COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 luglio 2001 

Elevazione  per  le azioni ordinarie emesse dalla Edison S.p.a. della
percentuale   prevista   dall'art.   108   del   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13197).
(GU n.183 del 8-8-2001)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'   quotata   superiore  al  novanta  per  cento  di  promuove
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  attribuisce  alla  CONSOB  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione  del  2 luglio  2001  effettuata, ai sensi
dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  da  Italenergia  S.p.a.  in  relazione  all'offerta  pubblica di
acquisto  sulla  totalita'  delle  azioni  ordinarie emesse da Edison
S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata operazione, potrebbero
risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a delle soglie
di  possesso  superiori  al  limite  del  novanta per cento stabilito
dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Sentita  la  Borsa  italiana S.p.a. la quale, con nota del 5 luglio
2001,  ha  proposto  di  adottare  per  l'Edison S.p.a, ai fini della
promozione  di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni
ordinarie  emesse  dalla  predetta  societa',  una soglia di possesso
superiore  al  90  per  cento  e  pari  al  94 per cento del relativo
capitale ordinario;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse dalla Edison S.p.a. pari al 6 per cento, corrispondente ad una
capitalizzazione,  calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati
tra  il  mese  di gennaio 2001 e il mese di giugno 2001, pari a circa
770  miliardi  di lire, e' idonea ad assicurare un regolare andamento
delle negoziazioni;
                              Delibera:
  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per le azioni ordinarie emesse dalla Edison S.p.a. la percentuale
prevista  dall'art.  108  del  medesimo  decreto e' elevata al 94 per
cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.
    Roma, 17 luglio 2001
                                             p. Il presidente: Cardia