N. 306 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale  -  Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  -
  Accertamenti  sullo stato di ebbrezza alcolica - Mancata previsione
  della  facolta',  per  gli  agenti di polizia, di disporre prelievi
  ematici  sulla  persona  del  conducente  del  veicolo - Lamentata,
  irragionevole,  disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina
  della  guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  CarloMEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  18 settembre 2000 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone,
iscritta  al  n. 2  del  registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 4,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
automobilista   imputato   del   reato  di  guida  sotto  l'influenza
dell'alcool,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 18 settembre 2000, ha
sollevato,   in   riferimento   agli   articoli  2,  3  e  111  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
186,  comma  4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti
di polizia la facolta' di disporre prelievi ematici sulla persona del
conducente,  a  differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2,
del  cod.  strada (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti),
in fattispecie del tutto sovrapponibile";
        che  il  giudice  a  quo,  nel riferire i fatti del processo,
premette  che  nei  confronti  dell'imputato era stato emesso in data
25 marzo  2000 decreto penale di condanna al pagamento della somma di
L.  900.000  di  ammenda  per la contravvenzione di cui all'art. 186,
comma  2,  del  cod.  strada;  aggiunge che l'imputato aveva proposto
opposizione  contro tale decreto con richiesta di giudizio abbreviato
e  che,  nel corso della successiva udienza ex art. 438 del codice di
procedura   penale,  aveva  eccepito  l'inutilizzabilita'  dell'esame
tossicologico,  effettuato  su  ordine  della polizia giudiziaria dai
sanitari  del  locale  nosocomio,  in  quanto  avvenuto  senza il suo
preventivo consenso a che fossero effettuati prelievi ematici;
        che  nell'ordinanza  di  rimessione  si rileva che mentre, ai
sensi dell'art. 187 del cod. strada, quando vi sia ragionevole motivo
di  ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi in stato di
ebbrezza  derivante  dall'uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  agenti  della  polizia  stradale hanno facolta' di accompagnarlo
presso predeterminate strutture pubbliche per il prelievo di campioni
di   liquidi   biologici,   nell'ipotesi   in  cui  si  sospetti  che
l'alterazione   psico-fisica  del  conducente  derivi  dall'influenza
dell'alcool,  gli agenti possono procedere agli accertamenti soltanto
con gli strumenti e le procedure determinati dall'art. 379 del d.P.R.
16 dicembre  1992,  n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada), che consente l'uso dell'etilometro ma
esclude prelievi di liquidi biologici;
        che pertanto, ad avviso del remittente, la prova nella specie
acquisita   mediante   prelievo   ematico  coattivo  non  autorizzato
dall'art. 186,  comma  4, del cod. strada dovrebbe essere considerata
"insanabilmente inutilizzabile";
        che  l'art. 186,  comma 4, del cod. strada - argomenta ancora
il   remittente  -  (determinerebbe  un'irragionevole  disparita'  di
trattamento  rispetto  alla fattispecie "affatto finitima, contigua e
simile"   prevista  dall'art. 187  dello  stesso  codice,  in  quanto
entrambe  le  disposizioni  sanzionerebbero penalmente la condotta di
chi  guida  in  condizioni psico-fisiche comunque alterate "per fatto
proprio",  e  cioe'  per l'assunzione volontaria di sostanze idonee a
causare tale alterazione;
        che  la  disposizione  censurata sarebbe in contrasto con gli
artt. 2,  3  e 111 della Costituzione, poiche' fattispecie penali del
tutto   sovrapponibili   e   ispirate   ad   una  identica  finalita'
riceverebbero  immotivatamente  disuguale  disciplina  nella  fase di
accertamento  della  materialita'  del fatto di reato, e la legge non
avrebbe  avuto  neppure  cura di "regolare, nell'ambito dell'art. 186
del cod. strada, i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
nel   contraddittorio   per  oggettiva  ed  accertata  impossibilita'
dell'imputato di assistervi";
        che  si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  e  ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque manifestamente infondata;
        che  in  primo  luogo l'Avvocatura dello Stato osserva che la
scelta  del  legislatore  di  distinguere,  per  quanto  riguarda  le
modalita'  tecniche  di  accertamento dei reati, la fattispecie della
guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  da  quella  della guida sotto
l'influenza  di  sostanze  stupefacenti  discenderebbe  dalla diversa
valutazione    che    il   nostro   ordinamento   avrebbe   riservato
all'assunzione  di alcool rispetto a quella di sostanze stupefacenti,
come  dimostrerebbero  la diversita' di disciplina per i due fenomeni
in riferimento alla imputabilita' penale, la previsione di specifiche
contravvenzioni  concernenti  la  prevenzione  dell'alcolismo  e  dei
delitti  commessi in stato di ubriachezza (artt. 686 e ss. del codice
penale) e l'esistenza di una peculiare normativa per gli stupefacenti
e  le sostanze psicotrope e per la prevenzione, cura e riabilitazione
dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza  (d.P.R.  9 ottobre 1990,
n. 309  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");
        che,  secondo  la  difesa  erariale,  le differenti modalita'
tecniche  previste  per  gli  accertamenti degli stati di alterazione
psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente,
dall'uso   di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope  troverebbero
giustificazione      nell'attuale      stato     delle     conoscenze
tecnico-scientifiche   che  non  permetterebbero  di  avvalersi,  per
l'acquisizione  della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una
strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento
dello  stato  di  ebbrezza  alcolica,  che assicura, grazie all'esame
spirometrico,  attendibili  riscontri  del tasso alcolemico nell'aria
alveolare espirata;
        che,   in   definitiva,   il   codice  della  strada  avrebbe
coerentemente  prescritto  un  diverso  regime  probatorio per le due
fattispecie,   richiedendo   analisi   specifiche   presso  strutture
pubbliche   per   accertare  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  e  la
ricognizione  di  semplici  circostanze  sintomatiche per rilevare lo
stato di ebbrezza dovuto all'influenza dell'alcool.
    Considerato  che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale  di  Pordenone  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 186, comma 4 (guida sotto l'influenza dell'alcool), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  "nella  parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia
la   facolta'   di   disporre  prelievi  ematici  sulla  persona  del
conducente,  a  differenza  di quanto previsto dall'art. 187, comma 2
(guida  sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), del codice della
strada, in fattispecie del tutto sovrapponibile";
        che,  ad avviso del remittente, l'art. 186, comma 4, del cod.
strada  sarebbe  in  contrasto  con  gli  articoli  2,  3 e 111 della
Costituzione,  per  la  irragionevole  disparita'  di trattamento che
determinerebbe  rispetto  alla  fattispecie  regolata  dall'art. 187,
comma  2,  dello  stesso  codice,  in quanto entrambe le disposizioni
sanzionerebbero  penalmente  la  condotta  di chi guida in condizioni
psico-fisiche  comunque  alterate  "per  fatto  proprio", e cioe' per
l'assunzione   volontaria   di   sostanze   idonee   a  causare  tale
alterazione,  sicche'  fattispecie  penali del tutto sovrapponibili e
ispirate  ad  una  identica  finalita'  riceverebbero immotivatamente
disuguale  disciplina  nella  fase di accertamento della materialita'
del  fatto  di  reato e non sarebbero stati regolati, nell'ambito del
censurato  art. 186,  i  casi in cui la formazione della prova non ha
luogo  in  contraddittorio  per  accertata  impossibilita'  di natura
oggettiva;
        che  la  questione  sollevata sul parametro dell'art. 3 della
Costituzione  e'  oggettivamente  pregiudiziale  rispetto alle altre,
promosse  con motivazione peraltro assai succinta in riferimento agli
artt. 2    e   111,   giacche'   una   ipotesi   di   contraddittorio
nell'accertamento  mediante  prelievo ematico potrebbe porsi solo ove
tale accertamento fosse consentito, a seguito dell'accoglimento della
prima questione;
        che  proprio  sul parametro dell'art. 3 della Costituzione, e
consequenzialmente   sugli  altri,  la  questione  e'  manifestamente
infondata;
        che,  nella  sentenza  n. 194  del 1996, questa Corte ha gia'
chiarito  che  il  legislatore, nel nuovo codice della strada, ha non
irragionevolmente  distinto  per il conducente di veicoli lo stato di
ebbrezza  da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo
due  diverse  ipotesi  di  reato  e  regolando solo in relazione alla
seconda  peculiari  forme  di controllo, la cui esecuzione e' inibita
alla  polizia  poiche' richiede conoscenze tecniche e specialistiche,
anche per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze;
        che  il  differente  trattamento  riservato al conducente del
veicolo  che  si  trovi  in  condizioni  di  alterazione psico-fisica
derivante  dall'influenza  di alcool - per il quale non e' esperibile
l'accompagnamento presso idonea struttura pubblica per il prelievo di
campioni   di   liquidi  biologici,  ma  soltanto  l'accertamento  da
effettuarsi,  ai  sensi  dell'art. 379  del  d.P.R.  n. 495 del 1992,
mediante analisi dell'aria alveolare espirata - trova giustificazione
nell'attuale  stato  delle  conoscenze  tecnico-scientifiche, che non
hanno   reso  disponibile,  per  la  verifica  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti,  una  strumentazione analoga a quella utilizzata per il
rilevamento  dello  stato  di  ebbrezza  derivante dall'assunzione di
sostanze  alcoliche,  strumentazione  che, pur essendo meno invasiva,
permette riscontri immediati ed affidabili;
        che  appare  pertanto  non  irragionevole che il legislatore,
stante   l'impossibilita'   di   acquisire   in  altromodo  le  prove
diagnostiche  necessarie,  abbia  previsto  analisi specifiche presso
strutture  pubbliche  per  accertare l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope  da  parte  del  conducente di veicoli, ed invece, ai fini
dell'accertamento  del  tasso  alcolico,  abbia  ritenuto sufficiente
l'impiego  degli  strumenti, meno invasivi ma affidabili, attualmente
esistenti.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 186, comma 4, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
sollevata,   in   riferimento   agli   articoli 2,   3  e  111  della
Costituzione,  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari presso il
tribunale di Pordenone, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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