N. 304 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Imposte  sui  redditi - Violazioni rilevate con
  accertamenti  in  rettifica  o  d'ufficio  -  Sanzioni  - Oblazione
  (analogamente  a  quanto  previsto  per le violazioni che non danno
  luogo  ad  accertamenti)  -  Esclusione  -  Lamentata disparita' di
  trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA,Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni
Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dalla
commissione  tributaria  regionale  di  Firenze  sui  ricorsi riuniti
proposti  dall'Ufficio  imposte dirette di Firenze contro Elettronica
Preziosi  Due-Bi  srl  e  da Elettronica PreziosiDue-Bi s.r.l. contro
Ufficio  imposte  dirette di Firenze, iscritta al n. 840 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che la commissione tributaria regionale di Firenze, nel
corso  di un giudizio di opposizione ad avvisi di accertamento emessi
dall'Ufficio  imposte dirette di Firenze relativamente agli anni 1990
e   1991,   con  ordinanza  del  10 ottobre  2000  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e  53  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi);
        che,  ad  avviso  del  giudice rimettente, tale norma sarebbe
lesiva  del  principio di eguaglianza nella parte in cui esclude, per
le  sanzioni  irrogate  a  seguito  di "violazioni che danno luogo ad
accertamenti  in rettifica o d'ufficio", la possibilita' di oblazione
prevista   invece   dal  terzo  comma  dello  stesso  art. 55,  quale
risultante   dalla   declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
parziale  di  cui  alla  sentenza  n. 364  del  1987, per le sanzioni
relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", siano
esse constatate in ufficio o mediante accessi, ispezioni e verifiche;
        che  la  stessa  sentenza  n. 364  del 1987, nel demandare ai
giudici  di  stabilire se il termine di trenta giorni per l'oblazione
possa  decorrere,  per  le  violazioni  accertate  in ufficio, "dalla
notifica  dell'avviso  di  accertamento",  avrebbe inteso chiaramente
riferirsi,  secondo  il  giudice  a  quo, proprio alle violazioni che
danno luogo ad accertamenti, di cui all'art. 55, secondo comma;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o
infondatezza della questione;
        che,   ad   avviso   della  parte  pubblica,  la  motivazione
dell'ordinanza sarebbe carente in punto di rilevanza della questione;
        che,  nel  merito,  il  parametro  di  cui  all'art. 53 della
Costituzione risulterebbe evocato senza alcun sostegno argomentativo;
        che  la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione
sarebbe,   infine,  insussistente,  stante  la  disomogeneita'  delle
fattispecie  rispettivamente  disciplinate  dai commi secondo e terzo
dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973.
    Considerato che la rilevanza della questione appare adeguatamente
motivata,  risultando  dall'ordinanza di rimessione che il giudizio a
quo   ha   ad   oggetto   l'appello,   proposto  dall'amministrazione
finanziaria,   avverso  la  sentenza  con  la  quale  la  commissione
tributaria  di  primo grado ha dichiarato non applicabili le sanzioni
irrogate  al  contribuente  ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del
d.P.R.  n. 600 del 1973, proprio in quanto non e' stata consentita la
loro definizione mediante oblazione;
        che    va,   conseguentemente,   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita'  della  questione  sollevata  dall'Avvocatura  dello
Stato;
        che,  quanto al merito, non sussiste la lamentata lesione del
principio  di eguaglianza, stante la non omogeneita' delle violazioni
rispettivamente  previste  dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del
d.P.R. n. 600 del 1973;
        che  le  violazioni, per le quali l'art. 55, terzo comma, del
d.P.R.  n. 600  del 1973, assunto a tertium comparationis, prevede la
possibilita'   di   oblazione,  sono  infatti  quelle,  di  carattere
esclusivamente   formale,   che   non  danno  luogo  ad  accertamenti
di maggiore  imposta,  cosicche' non puo' ritenersi irragionevole che
il  legislatore  - nell'esercizio della ampia discrezionalita' di cui
gode  in  materia  -  preveda  per  esse un trattamento sanzionatorio
diverso  e  complessivamente piu' favorevole rispetto alle violazioni
di  carattere  sostanziale,  disciplinate  dalla norma impugnata, che
danno,  invece,  luogo  ad  accertamenti  di  imposta  in rettifica o
d'ufficio;
        che  nessun  argomento  a sostegno del dubbio di legittimita'
costituzionale  puo'  essere  tratto  dalla sentenza n. 364 del 1987,
relativa   a   diversa   norma,  ove  con  l'espressione  "avviso  di
accertamento"  -  nel  passaggio citato dal rimettente - si vuole con
ogni  evidenza  indicare  l'atto  mediante il quale la constatazione,
effettuata in ufficio, di una violazione non comportante accertamento
di maggiore imposta viene portata a conoscenza del contribuente;
        che  il  riferimento  al  parametro di cui all'art. 53 Cost.,
peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, e' palesemente
inconferente  alla  luce  della  consolidata giurisprudenza di questa
Corte,  secondo  la  quale  la  materia  sanzionatoria  e'  del tutto
estranea    all'ambito   di   operativita'   dell'indicato   precetto
costituzionale (sentenze n. 291 del 1997 e n. 119 del 1980, ordinanza
n. 95 del 1993);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi),  sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3  e 53 della
Costituzione,  dalla  commissione tributaria regionale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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