MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2001 

Modifiche   al   decreto  ministeriale  30  luglio  2001  concernente
l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001.
(GU n.206 del 5-9-2001)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio 2001 che disciplina le
modalita' di interruzione tecnica dell'attivita' di pesca;
  Ritenuto  opportuno, nelle more di operare la revisione delle linee
gestionali  delle attivita' di pesca, non discostarsi dagli indirizzi
finora  seguiti  in  materia  di  interruzione  tecnica  delle unita'
abilitate  alla  pesca  Mediterranea e delle unita' che esercitano la
pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio e nel Tirreno;
  Considerato  che  sussistono  le  motivazioni di ordine tecnico che
hanno,  anche  per  le annualita' precedenti, giustificato le diverse
modalita'  di  attuazione  dell'interruzione  tecnica  delle predette
unita',  particolarmente  per quanto attiene alla distanza dalle aree
di pesca del porto di armamento;
  Ravvisata  l'urgenza di dettare disposizioni che recepiscano quanto
in premessa citato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  7  del  decreto  ministeriale  30 luglio 2001 in premessa
citato, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "2.  Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi che
esercitano  la  pesca  dei  gamberi  di profondita' nello Ionio e nel
Tirreno,  in  deroga  alle prescrizioni di cui al precedente comma 1,
attuano  il fermo al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di
due giorni per ogni cinque di attivita'.
  3.   Al  fine  dell'osservanza  di  quanto  indicato  al  comma  2,
l'armatore  e'  tenuto  a  comunicare  alla  capitaneria  di porto di
iscrizione  la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca
ed a consegnare i relativi documenti di bordo".
    Roma, 10 agosto 2001
                                                Il Ministro: Alemanno