N. 599 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2000- 25 giugno 2001
Ordinanza emessa l'11 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 giugno 2001) dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Rovetto Giovanni Battista ed altra Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Incompatibilita' a partecipare al giudizio - Mancataprevisione - Disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi della incompatibilita' alla funzione di giudizio delgiudice che abbia respinto una istanza di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.33 del 29-8-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel processo n. 771/00 GR Trib. e n. 527/1997 RGNR contro: Rovetto Giovanni Battista e Stratta Renza. Letti gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. sollevata d'ufficio all'udienza 11 ottobre 2000; P r e m e s s o Che all'udienza 11 ottobre 2000, prima dell'apertura del dibattimento relativo a procedimento "a citazione diretta" pendente davanti al giudice monocratico, la difesa di Rovetto Giovanni Battista e Stratta Renza avanzava, ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 555 comma 2 c.p.p., istanza di giudizio abbreviato condizionata alla disposizione, da parte del giudice, di una nuova perizia contabile in ordine ai rapporti di debito/credito intercorsi tra gli imputati e le pp.oo. (costituitesi parti civili) Berghino Fulvio e Adriana (rapporti assunti come usurari dall'imputazione ascritta ai due); Che il giudice, acquisiti ed esaminati gli atti del fascicolo del p.m. ai fini delle necessarie valutazioni di cui all'art. 438 comma 5 c.p.p., ritenendo la predetta richiesta di integrazione istruttoria non necessaria ai fini della decisione (in realta' gia' pienamente possibile sulla base degli atti del fascicolo del p.m.) e pertanto incompatibile con le finalita' di economia processuale proprie del rito richiesto, doveva rigettare in toto, ex art. 438 comma 5 c.p.p., la richiesta di abbreviato e disporre procedersi a giudizio nelle forme ordinarie; Che, a seguito di quanto sopra, si poneva il problema dell'eventuale incompatibilita' del predetto giudice a partecipare al giudizio e conseguentemente veniva sollevata d'ufficio (ex comma 3 art. 23 legge n. 87/1953) la presente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p.; Rilevato che appare opportuno sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., come sopra sollevata, per contrarieta' agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, non apparendo tale questione manifestamente infondata; O s s e r v a La posizione del giudice del dibattimento che, a seguito delle valutazioni di cui all'art. 438 comma 5 c.p.p. e pertanto dopo il necessario esame degli atti del fascicolo del p.m., rigetti la richiesta di giudizio abbreviato "subordinata" a nuove acquisizioni probatorie, appare del tutto analoga a quella del giudice del dibattimento che rigetti un'istanza di applicazione pena: di tale ultimo giudice la Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992 n. 186, ha gia' stabilito l'incompatibilita' a partecipare al relativo giudizio. Le due suddette posizioni appaiono del tutto analoghe perche' in entrambi i casi il giudice investito della richiesta di rito speciale deve, appunto, procedere approfonditamente ad esame e valutazione degli atti del fascicolo del p.m.: nell'un caso - rito abbreviato condizionato - al fine di valutare se la richiesta integrazione istruttoria sia o meno necessaria ai fini della decisione e sia o meno compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del rito richiesto (il giudice deve quindi valutare, di fatto, se gli atti del fascicolo del p.m. consentano gia' di pervenire compiutamente alla decisione); nell'altro - patteggiamento - ai fini delle valutazioni di cui all'art. 444 c.p.p. nonche' della congruita' della pena richiesta. Certo e' che il giudice, in entrambi i casi, per poter compiere le rispettive superiori valutazioni, deve finire inevitabilmente per entrare nel merito del processo e quindi anche di tutti quegli atti del fascicolo del p.m. non invece inseribili nel fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p. Ma se analoghe appaiono le predette posizioni del giudice dibattimentale e' evidente che, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione (venendo peraltro in gioco diritti fondamentali quali il diritto di difesa dell'imputato nel processo penale), le stesse devono essere assoggettate ad analogo trattamento. Pare d'alto canto evidente che, se principio basilare del nuovo codice di rito (oggi anche costituzionalizzato all'art. 111 T.F.) e' la formazione della prova solo nel pubblico dibattimento davanti a giudice terzo ed imparziale che non sia influenzato in alcuna maniera (o in quella minore possibile) dagli elementi gia' raccolti da una delle parti del processo (nella specie il p.m.), un sistema di norme che imponesse al giudice di prima esaminare e valutare, nel merito, tali elementi "di parte" e poi di partecipare ad un giudizio (cui, di contro, avrebbe dovuto giungere scevro da "influenze" e possibili condizionamenti), si porrebbe in contrasto sia con il ricordato diritto fondamentale di difesa stabilito dall'art. 24 Cost. e sia con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., laddove questo, al comma 2, stabilisce che "il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo ed imparziale". Pertanto, venendo nella specie in considerazione l'art. 34 comma 2 c.p.p. (che prevede i casi di incompatibilita' del giudice determinata da taluni atti compiuti nel corso del procedimento), la questione di legittimita' costituzionale di tale ultima norma appare fondata, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i suddetti casi di incompatibilita', anche quella del giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.) la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare al giudizio. Infine, sotto il profilo della rilevanza di fatto, la risoluzione dei dubbi di costituzionalita' appare essenziale, in quanto non prevedendo attualmente l'art. 34 comma 2 c.p.p. l'incompatibilita' di cui sopra, il giudice (monocratico), che nella specie ha rigettato la richiesta di rito abbreviato "condizionata", dovrebbe anche giudicare nel successivo giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i casi di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel corso del procedimento, anche quella del giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.) la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare al giudizio; Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti (compreso il p.m.), al Presidente del Consiglio dei ministri e comunica al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito. Biella, addi' 11 ottobre 2000 Il giudice: Crupi 01C0833