COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.206 del 5-9-2001)

    Il  comune  di  San  Giovanni  La Punta (provincia di Catania) ha
adottato  il  1o marzo  2001  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    I) di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  in applicazione del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:
      abitazione principale 4,5 per mille;
      immobili  diversi  dalle  abitazioni  principali o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale e alloggi non locati 7 per mille.
    II)  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuna di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    III)   di   stabilire   che  per  le  abitazioni  principali  dei
contribuenti  che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare
disagio economico sociale:
      anziani  (di  eta'  superiore  ai  65  anni  se  uomini di eta'
superiore ai 60 anni se donne) unici componenti il nucleo familiare e
che abbiano come reddito solo il minimo della pensione INPS;
      nucleo  familiare con reddito 0 (zero) in possesso di una unica
ed esclusiva abitazione ubicata nel territorio comunale;
    si applica l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
    (Omissis).