N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  7  marzo  2001  dal  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio sul ricorso proposto da Caserta Raffaele contro
il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologia ed altra

Universita'  -  Giudizi di idoneita' a professore associato, ai sensi
  del  d.P.R.  n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessicon riserva, per
  effetto   di   ordinanze   di   giudici  amministrativi  sospensive
  dell'efficacia  di  atti preclusivi della partecipazione ai giudizi
  stessi  -  Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati
  idonei  Inquadramento  dei  medici interni universitari con compiti
  assistenziali  nominati  in  base  a  pubblico  concorso  - Mancata
  previsione  - Disparita' di trattamento di categorie omogenee anche
  secondo  la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent.
  n. 89/1986).
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.33 del 29-8-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16076/00 reg.
gen.,   proposto   da   Caserta   Raffaele,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Gherardo  Marone  ed  elettivamente  domiciliato  presso il
medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, e l'Universita'
degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
legge  domiciliati  presso  la  medesima  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;  per  l'annullamento  del provvedimento ministeriale 19 luglio
2000,  n. 1971, con cui e' stata respinta la domanda di inquadramento
quale   professore   associato   avanzata  dal  ricorrente  ai  sensi
dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate e la successiva memoria difensiva;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  7  marzo  2001  data  per  letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri  e uditi i difensori
delle parti indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato  il  12 settembre 2000 il dott. Raffaele
Caserta,  medico  interno  universitario  con  compiti  assistenziali
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico  II" dal 1
ottobre  1973 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in
base  alla  sentenza  n. 89  del  1986  della Corte costituzionale di
essere  ammesso  a  partecipare  alla  seconda tornata dei giudizi di
idoneita'  a  professore  associato,  ha  esposto  di  aver impugnato
davanti  al  Tribunale  amministrativo regionale il diniego opposto a
tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il
relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza
e'  stata  riformata in appello. Intervenuta la legge19 ottobre 1999,
n. 370,  che  all'art. 8,  comma  7,  pone una norma di sanatoria per
coloro  che  abbiano  superato  i  giudizi  di idoneita' a seguito di
ordinanze   di   sospensione   dell'efficacia   di   atti  preclusivi
all'ammissione,  ma  solo  nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha
avanzato  domanda  di  inquadramento  quale professore associato che,
pero',  e'  stata  respinta  con  l'impugnato provvedimento 19 luglio
2000, n. 1971, del MURST.
    A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:
        1.  -  Incompetenza.  Violazione  dell'art. 6  della  legge 9
maggio 1998, n. 168.
    Stante   la   piena   autonomia  didattica  e  scientifica  delle
universita',  i  provvedimenti in tema di inquadramento devono essere
da queste adottate e non dal Ministro.
        2.    -    Violazione    del    principio    di   eguaglianza
costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.
    Con  l'indicata  sentenza  n. 89 del 1986 la Corte costituzionale
aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R.  11 luglio  1980,  n. 382,  per  violazione dell'art. 3 Cost.,
nella  parte  in  cui  tra  le  qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneita'  per  professore  associato non contemplano gli aiuti e gli
assistenti  dei  policlinici  universitari,  cioe'  i medici interni,
assunti  per  concorso e che abbiano svolto per un triennio attivita'
didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si
comprende  perche'  a tale categoria di personale non sia applicabile
la  sanatoria.  Ove  la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa
deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della
Corte  costituzionale, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa
la diversita' di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi
i medesimi requisiti.
    Il   MURST   si   e'   costituito   in   giudizio  ed  ha  svolto
controdeduzioni.  In  particolare,  quanto al primo motivo ha esposto
che  lo  stesso  dott.  Caserta  ha rivolto la denegata richiesta non
all'Universita',  ma  al Ministero che si e' limitato a precisare che
la  legge  n. 370  del  1999  riguarda  solo la categoria dei tecnici
laureati.   Quanto  alla  pretesa  incostituzionalita'  della  norma,
premesso  che  la  stessa  prevede trattamenti diversi nella medesima
categoria   dei   tecnici  laureati,  ha  sostenuto  che  l'efficacia
retroattiva  della sentenza n. 89/1986 della Corte costituzionale, di
tipo  additivo,  trova un limite negli effetti che la norma incisa ha
gia'  irrevocabilmente  prodotto, sicche' legittimamente - come nella
specie riconosciuto dalla decisione del Consiglio di Stato di riforma
della  pronuncia  favorevole  di primo grado - coloro che a suo tempo
non  impugnarono  il  bando o il provvedimento di esclusione non sono
stati  ammessi  ai  giudizi sebbene in possesso degli altri requisiti
richiesti   dall'indicata   sentenza.  Ha  percio'  concluso  per  la
reiezione del gravame.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione, previa trattazione orale.

                            D i r i t t o

    La legge 19 ottobre 1999, n. 370 (recante disposizioni in materia
di  universita'  e  di  ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce
all'art. 8, comma 7, che "e' legittimamente conseguita l'idoneita' di
cui  agli  articoli  50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di
cui  all'art. 1,  comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio
1999,  n. 4,  anche  se  non  in  servizio  al 1 agosto 1980 i quali,
ammessi  con  riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di
sospensione  dell'efficacia  di  atti preclusivi alla partecipazione,
emessi  dai  competenti organi della giurisdizione amministrativa, li
abbiano superati".
    I  citati articoli 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono,
in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda
nel  ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi
in  tre  tornate,  di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50
contempla  al  n. 3,  tra  gli  altri,  "i  tecnici laureati (...) in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
inquadrati  nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80
abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'  didattica  e  scientifica,
quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni edite, documentate da atti
della  facolta'  risalenti  al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime" ed attestate dal preside.
    L'art. 9  della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per
quanto  qui  rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che
l'indicazione  di  coloro  che  possono  essere inquadrati a domanda,
previo  giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e'
tassativa  e  non  consente  assimilazione  o  equiparazione di altre
categorie".
    Infine,  il  richiamato  art. 1,  comma 10, ultimo periodo, della
legge  14  gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai "tecnici laureati in
possesso   dei   requisiti  previsti  dall'art. 50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati
successivamente al 1 agosto 1980".
    Nella  specie,  con  il  provvedimento  in  data  19 luglio 2000,
impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente
alla  richiesta  avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott.
Raffaele  Caserta,  di  riconoscimento  dell'idoneita'  a  professore
associato  da  lui  conseguita  in  qualita'  di  M.I.U.C.A. - medico
interno  universitario  con  compiti  assistenziali  -  vincitore  di
concorso,  a  seguito  di ammissione con riserva al relativo giudizio
disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente,
il  MURST  ha  ritenuto  di non poter soddisfare la richiesta poiche'
l'art. 8,  comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi
previsti alla categoria dei tecnici laureati.
    Cio'  posto,  in  primo  luogo  va  disatteso  il primo motivo di
gravame,   con   cui   si   deduce   l'incompetenza   del  Ministero,
sostenendosi,  in  relazione  all'autonomia  didattica  e scientifica
delle  universita',  che  a che queste soltanto competa l'adozione di
siffatto  provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al
Ministero,  non  gia'  all'universita' di appartenenza, che lo stesso
ricorrente   ha   rivolto   la  propria  istanza,  peraltro  di  mero
"riconoscimento"  della  conseguita idoneita' a professore associato,
sicche'  il  Ministero  non  ha  fatto altro che corrispondere a tale
istanza.
    Nel  merito,  le surriportate ragioni giustificatrici del diniego
si  rivelano  esenti  dalle  censure  esposte  nella  prima parte del
secondo  -  ed  ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la
norma  di  sanatoria,  ancorche' di stretta interpretazione, consente
l'inquadramento  dei  M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso;
cio'  perche'  l'art. 50  del  d.P.R.  n. 382  del 1980 e' gia' stato
oggetto   della   pronunzia  additiva  n. 89  del  1986  della  Corte
costituzionale,  con  la  quale,  appunto,  ne  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art. 3 Cost.,
nella  parte  in  cui  non  comprende  tale  categoria  tra quelle da
ammettere al giudizio di idoneita'.
    Invero,  la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370
del  1999  ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati,
cioe'  ad  una  soltanto  di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del
d.P.R.  n. 382 del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega 21
febbraio  1980,  n. 28,  - sia pure per come da leggersi in relazione
alla  sentenza  ricordata  appena  sopra;  e, trattandosi di norma di
natura  eccezionale  e  derogatoria agli ordinari principi in tema di
accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad
altre  non  contemplate  categorie,  come del resto ammette lo stesso
ricorrente.
    Nella  seconda,  subordinata  parte  del  detto secondo motivo di
gravame  il  dott.  Caserta sospetta di illegittimita' costituzionale
l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia
per  le  medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza
fu  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 50 del d.P.R.
n. 382 del 1980.
    Parte resistente oppone, al riguardo, che l'efficacia retroattiva
della menzionata sentenza additiva trova un limite negli effetti gia'
prodotti, sicche' legittimamente - come ritenuto per l'istante con la
decisione  di  riforma  in appello della pronunzia di primo grado sul
suo  originario  ricorso  - non furono ammessi ai giudizi coloro che,
ancorche'   in   possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  medesima
sentenza,  a suo tempo non impugnarono il bando o il provvedimento di
esclusione.
    In  proposito  il  collegio osserva che, sia pure in relazione ai
soli  tecnici  laureati,  il sopravvenuto art. 8, comma 7, in parola,
conferisce  efficacia  attuale  al  fatto, considerato esclusivamente
nella   sua   realta'  storica,  del  superamento  a  seguito  di  un
provvedimento  cautelare  del  giudizio da parte dell'interessato, il
quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneita' al conseguimento
dell'inquadramento   nel   ruolo  dei  professori  associati.  Tanto,
peraltro,  secondo  le  ordinarie  regole  di  irretroattivita' della
legge.  Ne  consegue  che, ai fini qui in esame, non hanno rilievo le
vicende  pregresse,  ed  in  particolare  la circostanza, indicata da
controparte,  che  ha  condotto  alla  riforma  della  pronuncia  del
Tribunale amministrativo regionale Campania favorevole all'istante.
    Circa  il merito, la sollevata questione e' certamente rilevante,
stanti  le  conclusioni  negative precedentemente raggiunte in ordine
alle  altre  censure  avanzate  col  ricorso,  tanto  che l'esito del
giudizio    resta    condizionato   dalla   pronuncia   della   Corte
costituzionale   sulla   disposizione   in   argomento,   di  cui  il
provvedimento impugnato e' applicativo.
    La   medesima  questione  appare,  altresi',  non  manifestamente
infondata.
    Invero,  il  collegio  ritiene  che  il ripetuto art. 8, comma 7,
della  legge  n. 370  del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  sotto  il  profilo  della  violazione  del principio di
uguaglianza  e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura
di  includere  tra  i destinatari del beneficio ivi previsto i medici
interni  universitari  nominati  per concorso pubblico - quale, giova
ribadire,  e'  il  ricorrente  -  come  gia'  ritenuto  col ricordato
precedente  4  - 14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in
ordine  agli  articoli 5,  terzo  comma,  n. 3  della legge-delega 21
febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
    In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta
con  sentenza  12  -  19  dicembre  1990,  n. 551,  in relazione alla
situazione  dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali
in  possesso  di  libera  docenza,  con  la pronunzia a cui si fa qui
riferimento  la  stessa  Corte  ha  dichiarato  fondata la censura di
incostituzionalita'  sollevata in quella sede, osservando che "appare
chiaro  che  nella  presenza  delle  circostanze  del superamento del
concorso  e  dello  svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del
triennio  di  attivita'  scientifica  e  didattica,  l'esclusione dal
giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta
priva  di  qualsiasi  razionalita'  e  determina,  se raffrontata con
quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di
una  categoria,  rispetto  alla  quale  ricorrono - quanto meno - gli
stessi  requisiti  che  condussero  ad  attribuire  il beneficio alla
categoria di comparazione".
    Tali  considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di
cui  ora  si  discute,  in relazione alla quale, quindi, va ravvisato
analogo,   ingiustificato  diverso  trattamento  tra  le  stesse  due
categorie  dei  medici  interni  nominati per concorso pubblico e dei
tecnici laureati.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione delgiudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999,
n. 370,  nella  parte  in  cui  non  contempla, tra i destinatari del
beneficio  ivi  previsto,  i  medici interni universitari con compiti
assistenziali nominati in base apubblico concorso.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.
                        Il Presidente: Cossu
                                              L'estensore: Dell'Utri
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