N. 613 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2001
Ordinanza emessa il 6 marzo 2001 dal giudice di pace di Rimini nel procedimento civile vertente tra Marinovici Grigore, in proprio e prefettura di Rimini Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Identita' di trattamento sanzionatorio in raffronto all'ipotesi di mancanza dei requisiti per la guida Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. - Costituzione, art. 3.(GU n.34 del 5-9-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che nel ricorso che precede era stata fissata udienza di comparizione, denegando la sospensione del provvedimento impugnato; Vista l'eccezione di incostituzionalita' dedotta dal ricorrente, che reitera l'istanza di sospensione; Preso atto che il rilievo di costituzionalita' e' diretto contro l'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive variazioni (art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507) con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13, c.d.s. ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza dato che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che non possiedono i requisiti per la guida dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti, ma hanno semplicemente omesso un atto formale di rinnovo; Considerato che pende presso la Corte cost. altro analogo procedimento sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro dott. Francesco Negliocchi con ordinanza del 1o agosto 2000;
P. Q. M. Visto l'art. 295 c.p.c. nonche' gli artt. 3, 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina: e' revocata la propria ordinanza 27 febbraio 2001; e' sospesa l'efficacia del presente procedimento per pregiudizialita' costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e del fascicolo delle parti alla Corte costituzionale di Roma, a cura della cancelleria; la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa; la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per l'occorrente. Rimini, addi' 6 marzo 2001 Il giudice di pace: Sorlini 01C0847