REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 40 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 2001.
(GU n.29 del 4-8-2001)

      (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
      parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  58, ultimo comma, della legge regionale
28 febbraio  2000,  n.  13,  sono  autorizzati per il primo trimestre
dell'anno  finanziario  2001  l'accertamento  e  la riscossione delle
entrate nonche' l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle
previsioni  del  bilancio  per l'anno 2000, limitatamente, per quanto
concerne  le  spese  ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con
l'esclusione  degli  stanziamenti  la cui efficacia e' cessata con il
31 dicembre 2000.
    2.  Dalla  data  di  presentazione  al  consiglio  regionale  del
bilancio  per  l'anno  2001 le autorizzazioni di cui al comma 1, sono
accordate sulle previsioni di tale bilancio.
    3.  Nel  caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e
di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a  destinazione vincolata, ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2001,
ai  sensi  dell'art.  82,  comma 6, della legge regionale 28 febbraio
2000,  n.  13,  la  gestione dei relativi stanziamenti e' autorizzata
senza la limitazione di cui al comma 1.
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 127
della  Costituzione  e dell'Art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 20 dicembre 2000
                             LORENZETTI