N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2001
Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Caserta Raffaele contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia ed altra Universita' - Giudizi di idoneita' a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessicon riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparita' di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986). - Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7. - Costituzione, art. 3.(GU n.33 del 29-8-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16076/00 reg. gen., proposto da Caserta Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano); Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del provvedimento ministeriale 19 luglio 2000, n. 1971, con cui e' stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e la successiva memoria difensiva; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 12 settembre 2000 il dott. Raffaele Caserta, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" dal 1 ottobre 1973 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza e' stata riformata in appello. Intervenuta la legge19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneita' a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, pero', e' stata respinta con l'impugnato provvedimento 19 luglio 2000, n. 1971, del MURST. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto: 1. - Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998, n. 168. Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle universita', i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottate e non dal Ministro. 2. - Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia. Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioe' i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende perche' a tale categoria di personale non sia applicabile la sanatoria. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della Corte costituzionale, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa la diversita' di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti. Il MURST si e' costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni. In particolare, quanto al primo motivo ha esposto che lo stesso dott. Caserta ha rivolto la denegata richiesta non all'Universita', ma al Ministero che si e' limitato a precisare che la legge n. 370 del 1999 riguarda solo la categoria dei tecnici laureati. Quanto alla pretesa incostituzionalita' della norma, premesso che la stessa prevede trattamenti diversi nella medesima categoria dei tecnici laureati, ha sostenuto che l'efficacia retroattiva della sentenza n. 89/1986 della Corte costituzionale, di tipo additivo, trova un limite negli effetti che la norma incisa ha gia' irrevocabilmente prodotto, sicche' legittimamente - come nella specie riconosciuto dalla decisione del Consiglio di Stato di riforma della pronuncia favorevole di primo grado - coloro che a suo tempo non impugnarono il bando o il provvedimento di esclusione non sono stati ammessi ai giudizi sebbene in possesso degli altri requisiti richiesti dall'indicata sentenza. Ha percio' concluso per la reiezione del gravame. All'odierna udienza pubblica la causa e' stata posta in decisione, previa trattazione orale. D i r i t t o La legge 19 ottobre 1999, n. 370 (recante disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che "e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1 agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati". I citati articoli 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, "i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime" ed attestate dal preside. L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie". Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1 agosto 1980". Nella specie, con il provvedimento in data 19 luglio 2000, impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Raffaele Caserta, di riconoscimento dell'idoneita' a professore associato da lui conseguita in qualita' di M.I.U.C.A. - medico interno universitario con compiti assistenziali - vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente, il MURST ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiche' l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati. Cio' posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle universita', che a che queste soltanto competa l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al Ministero, non gia' all'universita' di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero "riconoscimento" della conseguita idoneita' a professore associato, sicche' il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza. Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo - ed ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorche' di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; cio' perche' l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 e' gia' stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, ne e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio di idoneita'. Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioe' ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, - sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente. Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Caserta sospetta di illegittimita' costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980. Parte resistente oppone, al riguardo, che l'efficacia retroattiva della menzionata sentenza additiva trova un limite negli effetti gia' prodotti, sicche' legittimamente - come ritenuto per l'istante con la decisione di riforma in appello della pronunzia di primo grado sul suo originario ricorso - non furono ammessi ai giudizi coloro che, ancorche' in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima sentenza, a suo tempo non impugnarono il bando o il provvedimento di esclusione. In proposito il collegio osserva che, sia pure in relazione ai soli tecnici laureati, il sopravvenuto art. 8, comma 7, in parola, conferisce efficacia attuale al fatto, considerato esclusivamente nella sua realta' storica, del superamento a seguito di un provvedimento cautelare del giudizio da parte dell'interessato, il quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneita' al conseguimento dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Tanto, peraltro, secondo le ordinarie regole di irretroattivita' della legge. Ne consegue che, ai fini qui in esame, non hanno rilievo le vicende pregresse, ed in particolare la circostanza, indicata da controparte, che ha condotto alla riforma della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale Campania favorevole all'istante. Circa il merito, la sollevata questione e' certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato e' applicativo. La medesima questione appare, altresi', non manifestamente infondata. Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico - quale, giova ribadire, e' il ricorrente - come gia' ritenuto col ricordato precedente 4 - 14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli articoli 5, terzo comma, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalita' sollevata in quella sede, osservando che "appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attivita' scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalita' e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono - quanto meno - gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione". Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati. Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione delgiudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base apubblico concorso. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001. Il Presidente: Cossu L'estensore: Dell'Utri 01C0828