N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 1999- 18 giugno 2001

Ordinanza   emessa   il  27  settembre  1999  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  18  giugno  2001)  dalla  Commissione  tributaria
regionale  di  Venezia  sui  ricorso  propostoda  Agosti Paolo contro
Ufficio del registro di Schio

Imposte  e  tasse  -  Imposta  straordinaria  su particolari beni per
  l'anno  1992 - Possessori di motocicli di potenza fiscale superiore
  a  sei  cavalli  - Assoggettamento a sopratassa (rispettivamente di
  lire  seicentomila  e  di  due volte il tributo non corrisposto) in
  caso  di  omessa  presentazione  della dichiarazione e di mancato o
  insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti - Dedotta
  violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati.
- D.L.  19  settembre  1992,  n. 384 (convertito in legge 14 novembre
  1992, n. 438), art. 8, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53.
(GU n.33 del 29-8-2001 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  r.g.  appelli
133/1998  depositato  il  15  gennaio  1998,  avverso  la sentenza 22
gennaio  1996,  emessa  dalla  Commissione  tributaria provinciale di
Vicenza, da: Agosti Paolo,residente a Torrebelvicino (Vicenza) in via
Borgofuro, 21/A.
    Controparti:  registro  di Schio; atti impugnati: avv. di accert.
n. PV. 96000022, registro, beni di lusso.

                              F a t t o

    Il  sig.  Agosti  Paolo  di  Pievebelvicino ha ricorso in appello
contro  la  sentenza  della  commissione  tributaria  di  1o grado di
Vicenza n. 22/1996 dep. 2 novembre 1996, con la quale veniva respinto
il   suo   ricorso  control'avviso  di  accertamento  beni  di  lusso
dell'ufficio del registro di Schio, con la motivazione "il gravame e'
infondato, trattandosi di un tributo straordinario previsto per legge
(art. 8 legge n. 438/1992)".
    L'Agosti  chiede  che la commissione regionale, in considerazione
del  fatto  che  il  bene  tassato  e'  relativo  ad  un motociclo di
cilindrata 650 con potenza di 9 cv., gia' tassato da altre imposte, e
che  non  produce reddito (Corte cost. n. 201/1975 ade 72/79) perche'
la capacita' del contribuente e' rilevata dalla attitudine del bene a
produrre  reddito  economico  e  non  dal  reddito  che  ne ricava il
possessore, dalla produttivita' e non dal prodotto reale, dichiari :
        1)  l'illegittimita'  e l'incostituzionalita' della legge sui
beni di lusso, art. 8 del d.l. n. 384;
        2)  l'incostituzionalita'  della  norma  relativa al comma 7,
d.l. n. 384/1992 relativo alle sopratasse;
        3) l'inefficacia e l'applicazione dell'avviso di accertamento
in forza del d.l. n. 449 del 30 settembre 1996 poi legge n. 662/1996;
        4)  nullo  l'avviso  di accertamento n. 96000022 dell'ufficio
del  registro  di  Schio  in  quanto non applicabile in base al comma
1-a/bis dell'art. 8, legge n. 438/1992.
    L'ufficio  del  registro  di  Schio  controdeduce  osservando che
l'art.  8  della  legge  n. 438/1992  prevede  che  siano soggette al
pagamento   dell'imposta,  relativamente  ai  motocicli,  le  persone
fisiche  che  al momento del decretofossero proprietarie di motocicli
di potenza fiscale superiore ai 6 cv. L'Agosti nel suo ricorso chiede
che  lacommissione  tributaria  regionale ritenga nullo l'atto emesso
dall'ufficio  in  quanto  la  legge  14  novembre  1992,  n. 438, che
converte  il  d.l.  19  settembre 1992, n. 348, e' incostituzionale e
discriminante.

                      Svolgimento del processo

    Questa  commissione  regionale,  all'udienza  del 14 giugno 1999,
ritenuto  che  l'appellante  ripropone  in  termini non compiutamente
tecnici,  una eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8,
commi  7  e 8, della legge n. 438/1992, in relazione agli articoli 3,
53  della  Costituzione,  ha  disposto il rinvio al 27 settembre 1999
affinche'    l'appellante   producesse   le   memorie   illustrative,
depositandole  in  segreteria  entro  il  15  luglio 1999, concedendo
all'ufficio termine fino al 16 settembre 1999 per la replica.

                             Motivazioni

    L'Agosti,  ottemperando  alla  richiesta  della  commissione,  ha
depositato  il  13  luglio  1999 una memoria con la quale dichiara di
impugnare  il  d.l.  n. 384, convertito in legge n. 438 - 14 novembre
1992  che,  all'art.  8,  prevede  "tributo  straordinario su beni di
lusso" - perche' anticostituzionale.
    Secondo l'Agosti questa legge che si propone fini generali, quale
quello   di  coprire  il  disavanzo  pubblico  di  generale  esigenza
economica,  va  a  colpire  un  particolare utente, in un particolare
periodo  di  tempo.  Infatti l'art. 8, comma 1, di cui sopra, lettera
a/bis,  fa  riferimento  a motocicli di potenza superiore a 6 cv. Per
tali   motocicli,   devono   pagare   solo  coloro  che,  al  momento
dell'entrata  in  vigore  del decreto-legge n. 384/1992 convertito in
legge  n. 438/1992,  quindi  il  16  settembre  1992 sono iscritti al
P.R.A.,  definendo  cosi' la categoria del contribuente ecollocandola
in  una  fascia  temporale  di 20 mesi e mezzo, cioe' dal 31 dicembre
1990 al 16 settembre 1992.
    Pertanto la legge sarebbe anticostituzionale con riferimento agli
articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.
    Questa   commissione  ritiene  non  manifestamente  infondata  il
rilievo  proposto  dall'Agosti:  in  effetti si ravvisano nell'art. 8
della  legge n. 438/1992 (che converte in legge il d.l. n. 348/1992),
nella parte in cui impone la sopratassa rispettivamente di L. 600.000
e   di   due   volte   il   tributo   non   corrisposto   profili  di
incostituzionalita'  con  riferimento  agli  articoli 2, 3 e 53 della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Cosi' provvede:
        solleva   la   questione   di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  8,  commi  7 e 8, della legge n. 438/1992 (conversione del
d.l.  n. 348/1992)  ai sensi degli articoli 1, legge costituzionale 9
febbraio  1948,  n. I, 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87,
per violazione degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione;
        dispone,  a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo
1953,   n. 87,   l'immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
        Venezia, addi' 27 settembre 1999
                   Il Presidente: Dal Col Colladon
                                             Il relatore: De Vivo
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