N. 613 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  6 marzo 2001 dal giudice di pace di Rimini nel
procedimento  civile  vertente  tra  Marinovici Grigore, in proprio e
prefettura di Rimini

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie  -  Fermo  amministrativo  del  veicolo  per  due mesi -
  Identita'  di trattamento sanzionatorio in raffronto all'ipotesi di
  mancanza  dei  requisiti  per  la guida Violazione del principio di
  uguaglianza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 126,
  comma  7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre
  1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Premesso che nel ricorso che precede era stata fissata udienza di
comparizione, denegando la sospensione del provvedimento impugnato;
    Vista  l'eccezione di incostituzionalita' dedotta dal ricorrente,
che reitera l'istanza di sospensione;
    Preso  atto che il rilievo di costituzionalita' e' diretto contro
l'art. 126,  comma  7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
variazioni  (art. 19,  comma  3, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507)
con  riferimento  alla  fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma
13,  c.d.s.  ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto
detta  norma  non  tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza
dato  che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che
non  possiedono  i requisiti per la guida dei veicoli, sia coloro che
hanno   il   documento  di  guida  e  tutti  i  requisiti,  ma  hanno
semplicemente omesso un atto formale di rinnovo;
    Considerato  che  pende  presso  la  Corte  cost.  altro  analogo
procedimento  sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace
di  Caldaro  dott. Francesco  Negliocchi  con ordinanza del 1o agosto
2000;
                              P. Q. M.
    Visto   l'art. 295   c.p.c.   nonche'   gli  artt. 3,  134  della
Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina:
        e' revocata la propria ordinanza 27 febbraio 2001; e' sospesa
l'efficacia    del   presente   procedimento   per   pregiudizialita'
costituzionale  con  immediata  trasmissione  di  copia autentica del
fascicolo   d'ufficio   e   del  fascicolo  delle  parti  alla  Corte
costituzionale di Roma, a cura della cancelleria;
        la  notificazione  del  presente  provvedimento  a cura della
cancelleria  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti
in causa;
        la  comunicazione  della  presente  ordinanza  a  cura  della
cancelleria  al  Presidente  della  Camera  dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Manda alla cancelleria per l'occorrente.
        Rimini, addi' 6 marzo 2001
                     Il giudice di pace: Sorlini
01C0847