N. 581 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2001

Ordinanza  emessa il 19 aprile 2001 dalla Corte dei conti sezione del
controllo nel controllo di legittimita' relativo a vari d.P.R.

Istruzione artigiana e formazione professionale - Regolamento recante
  disposizioni   sulla  formazione  professionale  -  Misure  per  la
  ristrutturazione  degli  enti  formativi - Emanazione con d.P.R. in
  base  al decreto legislativo censurato - Disciplina con regolamento
  delegato  (abrogativo  di  norme  legislative  statali individuanti
  "principifondamentali")     della    materia    della    formazione
  professionale, oggetto di riserva assoluta di legge - Previsione di
  decorrenza  dell'esercizio  delle nuove attribuzioni da parte delle
  regioni   e   dell'abrogazione   di   fondamentali   norme  statali
  disciplinanti  la  materia  dall'effettivo  trasferimento di beni e
  risorse  alle regioni stesse Violazione della sfera di competenza e
  dell'autonomia finanziaria regionale.
- D.Lgs. 24 giugno 1997, n. 196, art. 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Istruzione  artigiana  e  professionale  -  Previsione, in materia di
  formazione  continua  dei lavoratori, di interventi sia statali che
  regionali,  non  definitivi  e non differenziati, finanziati con le
  medesime   risorse   -  Violazione  della  sfera  di  competenza  e
  dell'autonomia finanziaria regionale.
- D.L.  20  maggio  1993,  n. 148  (convertito, con modificazioni, in
  legge 19 luglio 1993, n. 236), art. 9, commi 3,3-bis e 4.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Istruzione  artigiana  e  professionale  - Attribuzione allo Stato di
  competenze  circa l'analisi dei fabbisogni formativi, la formazione
  continua,  i  contratti  di  formazione e lavoro - Violazione della
  sfera di competenza regionale - Eccesso di delega.
- D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 112, artt. 7 e 142, commi 1, lett. c), e)
  ed f), 2 e 3.
- Costituzione, art. 76.
Artigianato  - Regolamento concernente le commissioni provinciali per
  l'artigianato  e  l'iscrizione  all'albo  delle imprese artigiane -
  Emanazione,  con  d.P.R. in base al decreto legislativo censurato -
  Non  consentita  delegificazione  in  materia  coperta  da  riserva
  assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.
- Legge  15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2 (nel testo sostituito
  dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonche' del
  n. 96 del relativo allegato 1.
- Costituzione, art. 117.
Agricoltura  -  Settore  vitivinicolo  - Regolamento disciplinante la
  semplificazione  ed  armonizzazione  delle  procedure dichiarative,
  delle modalita' di controllo e degli adempimenti nel settore stesso
  -  Delegificazione  di  materie  di  competenza  regionale mediante
  regolamento  autorizzato  a  sostituire  ed  abrogare  la  relativa
  normazione  di  rango  primario - Contrasto con la disciplina delle
  fonti  normative  -  Eccesso  di  delega - Invasione della sfera di
  competenza regionale.
- D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118.
(GU n.33 del 29-8-2001 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Visti  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  in data 21
dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000;
    Vista  l'ordinanza  n. 3/1999 del 10 settembre 1999, con la quale
la sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni
di costituzionalita' in ordine al primo di detti decreti:
    Vista  l'ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999, con la quale la
stessa    sezione   del   controllo   ha   sollevato   questioni   di
costituzionalita'    relativamente    al   secondo   dei   suindicati
regolamenti;
    Vista l'ordinanza n. 1/2000, con la quale la medesima sezione del
controllo  ha  sollevato  questioni  di  costituzionalita'  attinenti
all'ultimo dei decreti suddetti;
    Vista  l'ordinanza  n. 77 del 19 marzo 2001 con la quale la Corte
costituzionale  ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei
conti  -  sezione  del controllo per un esame della persistenza della
rilevanza  delle  prospettate  questioni,  a  seguito dell'entrata in
vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000;
    Vista  la  relazione  prot.  n. 181  in  data  10 aprile 2001 del
Consigliere  delegato  al  controllo  sugli  atti dei Ministeri delle
attivita' produttive;
    Vista   la   relazione  prot.  n. 180  del  10  aprile  2001  del
Consigliere  istruttore  dell'ufficio  di  controllo  sugli  atti dei
Ministeri delle attivita' produttive;
    Vista  la  nota prot. n. 268/9 del 10 aprile 2001 del Consigliere
delegato  al  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali:
    Vista  l'ordinanza  in  data  2  aprile  2001,  con  la  quale il
Presidente  della  sezione  centrale  di controllo di legittimita' su
atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha convocato per
l'adunanza odierna il I e il II Collegio della sezione, ai fini della
pronuncia sulla legittimita' dei decreti suindicati;
    Viste   le  note  della  segreteria  della  sezione  centrale  di
controllo nn. 153. 154 e 155 in data 3 aprile 2001;
    Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Vista  la  deliberazione  n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle
sezioni riunite della Corte dei conti;
    Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero;
    Sentiti  i  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   nonche'   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

                          Ritenuto in fatto

    I  decreti presidenziali suindicati hanno gia' formato oggetto di
esame da parte della sezione del controllo della Corte dei conti che,
avendo   ritenuto   non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  legislative, sulla
base  o  in  svolgimento  delle  quali, detti atti regolamentari sono
stati  emanati, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
di tali norme di rango primario.
    In  particolare, rispetto al d.P.R. in data 21 dicembre 1998, con
il  quale  e'  stata  dettata  la disciplina in materia di formazione
professionale  a  norma  dell'art. 20,  comma 8, della legge 15 marzo
1997,  n. 59,  e  dell'art. 17,  comma 1, della legge 24 giugno 1997,
n. 196,  la  sezione  del  controllo  con  ordinanza n. 3/1999 del 10
settembre 1999 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale:
        a) dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 24 giugno
1997,  n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione
(l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera d);
        b)  dell'art. 9,  commi  3,  3-bis  e 4, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236,  per  violazione  degli  artt. 117 e 119 della
Costituzione;
        c)  degli  artt. 7  e 142, primo comma, lettere c), e) ed f),
secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
per  violazione  dell'art. 76  della  Costituzione  in relazione alla
mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla "formazione continua"
menzionata   lettera   f)   a  condizione  che  venga  dichiarata  la
illeggittimita'  costituzionale  dell'art. 9. commi 3, 3-bis e 4, del
d.l.  n. 148  del  1993);  e  pertanto,  disposta  la sospensione del
procedimento  di  controllo,  ha  ordinato la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    In  ordine al secondo dei regolamenti indicati in oggetto (d.P.R.
3  settembre  1999),  recante  la disciplina delle procedure relative
alla  composizione  ed al funzionamento delle Commissioni provinciali
per    l'artigianato    nonche'    all'iscrizione   modificazione   e
cancellazione all'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20,
comma  8,  della  menzionata  legge n. 59/1997, la stessa sezione del
controllo  con  ordinanza  n. 4/1999 del 21 ottobre 1999 ha parimenti
sollevato  questione di legittimita' costituzionale del secondo comma
di  tale  disposizione  normativa  nonche'  del  n. 96,  del relativo
allegato   1   alla   medesima   legge   n. 59/1997,  per  violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
    Infine,  la sezione, esaminato il d.P.R. del 4 febbraio 2000, con
il  quale sono state emanate, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs.
30  aprile  1998,  n. 173,  le disposizioni per la semplificazione ed
armonizzazione  delle  procedure  dichiarative,  delle  modalita'  di
controllo  e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, ha sollevato
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, di
detto  decreto  legislativo, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e
118, comma 1, della Costituzione.
    Al  riguardo,  la  Corte costituzionale ha innanzitutto ravvisato
l'opportunita'       della      trattazione      congiunta      delle
sopraspecificate questioni  di costituzionalita' nella considerazione
che   il   relativo   dubbio  investe  disposizioni  legislative  che
presentano  un  aspetto comune, in quanto autorizzano l'emanazione di
regolamenti  delegati  in  materie  attribuite  alla competenza delle
regioni;  quindi,  atteso che successivamente alla proposizione delle
questioni  di  costituzionalita'  in  parola e' entrata in vigore una
modifica  dell'art. 20,  comma  2, della legge n. 59/1997, secondo la
quale   "nelle  materie  di  cui  all'art. 117,  primo  comma,  della
Costituzione,  i  regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo   fino   a  quando  la  regione,  non  provveda  a  disciplinare
autonomamente  la  materia medesima" (cfr. legge n. 340/2000, art. 1,
comma  4,  lettera  a), la Corte medesima ha disposto la restituzione
degli  atti  alla  sezione  del  controllo con ordinanza n. 77 del 29
marzo  u.s., ritenendo che tale modificazione legislativa costituisca
ius   superveniens   nei  confronti  della  seconda  delle  sollevate
questioni  di  costituzionalita'  ed  abbia mutato sostanzialmente il
quadro normativo nel quale le questioni stesse sono sorte.

                       Considerato in diritto

    In  conformita'  all'invito  rivoltole dalla Corte costituzionale
con  la  menzionata  ordinanza  n. 77  del  19  marzo 2001 la sezione
ritiene  di  dover procedere all'esame della questione concernente la
permanenza  o  meno,  a  seguito  dell'entrata  in vigore della legge
n. 340   del   24   novembre  2000,  della  rilevanza  dei  dubbi  di
legittimita' costituzionale della rilevanza dei dubbi di legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  legislative,  sulla  base  o  in
svolgimento  delle  quali  i regolamenti suddetti sono stati emanati,
sollevati   con   le  proprie  ordinanze  nn.  3/99,  4/99  e  1/2000
rispettivamente  in  data  10  settembre  1999, e 21 ottobre 1999 e 6
aprile  2000;  detta  legge  n. 340/2000, recante disposizioni per la
delegificazione  di  norme  e per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi,  all'art. 1, comma 4, lettera a) sostituendo il comma
2 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, testualmente recita:
"nelle  materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
i  regolamenti  di  delegificazione  trovano applicazione solo fino a
quando  la  regione  non  provveda  a  disciplinare  autonomamente la
materia".
    Al   riguardo,  si  ricorda  che,  relativamente  al  regolamento
disciplinante  la  formazione professionale, la sezione del controllo
con  la  menzionata  ordinanza  n. 3/1999  ha  proposto  questione di
legittimita' costituzionale:
        a)  dell'art. 17, primo e secondo comma della legge 24 giugno
1997,  n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione
(l'art. 119  in  relazione  al primo comma, lett. d). Infatti, alcuni
articoli  (11,  12,  13  e  18)  di  detto  regolamento  sono  intesi
all'attuazione,    integrazione    e   specificazione   di   principi
fondamentali della materia concernente la formazione professionale e,
pertanto, danno luogo a dubbi di legittimita' costituzionale di dette
norme   della   legge   n. 196/1997,   che   contengono  la  relativa
autorizzazione,  per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che
al  riguardo  stabilisce  una  riserva  assoluta  di  legge;  inoltre
l'art. 13   del  regolamento  medesimo,  contenendo  disposizioni  in
contrasto   anche   con   l'autonomia  regionale,  suscita  dubbi  di
costituzionalita',    per   violazione   dell'art. 119   (oltre   che
dell'art. 117)  della  Costituzione,  della  norma posta a fondamento
dello  stesso art. 13, e cioe' dell'art. 17, primo comma, lettera d),
della legge n. 196/1997;
        b)  dell'art. 9,  commi  3,  3-bis  e 4, deI decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge,
n. 236,  per  violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Al
riguardo, la sezione del controllo ha osservato che tali norme, poste
a  fondamento  degli  articoli 13 e 14 del regolamento, relativi alla
"formazione  continua",  in  quanto  prevedono  indistintamente nella
stessa  materia, finanziati con lo stesso fondo, interventi sia dello
Stato  che  delle  regioni, si appalesano in contrasto con la precisa
indicazione   delle   materie   di   competenza  regionale  formulata
dall'art. 117  della  Costituzione  nonche' con l'autonomia regionale
assicurata dal successivo art. 119;
        c)  degli  artt. 7  e  142, primo comma, lettera c), e) ed f)
secondo  e  terzo  comma,  del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 112, per
violazione  dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata
attuazione  e  alla  violazione  degli  artt. 1, 2 e 3 della legge 15
marzo  1997,  n. 59  (per quel che attiene alla "formazione continua"
menzionata  nella  lettera  f)  a  condizione che venga dichiarata la
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 9,  commi  3, 3-bis e 4 del
d.l. n. 148 del 1993).
    In  merito  la  sezione,  considerato  che la maggior parte delle
norme   del   regolamento   all'esame   sono   volte   all'attuazione
dell'art. 142   del   d.lgs.   n. 112   del  1998,  ha  ritenuto  non
manifestamente  infondati i dubbi di legittimita' costituzionale, che
quest'ultimo  articolo  di  legge  suscita,  laddove attribuisce alla
competenza dello Stato, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione
e con gli artt. 1, 2 e 3 della legge di delega n. 59/1997, funzioni e
compiti  allo  stesso  gia'  non  spettanti  in  base alla precedente
normativa;  inoltre,  la sezione medesima ha posto in dubbio anche la
legittimita'  costituzionale dell'art. 7 di detto d.lgs. n. 112/1998,
in  quanto,  condizionando l'operativita' della normativa, recata con
il  medesimo  decreto  legislativo, al trasferimento dei beni e delle
risorse  in favore delle Regioni, detto articolo si pone in contrasto
con  i  criteri  direttivi  fissati con la menzionata legge di delega
n. 59/1997  nonche'  con  il limite temporale imposto per l'esercizio
della delega.
    Rispetto  al  regolamento  relativo alle procedure concernenti la
composizione   ed  il  funzionamento  delle  Commissioni  provinciali
dell'artigianato  nonche' l'iscrizione, modificazione e cancellazione
all'albo  delle  imprese  artigiane,  la  sezione  del  controllo con
ordinanza  n. 4/1999  del  21  ottobre  1999  ha prospettato dubbi di
legittimita'   costituzionale   della   normativa  di  base  e  cioe'
dell'art. 20,  comma  2,  della  legge n. 59/1997 oltre che del n. 96
dell'allegato  1  a  tale  legge,  per violazione dell'art. 117 della
Costituzione; cio' in quanto, essendosi con gli articoli 1, 2 e 3 del
regolamento  all'esame provveduto ad attuare, integrare e specificare
i  principi  fondamentali  vigenti  in  materia  di  artigianato,  le
menzionate  norme  di  autorizzazione apparivano emesse in violazione
della  riserva  assoluta  di  legge al riguardo sancita dall'art. 117
della Costituzione.
    Infine,    in    ordine    al    regolamento   disciplinante   la
semplificazione,  ed  armonizzazione  delle  procedure  dichiarative,
delle   modalita'  di  controllo  e  degli  adempimenti  nel  settore
vitivinicolo,  ai  sensi  degli,  artt. 14  e 15 del d.lgs. 30 aprile
1998,  n. 173,  la  sezione  ha  espresso  dubbi  sulla  legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma  3,  del  decreto legislativo in
parola  per  contrasto con gli art. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della
Costituzione, osservando che:
        a)  con  decreto legislativo non puo', in assenza di apposita
previsione  nella  legge  di delega, disporsi, come avvenuto nel caso
all'esame,  la  delegificazione  di una materia e la previsione di un
regolamento   autorizzato   a  sostituire  ed  abrogare  la  relativa
normazione  di  rango  primario,  senza  porsi  in  contrasto  con la
disciplina  delle fonti normative contenuta negli artt. 70 e 76 della
Costituzione;
        b)  con  decreto legislativo non puo' prevedersi l'emanazione
di un regolamento governativo per la disciplina di materie rientranti
nelle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto
ordinario,  senza violare la legge di delega, che cio' non autorizza,
e gli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.
    Al  riguardo, la sezione, in base all'assetto normativo esistente
al   momento   della  emanazione  delle  sopraindicate  ordinanze  di
rimessione  alla  Corte costituzionale, ritiene innanzitutto di poter
confermare  i menzionati dubbi di legittimita' costituzionale nonche'
la  loro  rilevanza;  quindi,  aderendo  all'invito  di riesame della
rilevanza,  che  la Corte stessa e' solita rivolgere al giudice a quo
in   caso   di   ius  superveniens  passa  ad  esaminare  la  portata
dell'incidenza  della  norma, recata dall'art. 1, comma 4, la lettera
a)  della  legge  n. 340  del  24  novembre  2000, sulla questione di
costituzionalita'  sollevata  in  ordine  al  secondo  dei menzionati
regolamenti, concernente la disciplina delle procedure attinenti alla
composizione  ed  al  funzionamento delle Commissioni provinciali per
l'artigianato  nonche'  all'iscrizione, modificazione e cancellazione
all'albo  delle imprese artigiane. Osserva la sezione che l'anzidetta
norma  sopravvenuta,  disponendo che i regolamenti di delegificazione
nelle  materie elencate nell'art. 117 della Costituzione si applicano
soltanto   fino   al  momento  in  cui  la  regione  non  provveda  a
disciplinare  essa  stessa  la  materia,  si e' limitata unicamente a
porre  un  termine  finale  oltre il quale i regolamenti medesimi non
sono piu' applicabili.
    Ne'  puo' fondatamente sostenersi che detta norma - poiche' letta
in  positivo,  ne legittima l'applicazione fino ad un certo momento -
possa  costituire sanatoria dei regolamenti in questione: infatti, in
disparte  la circostanza che il relativo intento non risulta in alcun
modo  espresso,  lo  stesso,  ove  potesse essere dimostrato, sarebbe
comunque irrilevante ai fini del decidere, poiche' nel caso all'esame
il  regolamento e' in linea con le norme primarie sulle quali si basa
(art. 20  comma 2, legge n. 59/1997 e n. 96 del relativo allegato 1),
mentre  sono  queste  ultime a porsi in contrasto con la Costituzione
(art. 117)  in  quanto  in  una  materia  in cui le regioni a statuto
ordinario  vantano  una  potesta'  legislativa concorrente e lo Stato
puo' dettare soltanto i principi fondamentali con legge formale o con
atto  avente  forza  di  legge,  hanno autorizzato l'emanazione di un
regolamento  delegato  inteso alla disciplina della materia anche nei
suoi  principi  fondamentali:  e  cio'  in  contrasto  con la riserva
assoluta  di legge disposta con il predetto art. 117 che non consente
alla  legge  ordinaria  di  affidare  ad un regolamento governativo o
ministeriale  la  disciplina  di materie di competenza della potesta'
legislativa   regionale   (cfr.  Corte  cost.  sentenze  n. 482/1995,
n. 333/1995, n. 391/1991 e n. 204/1991).
    Pertanto,  la  sezione  e' dell'avviso che la novella legislativa
all'esame,  al  fine  di eliminare l'illegittimita' costituzionale di
che   trattasi,   avrebbe  dovuto  dettare  essa  stessa  i  principi
fondamentali della materia che difettano nella menzionata legge n. 59
del  1997,  anziche'  disporre  soltanto  in ordine al termine finale
dell'applicazione  del  regolamento in parola, limitatamente alla sua
normativa  di  dettagli,  secondo un'interpretazione che non ponga in
contrasto  con la Costituzione lo stesso ius superveniens, che invece
darebbe  luogo  anch'esso a dubbi di legittimita' costituzionale, ove
lo si intendesse riferito anche ai principi fondamentali.
    Il  rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Funzione pubblica, ha sostenuto la tesi secondo la quale le questioni
di  legittimita'  costituzionale potrebbero essere superate in virtu'
del  carattere "cedevole" di tutti e tre i regolamenti all'esame, nel
senso  che  la  normativa  dagli stessi recata dovra' cedere il posto
alle future leggi regionali.
    Tale  punto  di  vista  non  puo' essere condiviso, oltre che per
tutto  quanto  dianzi  argomentato,  per la considerazione che, se in
punto  di  fatto  le  questioni  di  cui  trattasi  potrebbero vedere
notevolmente  ridimensionata la loro pratica rilevanza, essendo forse
destinate  a  risolversi  con  l'entrata  in vigore delle leggi delle
regioni,  in  punto  di  diritto,  la  rilevanza,  ai  fini  che  qui
interessano,  non  puo' ritenersi venuta meno in relazione al periodo
di  tempo piu' o meno lungo durante il quale potranno protrarsi tutte
le suddette illegittimita' costituzionali.
    Passando  a  considerare il d.P.R. 21 dicembre 1998, con il quale
e'  stata posta la disciplina in materia di formazione professionale,
non   hanno   maggiore   pregio,   rispetto   a   quelle  svolte  dal
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio,  le considerazioni
espresse   dal  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  secondo  cui  il  regolamento  sulla formazione
professionale,  inteso all'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni  comunitarie,  esplicherebbe  funzioni  di coordinamento
fissando  criteri di carattere generale e sarebbe ispirato a principi
di   leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni;  infatti,  queste
argomentazioni,  compresa  la  piu' o meno formale acquiescenza delle
regioni   ai   regolamenti   in   discorso,  presentano  una  valenza
esclusivamente  pratica,  a  nulla servendo quanto alla soluzione del
problema  relativo  alla  permanenza  della rilevanza delle sollevate
questioni   di  legittimita'  costituzionale,  che  e'  di  carattere
esclusivamente giuridico.
    Infine,  in  ordine al regolamento recante le disposizioni per la
semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle
modalita'  di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo,
le  ragioni  sostanziali,  che militano a favore della sua temporanea
applicazione,  rilevando solo sul piano dell'opportunita' e non anche
su quello giuridico.
    Ritiene,  pertanto, la sezione che permanga la rilevanza di tutte
le  norme  primarie gia' sospettate di illegittimita' costituzionale,
in  quanto  le  stesse si pongono tuttora come pregiudiziali rispetto
all'esame dei tre regolamenti di cui trattasi.
                              P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1,  e  l'art.  23  della legge
11 marzo  1953,  n. 87,  dichiara la permanenza della rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale:
        1)  in  relazione  al  regolamento  in  materia di formazione
professionale:
          a)  dell'art.  17,  primo  e  secondo comma, della legge 24
giugno  1997,  n. 196,  per  violazione  degli  artt. 117 e 119 della
Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera d);
          b)  dell'art.  9, commi 3, 3-bis, e 4, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236,  per  violazione  degli  artt. 117 e 199 della
Costituzione;
          c)  degli artt. 7 e 142, primo comma, lettere c), e) ed f),
secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
per  violazione  dell'art.  76  della  Costituzione in relazione alla
mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla "formazione continua"
menzionata  nella  lettera  f),  a condizione che venga dichiarata la
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9, commi 3, 3-bis e 4, del
d.l. n. 148 del 1993);
        2)  con riferimento al regolamento concernente le Commissioni
provinciali  per  l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane:  dell'art.  20,  comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(nel testo sostituito dell'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999,
n. 50),  nonche'  del  n. 96  del relativo allegato 1, per violazione
dell'art. 117 della Costituzione;
        3)   in   ordine   al   regolamento   attinente   al  settore
vitivinicolo:   dell'art.   14,  comma  3,  del  decreto  legislativo
30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118,
comma 1, della Costituzione.
    Ordina  alla  segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria
della Corte costituzionale;
    Ordina   alla  segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche' di
comunicarla  ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
        Roma, addi' 19 aprile 2001.
                       Il Presidente: Delfini
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