N. 317 SENTENZA 12 - 27 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Oggetto del giudizio - Denuncia nella sua interezza dell'atto statale
  impugnato  -  Riferibilita'  delle doglianze a singole disposizioni
  dell'atto.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.
Agricoltura  -  Soppressione  e  messa  in  liquidazione  dell'AIMA e
  istituzione  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) -
  Riserva a favore dello Stato della gestione nel settore degli aiuti
  all'agricoltura  -  Ricorso  della  regione  Lombardia  - Lamentata
  indebita  sottrazione  dei  poteri in tale settore alle regioni, in
  contrasto   con  la  ratio  della  delega  legislativa  volta  alla
  decentralizzazione delle funzioni - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11.
Agricoltura   -   Aiuti   comunitari   alla  agricoltura  -  Funzioni
  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Funzioni di
  coordinamento  e,  in  via  transitoria,  di  organismo  pagatore -
  Ricorso   della   regione   Lombardia   -   Lamentata   illegittima
  compressione   della   autonomia   riservata  alle  regioni  -  Non
  fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, artt. 3, commi 1 e 4, e 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118.
Agricoltura  -  Attuazione  di  regolamento  comunitario - Aiuti alla
  agricoltura  -  Determinazione  statale  del numero degli organismi
  pagatori e dei requisiti per il loro riconoscimento - Ricorso della
  regione  Lombardia  -  Prospettata  irragionevole  possibilita'  di
  sperequazioni tra regioni nonche' lesione di competenze regionali -
  Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.
Agricoltura  -  Aiuti  comunitari  alla  agricoltura  - "Avvalimento"
  transitorio  di  uffici  regionali  da  parte  dell'Agenzia  per le
  erogazioni  in agricoltura (AGEA) - Ricorso della regione Lombardia
  -  Prospettata  violazione  di  normativa  comunitaria  con lesione
  dell'autonomia   amministrativa   e  finanziaria  regionale  -  Non
  fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 115, 117 e 118 e 119.
Agricoltura  - Spese dichiarate dagli organismi pagatori - Rettifiche
  negative apportate dalla Comunita' europea - Sistema di imputazione
  -  Ricorso della regione Lombardia - Prospettata riferibilita' alle
  regioni  degli  "sfondamenti" di spesa alle stesse non imputabili -
  Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 115, 117 e 118 e 119.
Agricoltura  -  Personale  in  servizio  presso  l'AIMA non confluito
  nell'AGEA  - Trasferimento alle regioni - Mancata indicazione delle
  risorse  finanziarie occorrenti - Ricorso della regione Lombardia -
  Assunta  vulnerazione  dell'autonomia  finanziaria  regionale - Non
  fondatezza della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.
Agricoltura  - Soppressione dell'AIMA e successione nella titolarita'
  dei  beni  dell'istituita  Agenzia per le erogazioni in agricoltura
  (AGEA)  -  Ricorso  della  regione Lombardia - Assunta vulnerazione
  dell'autonomia  finanziaria  delle  regioni  - Non fondatezza della
  questione.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.
Agricoltura  -  Certificazione  dei  conti  annuali  degli  organismi
  pagatori  -  Costituzione  di un apposito comitato Utilizzazione di
  personale  regionale  designato  dalla  Conferenza  Stato-regioni -
  Ricorso   della  regioneLombardia  -  Assunta  lesione  di  proprie
  attribuzioni   costituzionali   -  Intervenuta  sostituzione  della
  disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido   NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e articoli 1; 2; 3,
commi  da  1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1, dello stesso
decreto  legislativo,  promosso  con ricorso della Regione Lombardia,
notificato  il  14 luglio  1999,  depositato  in  cancelleria  il  21
successivo ed iscritto al n. 24 registro ricorsi 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19 giugno  2001  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e
l'Avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La regione Lombardia ha proposto questione di legittimita'
costituzionale,  in  riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115,
117,  118 e 119 della Costituzione, del decreto legislativo 27 maggio
1999,   n. 165,   recante   "Soppressione   dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'impugnativa investe
il decreto legislativo nella sua interezza e si appunta ulteriormente
sugli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13,
comma 1.
    Il decreto n. 165 e' impugnato innanzitutto nell'intero testo per
violazione  della delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 59 del
1997  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e compiti
alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa), con la
quale  si  autorizzava  il Governo a riordinare, sopprimere e fondere
Ministeri  ed  amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo
[comma  1,  lettera  a)]  e  a riordinare gli enti pubblici nazionali
operanti  in  settori diversi dalla assistenza e previdenza [comma 1,
lettera  b)].  In attuazione di tale delega, il d.lgs. 4 giugno 1997,
n. 143  (Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in
materia     di     agricoltura    e    pesca    e    riorganizzazione
dell'amministrazione  centrale),  aveva  provveduto  a  sopprimere il
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  ad
istituire  contestualmente  il  Ministero  per le politiche agricole,
disponendo il trasferimento alle regioni di gran parte delle funzioni
affidate  in  precedenza  al Ministero soppresso. Il medesimo decreto
aveva inoltre ordinato la soppressione degli enti, istituti e aziende
sottoposti  alla  vigilanza del Ministero delle risorse agricole, con
effetto  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  dei decreti delegati
attuativi dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997.
    Secondo   la  ricorrente  la  logica  ispiratrice  di  tali  atti
normativi,    volta    alla    decentralizzazione    delle   funzioni
tradizionalmente  svolte a livello statale in materia di agricoltura,
sarebbe  stata  tradita dal decreto impugnato, che avrebbe conservato
una  organizzazione  centralistica  del  comparto agroalimentare, con
conseguente     violazione     dell'art. 76    della    Costituzione.
Risulterebbero  inoltre  superati  i  limiti costituzionalmente posti
all'esercizio  di  funzioni  statali  in  materia  di agricoltura, in
quanto  la  completa estromissione delle regioni dalla partecipazione
alla  gestione  del  settore  della  regolazione  dei  mercati  e del
coordinamento  delle  politiche agricole si porrebbe in contrasto con
lo  schema  predisposto dal legislatore delegante, il quale prevedeva
che  la  gestione  del settore agricolo fosse completamente demandata
alle  regioni,  con  riserva  allo Stato dei soli compiti normalmente
imposti  dal  principio  di  sussidiarieta'.  Il mantenimento in capo
all'AGEA  di  incisive  funzioni di gestione operativa determinerebbe
anche  lesione  dei  principi di ragionevolezza e buon andamento, con
pregiudizio delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura.
    Oltre  alla  impugnazione dell'intero testo, il decreto n. 165 e'
specificamente censurato in alcuni suoi articoli.
    Quanto   agli   articoli 1   e   2,   con  i  quali  si  dispone,
rispettivamente,  la  soppressione  dell'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) e la istituzione dell'AGEA, la
ricorrente  ne  denuncia  il contrasto con gli articoli 3, 5, 76, 97,
115,  117,  118  della  Costituzione.  Secondo  la Regione Lombardia,
poiche' la riserva posta a favore dello Stato dall'art. 2 del decreto
legislativo  n. 143  del 1997 e' limitata alle funzioni di disciplina
generale  e  di  coordinamento  nazionale in materia di interventi di
regolazione dei mercati, alle regioni dovrebbe essere riconosciuta la
generalita'   dei   poteri   di  gestione  nel  settore  degli  aiuti
all'agricoltura.  Le  disposizioni censurate, che collocano l'AGEA in
una posizione preminente rispetto a quella regionale quanto ai poteri
di  gestione,  sarebbero  dunque  irragionevoli  e  incoerenti con la
filosofia sottesa ai decreti legislativi citati.
    Altra censura ha ad oggetto gli artt. 3, commi 1 e 4, e 4, che si
assumono  lesivi  degli  artt.3,  5,  11,  97,  115,  117 e 118 della
Costituzione.
    L'art. 3,   comma   1,   stabilisce   che  l'Agenzia  rappresenta
"l'organismo  di  coordinamento"  di  cui  all'art. 4,  paragrafo  1,
lettera   b),   del  regolamento  CEE  n. 729/1970  (come  modificato
dall'art. 1  del  regolamento  CE  n. 1287/1995),  agisce  come unico
rappresentante  dello  Stato italiano nei confronti della Commissione
europea   per  tutte  le  questioni  relative  al  Fondo  europeo  di
orientamento  e di garanzia in agricoltura (FEOGA) ed e' responsabile
nei  confronti  dell'Unione  europea  degli adempimenti connessi alla
gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola  comune,
nonche'  degli  interventi  sul mercato e sulle strutture del settore
agricolo,   finanziate  dal  FEOGA.  Il  quarto  comma  del  medesimo
articolo,   pure   censurato,  attribuisce  all'Agenzia  funzioni  di
organismo  pagatore  per  l'erogazione  di  aiuti, contributi e premi
comunitari  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e finanziati dal
FEOGA,  fino alla istituzione a livello regionale e al riconoscimento
degli  organismi  pagatori.  L'art. 4,  a sua volta, elenca i compiti
della nuova agenzia ed espressamente dispone il subentro dell'AGEA in
tutte   le   attribuzioni   di   rilievo   nazionale  precedentemente
riconosciute  in  capo  all'AIMA  da  specifiche leggi nazionali o da
regolamenti  comunitari.  Secondo  la  ricorrente,  con  le anzidette
disposizioni   sarebbero  state  accentrate  nell'AGEA  non  solo  le
funzioni  di  coordinamento,  ma  tutte  le  attivita' amministrative
propriamente  decisorie  ed esecutive in materia di finanziamenti per
l'agricoltura  e  di  interventi  sui  mercati  agricoli, con lesione
dell'autonomia regionale. L'accentramento e la concentrazione in capo
all'agenzia  delle  funzioni di organismo pagatore e di coordinamento
sarebbero  contrari alla stessa normativa comunitaria, e segnatamente
all'art. 4,  paragrafo  1,  lettera  b), del regolamento CEE 729/1970
poco  sopra  citato,  dal  quale sarebbe possibile desumere, in primo
luogo,   che  solo  qualora  gli  organismi  pagatori  effettivamente
istituiti  siano piu' di uno sorgerebbe la necessita' di un controllo
pubblico  e  quindi  si giustificherebbe la presenza di una autorita'
centrale  con  funzione  di  coordinamento  e,  secondariamente,  che
dovrebbe  comunque essere interdetta la concentrazione in capo ad uno
stesso  soggetto  dei compiti di organismo pagatore e di organismo di
coordinamento.
    Una  ulteriore  censura  regionale  investe  i  commi  2  e 3 del
medesimo  art. 3.  Il  comma  2 demanda al Ministero per le politiche
agricole, sentita la Commissione europea e d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, il compito di determinare un limite
al  numero  degli organismi pagatori e di stabilire le modalita' e le
procedure  per il relativo riconoscimento; il comma 3 dispone che gli
organismi  pagatori  debbano  essere  istituiti  dalle  regioni e che
debbano ottenere il riconoscimento, previa verifica della sussistenza
dei  requisiti  richiesti  e  sentita  l'AGEA. La ricorrente contesta
l'attribuzione  allo Stato del compito di stabilire discrezionalmente
un  limite  numerico  all'istituzione  di organismi pagatori, che, in
assenza  di  indici  sicuri,  ricavabili  da norme di rango primario,
potrebbe   determinare  irragionevoli  sperequazioni  tra  regione  e
regione;  inoltre  ritiene  che  i  criteri  di  riconoscimento degli
organismi  pagatori non dovrebbero essere posti a livello statale, ma
che piuttosto ciascuna regione dovrebbe essere messa in condizione di
poter  dare  autonomamente attuazione alla normativa comunitaria, che
definirebbe  gia',  in  modo  sommario,  le  caratteristiche  che gli
organismi pagatori devono presentare.
    E'  impugnato l'art. 5, comma 3, per violazione degli artt. 3, 5,
11,   115,  117,  118  e  119  della  Costituzione.  La  disposizione
censurata,  che  conferisce  all'AGEA  la  facolta'  di avvalersi, in
mancanza  dell'istituzione  o  nelle  more  del  riconoscimento degli
organismi  pagatori  e  previa intesa con le regioni, degli uffici di
queste  ultime  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  relative  alla
gestione  degli  aiuti  e  degli  interventi derivanti dalla politica
agricola  comune, afferma di porsi in attuazione di quanto prescritto
dal  regolamento  CE  n. 1663/1995,  punto  4  dell'allegato,  ove si
afferma  che  la  funzione  di  autorizzazione  dei  pagamenti e/o il
servizio  tecnico  "possono  essere  delegati  in tutto o in parte ad
altri  organismi". Proprio il fatto che in tale disposizione si parli
di   "delega"  e  non  di  mero  "avvalimento",  secondo  la  regione
ricorrente,  varrebbe  a  dimostrare che la disposizione impugnata ha
violato  la  normativa  comunitaria, con lesione mediata dell'art. 11
della  Costituzione.  Sarebbe stato inoltre consentito all'agenzia di
avvalersi  degli  uffici  regionali  senza  disporre  in favore delle
regioni   il   trasferimento   dei  mezzi  finanziari  necessari  per
fronteggiare   i   nuovi   oneri,  con  pregiudizio  della  autonomia
amministrativa e finanziaria regionale.
    Del  medesimo  art.  5 viene impugnato anche, in riferimento agli
artt. 3,  5,  11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, il comma 5,
il  quale  dispone  che  alle eventuali rettifiche negative apportate
dalla  Comunita'  alle  spese  dichiarate dagli organismi pagatori si
faccia  fronte mediante assegnazione ad un apposito conto corrente di
tesoreria  intestato  al  Ministero  del  tesoro  e  che  "in caso di
correzioni  finanziarie  negative  comunque imputabili agli organismi
pagatori   istituiti  dalle  regioni,  il  Ministro  del  tesoro,  su
segnalazione  del  Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in
sede  di  ripartizione  dei  finanziamenti  alle regioni, le somme da
detrarre".  Con  la  previsione  di  un simile meccanismo, secondo la
ricorrente,  gli  "sfondamenti"  del  tetto  di spesa imputabili agli
organismi  pagatori  istituiti  a livello regionale dovrebbero essere
sopportati  dalle  regioni  stesse, che subirebbero le conseguenze di
disfunzioni  ed errori che non sono riconducibili ad una loro diretta
responsabilita',  ma  sono  piuttosto  addebitabili  ad organismi sui
quali  le  regioni non sembrerebbero poter esercitare alcuna funzione
di controllo.
    Ulteriore  censura  e'  quella  relativa all'art. 6, impugnato in
riferimento  agli  artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione,
in  quanto  dispone  il  trasferimento  alle regioni del personale in
servizio presso l'AIMA non confluito nell'AGEA, senza peraltro dotare
le  regioni  medesime delle risorse finanziarie all'uopo necessarie e
senza coinvolgerle nel procedimento relativo.
    E'  oggetto  di impugnativa anche l'art. 11, per violazione degli
articoli 3,  5,  97,  115,  117,  118,  119  della  Costituzione. Nel
designare  l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, questa disposizione
vulnererebbe   l'autonomia   finanziaria  delle  regioni.  Trattenere
all'AGEA  tutti i beni della soppressa AIMA dopo aver trasferito alle
regioni  il personale dell'AIMA non confluito nell'AGEA, argomenta la
ricorrente,  significherebbe  scaricare  sulle  regioni  i  costi del
personale eccedentario. La disposizione censurata risulterebbe quindi
in  contrasto  "con  il  fondamentale  principio di adeguatezza delle
risorse  finanziarie assegnate alle regioni rispetto ai compiti - sia
pure esigui - ad esse di fatto affidati".
    La   regione   Lombardia  denuncia  infine  la  violazione  degli
articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., da parte dell'art. 13, comma
1,  il  quale  affida le funzioni di certificazione dei conti annuali
degli  organismi  pagatori  ad un comitato ad hoc istituito presso il
Ministero  del tesoro, che si avvale di personale regionale designato
dalla  Conferenza  Stato-regioni. Alla ricorrente appare lesivo delle
proprie   attribuzioni   costituzionali   che   l'individuazione  del
personale   di   cui  il  comitato  dovrebbe  avvalersi  spetti  alla
Conferenza Stato-Regioni e non alle singole regioni interessate.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
comunque infondato.
    La difesa erariale, nel replicare alle censure regionali, secondo
le  quali  il  decreto  n. 165,  attraverso  l'istituzione dell'AGEA,
avrebbe  mantenuto  allo  Stato  competenze  spettanti  alla regione,
rileva  che  l'agenzia  opera  quale  organismo  di coordinamento per
l'attuazione   della   normativa  comunitaria  ed  e'  indicata  come
rappresentante   unico  dello  Stato  italiano  nei  confronti  della
Commissione  europea per tutte le questioni relative al Fondo europeo
di orientamento e garanzia in agricoltura. I compiti ad essa affidati
dal  decreto  legislativo  impugnato  non  potrebbero  dunque  essere
esercitati  che  in  forma  unitaria e coordinata, al fine di evitare
infrazioni di norme comunitarie.
    In   ordine   alla   impugnazione   degli   artt. 1   e  2,  che,
rispettivamente,    sopprimono    l'AIMA   e   istituiscono   l'AGEA,
l'Avvocatura ne contesta l'ammissibilita', rilevando come nel ricorso
regionale  non  sia precisato quali competenze dell'AGEA violerebbero
competenze proprie della regione. Analoga ragione di inammissibilita'
dovrebbe  valere  nei confronti dell'impugnazione dell'art. 4, con la
quale  si  lamenta  che  all'agenzia  sono  state  affidate  tutte le
attivita'  amministrative  propriamente  decisorie  ed  esecutive  in
materia di finanziamenti dell'agricoltura e di interventi sul mercato
agricolo, senza indicare a quali attivita' e a quali specifiche norme
si faccia riferimento.
    Quanto  alla  impugnazione  dell'art. 3,  la  difesa  dello Stato
osserva  preliminarmente  che  la  regione  non  sembra  contestare i
compiti  di coordinamento affidati all'AGEA, ma piuttosto lamenta che
l'agenzia   sia  configurata  come  organismo  pagatore  dello  Stato
italiano. Tale competenza sarebbe tuttavia attribuita in via soltanto
temporanea,  al  fine  di  consentire  alle  regioni  di organizzarsi
adeguatamente per far fronte alle proprie competenze in materia, cio'
che  dovrebbe  bastare  ad escludere la illegittimita' costituzionale
della  menzionata  disposizione.  In  riferimento  ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, che affidano al Ministro per le politiche agricole
la determinazione del numero degli organismi pagatori, si osserva che
l'obbligo di fissazione di un limite numerico agli organismi pagatori
risulta  espressamente  dal regolamento CE n. 1663/1995 e che d'altro
canto  le attribuzioni regionali in materia non possono dirsi affatto
incise,  in  quanto il Ministro puo' procedere alla determinazione di
tale numero solo previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
    Non potrebbe essere accolta, secondo l'Avvocatura dello Stato, la
censura  che  investe l'art. 5, comma 3, il quale autorizza l'agenzia
ad  avvalersi  degli uffici regionali, in quanto anche in questo caso
e'  prevista  una  intesa  con le regioni, che dovrebbe adeguatamente
tutelare l'autonomia organizzativa e finanziaria della ricorrente.
    Pure   da  respingere,  secondo  la  difesa  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sarebbe la censura relativa all'art. 5, comma
5,  che  fa  gravare sulle regioni le correzioni finanziarie negative
imputabili  agli  organismi  pagatori  istituiti a livello regionale.
Tali correzioni finanziarie, si argomenta, sarebbero effettuate dalla
Comunita'  e quindi lo Stato le subirebbe, al pari delle regioni, ne'
potrebbe sostenersi che lo Stato, tenuto a rispondere subito verso la
Comunita'  degli  sfondamenti  di spesa, debba attendere il pagamento
spontaneo della singola regione debitrice.
    Quanto  al trasferimento del personale dall'AIMA all'AGEA, di cui
all'art. 6,   secondo   la   difesa  erariale  sarebbe  perfettamente
legittimo lasciare allo Stato la valutazione relativa al personale da
trasferire,  posto  chel'AGEA  e'  un  ente  statale, ne' potrebbe la
regione  lamentare  il  mancato  coinvolgimento  nella  procedura  di
determinazione    del   personale   da   trasferire,   che,   secondo
l'Avvocatura,    potrebbe    far   sorgere   "questioni   sul   piano
amministrativo,  ma  non  su quello della legittimita' costituzionale
della legge".
    In   ordine  all'art. 11,  che  designa  l'AGEA  come  successore
universale  della  soppressa  AIMA, la difesa dello Stato nega che la
regione  possa  vantare  alcun  diritto  sul  patrimonio  di  un ente
nazionale  che  viene  soppresso ed i cui beni lo Stato destina ad un
nuovo  ente  che  gli succede nei compiti essenziali e rileva come la
regione  abbia gia' ottenuto le risorse necessarie a coprire le spese
per il personale trasferito (art. 6, comma 4, del decreto impugnato).
    Quanto  infine  alla  impugnazione  dell'art. 13,  che  affida le
funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori
ad un comitato istituito presso il Ministero del tesoro, l'Avvocatura
rileva  che  esso risulterebbe direttamente attuativo del regolamento
CE   n. 1663/1995,  il  quale  richiede  che  la  certificazione  sia
rilasciata  da  un  servizio  o da un organismo indipendente sotto il
profilo   funzionale  dall'organismo  pagatore  o  dall'organismo  di
coordinamento.

                       Considerato in diritto

    1. -   La regione Lombardia ha proposto questione di legittimita'
costituzionale  in  via  principale del decreto legislativo 27 maggio
1999,   n. 165,   recante   "Soppressione   dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", nella sua interezza e
con  specifico  riguardo agli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5,
commi  3  e 5; 6; 11; 13, comma 1, denunciandone il contrasto con gli
articoli  3,  5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e
con il principio di leale collaborazione.
    2. - La  ricorrente,  con  un  primo  motivo di ricorso, denuncia
l'intero   decreto   legislativo  per  contrasto  con  la  previsione
dell'art. 11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, che autorizzava il
Governo   ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a
"razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri   e   dei   Ministeri,  anche  attraverso  il  riordino,  la
soppressione  e  la  fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali  anche  ad  ordinamento  autonomo".  La  ratio  della delega
legislativa,    volta    alla   decentralizzazione   delle   funzioni
tradizionalmente  svolte a livello statale in materia di agricoltura,
sarebbe  stata  tradita dal decreto impugnato, che avrebbe conservato
una   organizzazione   centralistica   del   settore   agroalimentare
attraverso  la istituzione di un ente, l'AGEA, in tutto identico, per
funzioni  e  patrimonio,  alla  soppressa  Azienda  di  Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA), con cio' ledendo attribuzioni
regionali.
    Nonostante  che  l'Avvocatura  dello  Stato abbia preliminarmente
eccepito  la  inammissibilita' della censura per la genericita' della
sua  formulazione,  e'  di  tutta  evidenza  che  essa  va  letta nel
complessivo  contesto del ricorso, rispetto al quale non e' dotata di
alcuna autonomia, poiche' si limita ad esporre in forma sintetica una
doglianza che viene rivolta, nei successivi motivi di ricorso, contro
disposizioni   determinate,  sicche'  e'  a  queste  che  puo'  farsi
riferimento  per  individuare  l'oggetto specifico della questione di
costituzionalita'.
    3. - La  prima  questione  concerne  dunque  gli  artt. 1 e 2 del
d.lgs.  n. 165,  con i quali si dispone la soppressione e la messa in
liquidazione  dell'AIMA e, rispettivamente, la istituzione dell'AGEA.
La ricorrente assume che i poteri di gestione nel settore degli aiuti
all'agricoltura  dovrebbero  essere  attribuiti non all'AGEA, ma alle
regioni,  in quanto la riserva posta a favore dello Stato dall'art. 2
del  decreto legislativo n. 143 del 1997 e' limitata alle funzioni di
disciplina  generale  e  di  coordinamento  nazionale  in  materia di
interventi di regolazione dei mercati.
    3.1. - La questione non e' fondata.
    Il  decreto  legislativo  n. 143 del 1997, attuativo della delega
contenuta  nella legge n. 59 del 1997, pur assegnando alle regioni la
generalita'  delle funzioni e dei compiti relativi alle materie della
agricoltura,  foreste,  pesca,  agriturismo, caccia, sviluppo rurale,
alimentazione,  espressamente  riserva  allo  Stato (art. 2, comma 2)
"compiti  di disciplina generale e di coordinamento nazionale" in una
serie di materie, tra cui vengono qui in rilievo quelle delle "scorte
e  approvvigionamenti  alimentari (...); importazione ed esportazione
dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  nell'ambito  della normativa
vigente; interventi di regolazione dei mercati".
    Ebbene,  i  compiti  affidati  all'AGEA,  che sono indicati negli
artt. 3,  4  e  5  del  decreto impugnato, possono essere agevolmente
ricondotti  alle  materie  oggetto  di riserva allo Stato. L'agenzia,
infatti,  rappresenta  l'organismo  di coordinamento per l'attuazione
della  normativa  comunitaria  espressamente  richiesto  dall'art. 4,
paragrafo  1,  lettera b), del regolamento CEE n. 729/1970 ed in tale
qualita'   "promuove   l'applicazione   armonizzata  della  normativa
comunitaria";  agisce  come unico rappresentante dello Stato italiano
nei  confronti  della  Commissione  europea  per  tutte  le questioni
relative  al  Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura
(FEOGA);  e'  responsabile  nei  confronti  dell'Unione europea degli
adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla
politica  agricola  comune,  nonche'  degli  interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA; svolge "i
compiti  di  esecuzione  delle  forniture dei prodotti agroalimentari
disposte   dalla  Unione  europea  per  gli  aiuti  alimentari  e  la
cooperazione  economica  con altri Paesi, nonche' delle operazioni di
provvista  e  di  acquisto  sul  mercato interno e internazionale dei
prodotti  agroalimentari  per la formazione delle scorte necessarie e
di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla
collocazione  sui  mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti
prodotti".
    Traspare  chiaramente  da  tale  elencazione  di  compiti come il
decreto  legislativo  impugnato non abbia affatto inteso contrastare,
con  la  istituzione dell'AGEA, la scelta di decentralizzazione delle
funzioni di gestione del comparto agroalimentare espressa nella legge
di  delega,  ma,  anche al fine di evitare inadempienze rispetto alla
regolamentazione   comunitaria   -   che   espongono   lo   Stato   a
responsabilita'   anche   quando   per  l'ordinamento  interno  siano
imputabili  alle  regioni  -  abbia  trattenuto,  affidandole appunto
all'AGEA,  quelle  funzioni  di  rilievo  nazionale che non avrebbero
potuto   essere   esercitate  dalle  regioni,  in  quanto  richiedono
l'esercizio  in  forma unitaria e coordinata a livello centrale. Sono
espliciti   in  tal  senso,  oltre  all'art. 3,  primo  comma,  sopra
menzionato,  l'art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 165 che affida alla
agenzia  il  compito  di promuovere "l'applicazione armonizzata della
normativa  comunitaria",  verificando a tale fine "la conformita' e i
tempi  delle  procedure  istruttorie  e  di  controllo  seguite dagli
organismi pagatori" anche attraverso il "monitoraggio delle attivita'
svolte   dagli   stessi".   Anche   la  clausola  di  chiusura  posta
nell'art. 4, che significativamente limita il trasferimento all'AGEA,
fra  tutti  i  compiti in passato attribuiti all'AIMA, solo di quelli
"di  rilievo  nazionale",  mostra  come  la sovrapposizione tra i due
organismi  non  sia  totale  e  come  nel  riordino  della materia il
legislatore  delegato  abbia perseguito l'obiettivo di un consistente
decentramento  regionale.  Devono  infatti intendersi trasferite alle
regioni  tutte  le  funzioni  un  tempo  conferite  all'AIMA  che non
richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale.
    Quanto  alla  ulteriore  censura  per  la  quale  la finalita' di
riordino  propria  della  delega  non  autorizzerebbe  il legislatore
delegato  ad  istituire  un nuovo organismo, e' sufficiente osservare
che  nessun argomento, letterale o sistematico, induce a ritenere che
la  norma  di  delega intendesse escludere l'istituzione di organismi
nuovi.  Nel  riferimento dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 alla
"fusione"  delle  amministrazioni  centrali  puo'  leggersi  anzi  il
fondamento  legittimante  di  una determinazione del Governo intesa a
far nascere nuovi enti, se e' vero che una delle modalita' attraverso
le  quali  una fusione si realizza puo' consistere nell'accentramento
in  un  ente  di  nuovo  conio  di funzioni e compiti precedentemente
assegnati ad enti diversi, dei quali venga disposta la soppressione.
    4. - Una ulteriore censura ha ad oggetto l'art. 3, commi 1 e 4, e
l'art. 4,  dei quali si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 11,
97,  115,  117  e  118  della  Costituzione.  Il  comma 1 dell'art. 3
qualifica l'AGEA come l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4,
paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  CEE  n. 729/1970 (come
modificato  dall'art. 1  del regolamento CE 1287/1995) e la riconosce
come   unico   rappresentante   dello  Stato  italiano  dinanzi  alla
Commissione  europea  per  tutte  le  questioni relative al FEOGA; il
comma  4  del  medesimo  articolo dispone che essa, transitoriamente,
svolge  le  funzioni di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti,
contributi  e  premi  comunitari  previsti  dalla normativa europea e
finanziati  dal  FEOGA,  fino alla istituzione ed al riconoscimento a
livello  regionale  degli organismi pagatori. Dal canto suo l'art. 4,
oltre  ad elencare le attribuzioni della nuova agenzia delle quali si
e'  appena  riferito,  espressamente  sancisce che l'AGEA svolge "gli
altri  compiti,  di  rilievo  nazionale,  gia' attribuiti all'AIMA da
specifiche  leggi  nazionali  o  da  regolamenti  comunitari". Con le
citate  disposizioni,  secondo  la regione Lombardia, sarebbero state
conferite all'AGEA non solo le funzioni di coordinamento, ma tutte le
attivita'  amministrative  propriamente  decisorie  ed  esecutive  in
materia  di  finanziamenti  per  l'agricoltura  e  di  interventi sui
mercati   agricoli,  con  illegittima  compressione  degli  spazi  di
autonomia costituzionalmente riservati alla regione.
    4.1. - La questione non e' fondata.
    Sia  dall'esame  dei  lavori preparatori, sia dalla lettura degli
articoli 3, 4 e 5, che riguardano i gia' descritti compiti dell'AGEA,
risulta  chiaramente come la ratio del decreto impugnato non consista
nel  conferire  all'AGEA  attivita'  di  gestione diretta nel settore
degli  aiuti  comunitari alla agricoltura, ma piuttosto nel riservare
ad essa, da un lato, sul piano interno, le funzioni di coordinamento,
di   supporto  tecnico  e  di  consulenza  degli  organismi  pagatori
decentrati a livello regionale; dall'altro, in un orizzonte operativo
piu'  ampio  di  quello  nazionale,  la  rappresentanza  unitaria nei
confronti della Unione europea.
    E'  esplicito,  in tal senso, l'art. 5, comma 1, che riconosce la
responsabilita'   dell'AGEA   nei   confronti   dell'Unione   europea
(ovviamente, da intendersi limitata al piano tecnico e operativo) non
gia' per la gestione diretta degli aiuti, bensi' per gli "adempimenti
connessi  alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune",  sul presupposto, evidentemente, che tale gestione spetti in
concreto  ad  organi  diversi dall'AGEA e che essa nei loro confronti
sia investita soltanto di una funzione di coordinamento.
    Non varrebbe osservare che una delle piu' importanti attivita' di
gestione  degli  interventi  in agricoltura, quella di erogazione dei
pagamenti,  sia  al momento svolta dall'AGEA, come dispone il comma 4
dell'art. 3.  La disciplina in oggetto - che mira a rendere possibile
un  passaggio  graduale  dal regime di centralizzazione dei pagamenti
nell'AIMA  ad  un  decentramento operativo imperniato sugli organismi
pagatori  regionali  e  quindi  ad  assicurare  che, nelle more della
liquidazione dell'AIMA e del riconoscimento degli organismi pagatori,
la  funzionalita'  del  sistema  dei  finanziamenti  comunitari  alla
agricoltura  non sia compromessa - ha dichiaratamente un carattere di
transitorieta'. La regione potrebbe dunque legittimamente considerare
lese  le  sue  competenze  costituzionali  in  materia  solo  ove una
indefinita  protrazione  nel tempo di tale regime transitorio finisse
di  fatto  per  accentrare  nell'AGEA  la  funzione di erogazione dei
pagamenti.  Tale  evenienza,  tuttavia, risulta scongiurata a seguito
del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
adottato  il  22 ottobre  2000 e pubblicato nel supplemento ordinario
n. 175 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153, il quale ha
definito  le  modalita'  e  le  procedure per il riconoscimento degli
organismi  pagatori. Sono state infatti poste in essere le condizioni
perche'  le regioni possano istituire i rispettivi organismi pagatori
e  conseguentemente  far  cessare  il regime transitorio del quale si
denuncia l'illegittimita' costituzionale.
    5.  -  I  commi  2  e 3 dell'art. 3 sono impugnati per violazione
degli  articoli 3,  5,  97,  115,  117  e  118 della Costituzione. La
Regione  Lombardia  contesta l'attribuzione allo Stato del compito di
stabilire  discrezionalmente  un  limite  numerico all'istituzione di
organismi   pagatori,   asserendo   che   esso  potrebbe  determinare
irragionevoli sperequazioni tra regione e regione, e considera lesiva
delle  proprie competenze la riserva allo Stato del potere di fissare
i  requisiti  necessari  per  il  riconoscimento di quegli organismi,
osservando  che  tali  requisiti  sarebbero  gia'  determinati  dalla
normativa  comunitaria,  che  ciascuna  regione avrebbe dovuto essere
messa in condizione di poter autonomamente attuare.
    5.1. - La questione non e' fondata.
    La  determinazione  del  numero  degli  organismi  pagatori,  che
costituisce  per ciascuno Stato membro un obbligo comunitario (art. 1
del  regolamento  CE  n. 1663/1995) e' affidata dall'art. 3, comma 2,
del  d.lgs. censurato al Ministro per le politiche agricole, il quale
vi  provvede  non  gia'  unilateralmente,  ma  sentita la Commissione
europea  e,  inoltre,  "d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano".  La  previsione  della obbligatoria acquisizione di una
intesa con la predetta Conferenza, che rende rilevante la volonta' di
tutte  le  regioni,  non  solo  garantisce  che  le loro attribuzioni
costituzionali  siano  adeguatamente tutelate, ma consente di evitare
quelle  sperequazioni  tra  regione  e  regione  che  potrebbero piu'
facilmente  prodursi ove la determinazione del numero degli organismi
pagatori fosse affidata a meccanismi procedimentali diversi da quello
oggetto di impugnativa.
    L'art. 3,  comma  3,  dal  canto  suo,  attribuisce allo Stato il
potere di fissare le "modalita' e le procedure" per il riconoscimento
degli  organismi pagatori, nulla disponendo in ordine ai criteri, che
dovranno  essere  tratti  dalla  normativa  comunitaria.  Poiche'  e'
incontroverso  che  il  potere  di  riconoscimento sia riservato allo
Stato,  a  questo  non  puo'  negarsi  la  potesta'  di  organizzarne
l'esercizio sul piano procedurale. La disciplina di fonte statale, in
assenza  di  una  qualsiasi istanza unitaria, non potrebbe ovviamente
interporsi  tra  la  fonte  comunitaria e quella regionale, limitando
cosi'  la  potesta' della regione di dare essa medesima attuazione al
regolamento  comunitario.  Ma  che  tale  evenienza non ricorra nella
specie,  oltre  che  dalla lettera della disposizione censurata - che
allude,  come  si  e'  detto,  solo  alle "modalita' e procedure" del
riconoscimento  -  e'  confermato  anche  dal fatto che questa, e non
altra,  e'  l'interpretazione  fatta propria dal decreto ministeriale
22 ottobre   2000.   Esso,   nel   dare  attuazione  alla  disciplina
legislativa  in  questione,  lungi dal dettare criteri, ha stabilito,
all'art. 2,  comma  2, che, ai fini del riconoscimento, gli organismi
istituiti  dalle  regioni  "dovranno conformarsi ai criteri contenuti
nell'allegato   al   regolamento   (CE)  n. 1663/1995,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' alle linee direttrici della
Commissione  UE inerenti la revisione dei conti" e nell'art. 3, comma
2, che l'organismo di pagamento debba soddisfare "tutte le condizioni
per  il  riconoscimento contenute nella regolamentazione comunitaria,
ancorche' non espressamente citate nel presente decreto".
    Nessuna  lesione  dell'autonomia  normativa  regionale  e' quindi
ravvisabile   in   ordine  all'attuazione  del  predetto  regolamento
comunitario,   restando  rimessa  alla  libera  determinazione  della
regione   la   scelta   circa  la  forma  giuridica  e  la  struttura
organizzativa  degli organismi pagatori, anche eventualmente dettando
condizioni  piu'  stringenti  e  rigorose  di  quelle  previste dalla
normativa comunitaria ai fini del riconoscimento.
    6. - Una  ulteriore  censura  regionale  ha  ad oggetto l'art. 5,
comma  3,  per  violazione  degli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119
della  Costituzione. La ricorrente lamenta che tale disposizione, che
conferisce   all'AGEA   il   potere   di   avvalersi,   in   mancanza
dell'istituzione  o  nelle  more  del  riconoscimento degli organismi
pagatori, degli uffici delle regioni, integrerebbe una violazione del
regolamento  CE  n. 1663/1995,  punto 4 dell'allegato, ove si ammette
che  la  funzione  di  autorizzazione  dei  pagamenti e/o il servizio
tecnico  possano  essere  "delegati",  senza fare cenno ad ipotesi di
avvalimento.  Secondo  la  Regione  Lombardia,  inoltre,  la  propria
autonomia  amministrativa e finanziaria risulterebbe pregiudicata, in
quanto  non  sarebbe  stato  disposto  in  favore  delle  regioni  il
trasferimento  dei  mezzi  finanziari  necessari per fronteggiare gli
oneri derivanti dall'avvalimento.
    6.1. - La questione non e' fondata.
    Fermi  gli  obblighi  che  derivano  dalla  disciplina  di  fonte
comunitaria in ordine alla organizzazione del sistema degli organismi
pagatori  ed  alla  predisposizione  di  garanzie  di  qualita' delle
prestazioni dagli stessi fornite, la norma comunitaria non pone alcun
vincolo  circa  la  forma  giuridica attraverso la quale i servizi di
pagamento   debbano   essere  concretamente  organizzati,  che  resta
liberamente  determinabile da parte degli Stati membri. Non e' dunque
possibile   ritenere   che   il  termine  "delega"  che  compare  nel
regolamento  CE  n. 1663/1995,  punto  4  dell'allegato, debba essere
inteso  nel  significato  che  ad  esso  e' ascritto nell'ordinamento
interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo
cosi'  stringente  da rendere illegittima la previsione che autorizza
l'AGEA ad "avvalersi" degli uffici delle regioni.
    Quanto  al  motivo  di  censura  ulteriore, che si incentra sulla
omessa  previsione di un trasferimento di risorse atto a compensare i
costi  connessi  all'avvalimento, deve osservarsi che la possibilita'
per  l'AGEA  di  avvalersi  degli uffici regionali appare chiaramente
subordinata, nella norma oggetto di impugnativa, alla acquisizione di
una  intesa  con  le singole regioni, le quali ben potranno in questa
sede  tutelare  tutte  le loro attribuzioni costituzionali, anche con
riguardo alla loro autonomia organizzativa e finanziaria.
    7. - Del medesimo art. 5 e' stato impugnato anche, in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, il comma
5.  Secondo  la ricorrente il sistema di imputazione delle correzioni
finanziarie  negative apportate dalla Comunita' alle spese dichiarate
dagli   organismi   pagatori   sarebbe   tale   da  far  gravare  gli
"sfondamenti"   del   tetto  di  spesa  sulle  singole  regioni,  che
patirebbero in tal modo le conseguenze di irregolarita' od errori che
non  sono  ad  esse  imputabili, ma piuttosto devono addebitarsi agli
organismi  pagatori,  sui  quali le regioni non potrebbero esercitare
alcun controllo.
    7.1. - La questione non e' fondata.
    La  disposizione  impugnata  detta la disciplina delle correzioni
finanziarie  che  la  Comunita' europea apporta alle spese dichiarate
dagli  organismi  pagatori  degli Stati membri, quando tali spese non
siano  "riconosciute",  perche'  effettuate fuori delle condizioni di
tempo  e  di  modo  espressamente poste per l'erogazione. Nel sistema
attuale,  nel  quale  gli  organismi  pagatori  sono  centralizzati a
livello statale, non essendo ancora stati istituiti quelli regionali,
alle rettifiche negative si fa fronte mediante assegnazione dei fondi
su   un   conto   corrente  di  tesoreria  intestato  "Ministero  del
tesoro-FEOGA".  E'  dunque  lo  Stato a rispondere immediatamente nei
confronti  della  Comunita' per irregolarita', inefficienze od errori
imputabili  agli  organismi  pagatori  statali. In modo perfettamente
simmetrico  il  legislatore  ha previsto che, quando il sistema degli
organismi  pagatori regionali sara' divenuto operativo, le correzioni
negative  ad  essi imputabili dovranno gravare sulle regioni, in sede
di  ripartizione  dei  finanziamenti regionali, attraverso detrazione
delle somme corrispondenti a quelle che gli organismi regionali hanno
indebitamente  erogato.  La circostanza che sia previsto un organismo
operante  a  livello  nazionale  con  funzioni  di coordinamento e di
controllo  non  vuol  certo  dire  che  gli  organismi pagatori siano
legittimati  ad  amministrare  i  fondi comunitari senza l'osservanza
delle  modalita'  e  dei tempi imposti dalla disciplina comunitaria o
che  gli errori o le inadempienze in cui questi siano incorsi debbano
gravare  su altre collettivita' regionali. Si tratta in definitiva di
un  meccanismo  di  natura  compensativa  diretto  al duplice fine di
evitare  di  esporre  lo  Stato a responsabilita' nei confronti della
Comunita'  e  non  gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre
regioni.   Tale  meccanismo  non  puo'  dirsi  lesivo  di  competenze
regionali  costituzionalmente  fondate,  ne'  peraltro  pregiudica la
possibilita'  per  le  regioni di contestare singole voci di recupero
anche attraverso le normali vie giurisdizionali.
    8. - Ulteriore  censura  e' quella relativa all'art. 6, impugnato
in   riferimento   agli   artt. 3,  5,  97,  115,  117  e  118  della
Costituzione, in quanto disporrebbe il trasferimento alle regioni del
personale  in  servizio  presso l'AIMA non confluito nell'AGEA, senza
dotare  le  regioni  medesime  delle  risorse  finanziarie a tal fine
necessarie e senza coinvolgerle nel procedimento relativo.
    8.1. - La questione non e' fondata.
    Contrariamente  a  quanto  asserito  dalla regione ricorrente, la
disposizione  impugnata, nel comma 4, espressamente stabilisce che il
personale  della  agenzia  che  attualmente assicura il funzionamento
dell'organismo  pagatore  sara'  trasferito  alle regioni, non appena
saranno  istituiti  e  riconosciuti  gli organismi pagatori a livello
regionale,   "con   le   relative   risorse   finanziarie".   Nessuna
vulnerazione  dell'autonomia  finanziaria  della  regione  puo' dirsi
dunque prodotta.
    Neppure  possono  considerarsi lese attribuzioni regionali per il
fatto  che, insieme alle funzioni precedentemente svolte dall'AIMA ed
oggi  di  competenza  delle  regioni,  a  queste  sia stato addossato
l'onere  di  assorbire  quel  personale  dell'AIMA  che  non sia piu'
necessario  per  l'assolvimento  dei  dismessi  compiti  di organismo
pagatore. Nel passaggio da un sistema di organizzazione dei pagamenti
fortemente  accentrato  ad uno ispirato ad un largo decentramento, il
legislatore  delegato, ricalcando un modulo che il nostro ordinamento
ha  ampiamente sperimentato in occasione dei diversi trasferimenti di
funzioni  in  favore  delle regioni, ha disposto che il trasferimento
comprenda  anche  il  personale,  cosi'  da  assicurare il massimo di
continuita'  nell'avvicendamento  nelle  funzioni  e, al contempo, la
possibilita'  di  un effettivo ed efficiente loro esercizio, evitando
dispersione di risorse umane e professionali.
    9. - Viene  pure  contestata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione, la legittimita' dell'art. 11,
il  quale  designa l'AGEA quale successore universale della soppressa
azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo.  La
ricorrente  sostiene  che  trattenere  all'AGEA  tutti  i  beni della
soppressa  AIMA,  dopo  aver  trasferito  il  personale dell'AIMA non
confluito  nell'AGEA  alle  regioni,  equivarrebbe  a  far gravare su
queste   i   costi   del   personale  eccedentario,  con  conseguente
pregiudizio  del  principio  di adeguatezza delle risorse finanziarie
assegnate rispetto ai compiti conferiti.
    9.1. - La questione non e' fondata.
    E'  certo  vero  che  il trasferimento alle regioni del personale
dell'AIMA  non confluito nell'AGEA deve accompagnarsi al conferimento
alle   regioni   delle   risorse  finanziarie  necessarie  a  coprire
i maggiori  costi  (ed  a cio', del resto, provvede, come si e' sopra
rilevato,  l'art. 6,  comma  4).  Ma  cio'  non  vuol  dire  che  sul
legislatore  gravasse  anche  l'obbligo di designarle come successori
nella  titolarita'  dei  beni  della  soppressa  AIMA. Nessun diritto
successorio  sul  patrimonio  dell'ente nazionale che viene soppresso
possono  vantare le regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce
percio'  alcuna lesione allorche' vengano provviste dei mezzi per far
fronte ai propri compiti.
    10.   -   L'ultima   questione,   proposta  in  riferimento  agli
articoli 3,  5,  97,  115,  117  e  118  della  Costituzione, investe
l'art. 13, comma 1, il quale affida le funzioni di certificazione dei
conti  annuali  degli  organismi  pagatori  ad  un  comitato  ad hoc,
istituito  presso il Ministero del tesoro, che si avvale di personale
regionale  designato  dalla Conferenza Stato-Regioni. Il fatto che la
designazione  competa  alla  predetta  Conferenza  e non alle singole
regioni  interessate  appare  alla  ricorrente  lesivo  delle proprie
attribuzioni costituzionali.
    10.1. - La disposizione impugnata e' stata interamente sostituita
dall'art. 13   del   d.lgs.   15 giugno  2000,  n. 188  [Disposizioni
correttive  e  integrative del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante
soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997,   n. 59]   il   quale  ha  affidato  le  predette  funzioni  di
certificazione a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  sugli  appalti
pubblici di servizi.
    A  seguito  dell'intervenuto  mutamento legislativo, che ha fatto
venire  meno  la  disposizione  censurata,  la  quale  non  ha ancora
ricevuto   applicazione,   ne'   potra'  riceverne  in  futuro,  deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)  Dichiara  cessata la materia del contendere in relazione alla
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del
decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165, recante "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA),  a  norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59",
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3, 5, 97, 115, 117 e 118
della  Costituzione,  dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato
in epigrafe;
    2)   Dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3
e  5;  6  e  11  del  medesimo  decreto  legislativo,  sollevate,  in
riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione,  dalla  Regione  Lombardia  con  il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0808