione, inciderebbe sulla liberta'
personale   e   dovrebbe   essere   assistito  dalle  garanzie  poste
dall'art. 13 della Costituzione;
        che  i  giudici  a  quibus  -  dopo  aver  premesso  che  "la
prerogativa   costituzionale  dell'art. 13,  concernendo  un  diritto
inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero" - lamentano
che   i   casi   di  accompagnamento  alla  frontiera  conseguenti  a
provvedimenti di espulsione amministrativa violerebbero la riserva di
giurisdizione   per   la   mancata  previsione  di  un  provvedimento
dell'autorita'  giudiziaria  che  dia  le  ragioni  di quella misura,
preventivamente    ex   art. 13,   secondo   comma,   Cost.,   ovvero
successivamente,  mediante  convalida  del  giudice entro quarantotto
ore,  a  seguito di comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza ex art. 13, terzo comma, Cost;
        che   la   violazione  della  riserva  di  giurisdizione,  di
immediata  rilevabilita'  nell'ipotesi  in  cui  lo straniero espulso
venga  effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza
pubblica  (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato),
sussisterebbe,  ad  avviso dei remittenti, anche quando lo straniero,
per l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga
trattenuto  ai  sensi  dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 286   del  1998  presso  un  centro  di  permanenza  temporanea  e
assistenza,  in  quanto,  nonostante l'art. 14, comma 4, prescriva al
giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di
cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe
solo  il  provvedimento  di  trattenimento  presso  il  centro,  come
confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,
che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche
la  circostanza  che  la  mancata  convalida  del  trattenimento  non
travolgerebbe  il  provvedimento di "espulsione con accompagnamento",
che continuerebbe cosi' a gravare sullo straniero;
        che  in  tutti  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata;
        che,  nell'imminenza  della  camera  di  consiglio, la difesa
erariale  ha  depositato  memorie,  con  le  quali,  rilevato  che le
questioni  di  legittimita' costituzionale sono gia' state risolte da
questa  Corte  con  la  sentenza  n. 105  del  2001,  insiste  per la
declaratoria  di  manifesta  inammissibilita'  o  infondatezza  delle
questioni stesse.
    Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  la  sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,
nei  sensi  di cui in motivazione, identica questione di legittimita'
costituzionale  dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14,
comma  4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
        che  con  la stessa sentenza e' stata altresi' dichiarata non
fondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata
in   riferimento   all'art. 13,   secondo   e   terzo   comma,  della
Costituzione;
        che  i  remittenti  non  adducono  profili ed argomenti nuovi
rispetto  a  quelli gia' esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre  questa  Corte a rivedere il proprio orientamento, sicche' la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,  commi  4,  5 e 6, e
dell'articolo  14,  commi  4  e  5, del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo
comma,  della  Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0789