N. 599 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2000- 25 giugno 2001

Ordinanza   emessa   l'11   ottobre   2000   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  25  giugno  2001)  dal  tribunale  di  Biella nel
procedimento penale a carico di Rovetto Giovanni Battista ed altra

Processo  penale  -  Incompatibilita'  del  giudice  - Dibattimento -
  Giudice  che  abbia  rigettato  la richiesta di giudizio abbreviato
  subordinata   ad   integrazione  probatoria  -  Incompatibilita'  a
  partecipare   al  giudizio  -  Mancataprevisione  -  Disparita'  di
  trattamento  rispetto  alla  ipotesi  della  incompatibilita'  alla
  funzione  di  giudizio delgiudice che abbia respinto una istanza di
  applicazione   della  pena  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  -
  Violazione  del  principio  secondo cui ogni processo si svolge nel
  contraddittorio  delle  parti,  in condizioni di parita', davanti a
  giudice terzo e imparziale.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.33 del 29-8-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel processo n. 771/00 GR Trib. e
n. 527/1997 RGNR contro: Rovetto Giovanni Battista e Stratta Renza.
    Letti  gli  atti  del procedimento ai sensi dell'art. 23 legge 11
marzo   1953   n. 87,   in  ordine  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 34  comma  2  c.p.p.  sollevata  d'ufficio
all'udienza 11 ottobre 2000;

                           P r e m e s s o

    Che   all'udienza   11  ottobre  2000,  prima  dell'apertura  del
dibattimento  relativo  a procedimento "a citazione diretta" pendente
davanti  al  giudice  monocratico,  la  difesa  di  Rovetto  Giovanni
Battista e Stratta Renza avanzava, ai sensi degli artt. 438 comma 5 e
555  comma 2 c.p.p., istanza di giudizio abbreviato condizionata alla
disposizione, da parte del giudice, di una nuova perizia contabile in
ordine ai rapporti di debito/credito intercorsi tra gli imputati e le
pp.oo.   (costituitesi   parti  civili)  Berghino  Fulvio  e  Adriana
(rapporti assunti come usurari dall'imputazione ascritta ai due);
    Che il giudice, acquisiti ed esaminati gli atti del fascicolo del
p.m. ai fini delle necessarie valutazioni di cui all'art. 438 comma 5
c.p.p.,  ritenendo  la predetta richiesta di integrazione istruttoria
non  necessaria  ai  fini della decisione (in realta' gia' pienamente
possibile  sulla  base  degli atti del fascicolo del p.m.) e pertanto
incompatibile  con  le  finalita' di economia processuale proprie del
rito richiesto, doveva rigettare in toto, ex art. 438 comma 5 c.p.p.,
la  richiesta  di  abbreviato  e disporre procedersi a giudizio nelle
forme ordinarie;
    Che,   a   seguito   di  quanto  sopra,  si  poneva  il  problema
dell'eventuale incompatibilita' del predetto giudice a partecipare al
giudizio  e  conseguentemente  veniva sollevata d'ufficio (ex comma 3
art. 23  legge  n. 87/1953)  la  presente  questione  di legittimita'
costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p.;
    Rilevato  che appare opportuno sottoporre al giudizio della Corte
costituzionale  la  suddetta questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 34  comma  2 c.p.p., come sopra sollevata, per contrarieta'
agli  artt.  3,  24  e 111 della Costituzione italiana, non apparendo
tale questione manifestamente infondata;

                            O s s e r v a

    La  posizione  del  giudice del dibattimento che, a seguito delle
valutazioni  di  cui  all'art. 438  comma 5 c.p.p. e pertanto dopo il
necessario  esame  degli  atti  del  fascicolo  del  p.m., rigetti la
richiesta  di  giudizio abbreviato "subordinata" a nuove acquisizioni
probatorie,  appare  del  tutto  analoga  a  quella  del  giudice del
dibattimento  che  rigetti  un'istanza  di applicazione pena: di tale
ultimo  giudice  la Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992
n. 186,   ha  gia'  stabilito  l'incompatibilita'  a  partecipare  al
relativo  giudizio.  Le  due  suddette  posizioni  appaiono del tutto
analoghe  perche'  in  entrambi  i  casi  il  giudice investito della
richiesta di rito speciale deve, appunto, procedere approfonditamente
ad  esame  e  valutazione  degli atti del fascicolo del p.m.: nell'un
caso  -  rito  abbreviato  condizionato  -  al fine di valutare se la
richiesta  integrazione  istruttoria  sia  o  meno necessaria ai fini
della decisione e sia o meno compatibile con le finalita' di economia
processuale  proprie  del  rito  richiesto  (il  giudice  deve quindi
valutare,  di  fatto,  se  gli atti del fascicolo del p.m. consentano
gia'   di  pervenire  compiutamente  alla  decisione);  nell'altro  -
patteggiamento - ai fini delle valutazioni di cui all'art. 444 c.p.p.
nonche'  della  congruita'  della  pena  richiesta.  Certo  e' che il
giudice,  in  entrambi  i  casi,  per  poter  compiere  le rispettive
superiori  valutazioni,  deve  finire inevitabilmente per entrare nel
merito del processo e quindi anche di tutti quegli atti del fascicolo
del  p.m.  non invece inseribili nel fascicolo per il dibattimento di
cui all'art. 431 c.p.p. Ma se analoghe appaiono le predette posizioni
del  giudice  dibattimentale  e'  evidente  che, ai sensi dell'art. 3
della  Costituzione  (venendo  peraltro in gioco diritti fondamentali
quali  il  diritto  di  difesa dell'imputato nel processo penale), le
stesse devono essere assoggettate ad analogo trattamento.
    Pare  d'alto  canto evidente che, se principio basilare del nuovo
codice  di rito (oggi anche costituzionalizzato all'art. 111 T.F.) e'
la  formazione  della  prova solo nel pubblico dibattimento davanti a
giudice terzo ed imparziale che non sia influenzato in alcuna maniera
(o  in  quella  minore possibile) dagli elementi gia' raccolti da una
delle  parti del processo (nella specie il p.m.), un sistema di norme
che  imponesse  al giudice di prima esaminare e valutare, nel merito,
tali elementi "di parte" e poi di partecipare ad un giudizio (cui, di
contro,  avrebbe  dovuto  giungere  scevro da "influenze" e possibili
condizionamenti),  si  porrebbe  in  contrasto  sia  con il ricordato
diritto fondamentale di difesa stabilito dall'art. 24 Cost. e sia con
la  nuova  formulazione dell'art. 111 Cost., laddove questo, al comma
2,  stabilisce  che  "il processo si svolge nel contraddittorio delle
parti,   in  condizioni  di  parita',  davanti  a  giudice  terzo  ed
imparziale".
    Pertanto,  venendo nella specie in considerazione l'art. 34 comma
2  c.p.p.  (che  prevede  i  casi  di  incompatibilita'  del  giudice
determinata  da  taluni atti compiuti nel corso del procedimento), la
questione  di legittimita' costituzionale di tale ultima norma appare
fondata,  in  relazione  ai  parametri  di cui agli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i
suddetti  casi  di  incompatibilita',  anche  quella  del giudice del
dibattimento,  che  abbia  rigettato  (ai sensi dell'art. 438 comma 5
c.p.p.)  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  ad una
integrazione probatoria, a partecipare al giudizio.
    Infine, sotto il profilo della rilevanza di fatto, la risoluzione
dei  dubbi  di  costituzionalita'  appare  essenziale,  in quanto non
prevedendo attualmente l'art. 34 comma 2 c.p.p. l'incompatibilita' di
cui sopra, il giudice (monocratico), che nella specie ha rigettato la
richiesta di rito abbreviato "condizionata", dovrebbe anche giudicare
nel successivo giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 34   comma  2  c.p.p.,  per
violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, nella
parte  in  cui tale norma non prevede, tra i casi di incompatibilita'
del  giudice determinata da atti compiuti nel corso del procedimento,
anche  quella  del  giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai
sensi   dell'art. 438  comma  5  c.p.p.)  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato  subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare
al giudizio;
    Ordina  conseguentemente  la  sospensione  del giudizio in corso,
disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata alle parti
(compreso  il  p.m.),  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e
comunica al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del
Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.
    Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
        Biella, addi' 11 ottobre 2000
                          Il giudice: Crupi
01C0833