CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 8 agosto 2001 

Accordo  tra  Governo,  regioni  e  le  province autonome di Trento e
Bolzano  recante  integrazioni  e  modifiche  agli accordi sanciti il
3 agosto  2000  (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio
atti 1210) in materia sanitaria.
(GU n.207 del 6-9-2001)

               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
           TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       DI TRENTO E DI BOLZANO
  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che affida a questa conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo decreto;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  conferenza,  governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  di  rispettive  competenze  per  svolgere  attivita'  di
interesse comune;
  Visto  l'accordo  del  22 marzo 2001 tra i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e le regioni
e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano in materia di spesa
sanitaria,  sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio
atti 1004);
  Visto  l'accordo  tra  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  della  sanita'  e  le  regioni e province
autonome  di  Trento e di Bolzano in materia, che integra il predetto
accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000;
  Vista la proposta di integrazioni e modifiche al richiamato accordo
trasmessa  il  3  agosto  u.s.  dal  Ministro  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto lo schema di accordo predisposto a seguito delle riunioni del
7 agosto u.s. e dell'8 agosto 2001, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze nonche', da ultimo, nel corso della seduta;
  Considerato  che,  nell'odierna  seduta, i presidenti delle regioni
hanno  reso  alcune dichiarazioni a verbale e presentato un documento
relativo alle misure di contenimento per la spesa farmaceutica;
  Considerato  altresi'  che,  nel  corso  della  medesima seduta, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze ha dichiarato di condividere
sia  le  dichiarazioni  a  verbale  avanzate  dalle  regioni  che  le
richieste avanzate in materia di spesa farmaceutica;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
richiamato decreto legislativo;
Sancisce  il  seguente  accordo  tra  Governo,  regioni  e  provincie
autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
  Considerato  che  si  e'  verificata  una costante sottostima delle
risorse  pubbliche  destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale,  con  una  crescita  della spesa sanitaria superiore al 7%
annuo  e  altresi'  che, nell'anno 2001, e' proseguita la persistente
divaricazione  tra  costi previsti per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie  con  oneri  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale e
l'effettiva  spesa,  con  conseguente  superamento dei limiti fissati
nell'accordo  del  3  agosto  2000  tra  Stato,  regioni  e  province
autonome;
  Considerata   inoltre   la   persistente   incertezza   riguardante
l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza e la necessita'
che gli stessi vengano quanto prima definiti;
  Considerata   la  necessita'  di  definire  un  quadro  stabile  di
evoluzione  delle  risorse  pubbliche  destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,  che,  tenendo  conto  degli  impegni
assunti   con   il  patto  di  stabilita'  e  crescita,  consenta  di
migliorarne l'efficienza razionalizzando i costi;
                          Governo, regioni
             e province autonome di Trento e di Bolzano
convengono,  nel  rivedere l'accordo sancito il 3 agosto 2000, quanto
segue:
  Il  presente  accordo dirime definitivamente qualsiasi controversia
relativa  all'accordo  del  3  agosto 2000 per le responsabilita' del
Governo e delle regioni circa la congruita' delle risorse finanziarie
statali  relative  all'anno  2001, convenendo che eventuali ulteriori
eccedenze di spesa resteranno a carico dei bilanci regionali;
  Allo  scopo  di  rendere  realistica  l'entita'  dei  finanziamenti
statali,  eliminando  gli inconvenienti derivanti da sottostime delle
esigenze  finanziarie  e  conferire  stabilita' alla spesa in un arco
almeno   triennale,   nell'ambito  delle  compatibilita'  di  finanza
pubblica e nel quadro di un rinnovato patto di stabilita' interno, e'
incrementata  la  quantificazione  delle  risorse previste per l'anno
2001  a  chiusura  definitiva  tra  Governo  e  regioni della partita
finanziaria  e  sulla  base  del principio della corrispondenza delle
risorse alle responsabilita'. Le regioni, da parte loro, si impegnano
a  far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi
propri,  ai  sensi  del successivo punto 2. In ogni caso, adotteranno
tutte  le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione
del servizio, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse
disponibili;
  Secondo  quanto  sopra  convenuto,  si  intendono,  con il presente
accordo,  definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i
disavanzi del settore sanita' al 31 dicembre 2001;
  Con  successivo  accordo, da sancirsi in questa Conferenza, saranno
definiti  i  livelli  essenziali  di  assistenza prima che gli stessi
vengano  adottati  dal  Governo con un provvedimento formale entro il
30 novembre  2001,  d'intesa  con questa Conferenza, a stralcio delle
procedure  di  approvazione  del  Piano  sanitario nazionale previste
dalle norme vigenti in materia;
  Si  conviene  pertanto  che  la  validita' del presente accordo sia
subordinata  all'attuazione  di  quanto sopra convenuto relativamente
all'adozione del nuovi livelli essenziali di assistenza;
                          Governo, regioni
             e province autonome di Trento e di Bolzano
convengono, inoltre, quanto segue:
  1. Il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al
finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale per l'anno 2001 con
riferimento  ad  un livello di spesa pari a lire 138.000 miliardi, in
caso  di emersione di disavanzi rispetto alla nuova somma determinata
in  questa sede, le regioni, al verificarsi delle condizioni previste
dal  presente  accordo  assumono  a proprio carico la copertura degli
oneri  relativi,  facendo  ricorso  alle  misure di cui al successivo
punto  2,  ai  sensi  dell'art.  83, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  2.  L'incremento  delle  risorse  finanziarie a carico del bilancio
dello  Stato  avverra'  a  condizione che le regioni abbiano adottato
misure  di  anticipazione di verifica degli andamenti della spesa del
2001,  ai  sensi  dell'art.  83  della legge n. 388 del 2000, abbiano
aderito  alle  convenzioni  in  tema  di  acquisti di beni e servizi,
restando inteso che la spesa eccedente non potra' essere finanziata a
carico  dello  Stato, abbiano adempiuto agli obblighi informativi sul
monitoraggio  della spesa, si adeguino alle prescrizioni del patto di
stabilita'   interno,  abbiano  sottoscritto  l'impegno  a  mantenere
l'erogazione  delle  prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza,  si  impegnino  a mantenere la stabilita' della gestione,
applicando  direttamente  misure di contenimento della spesa stessa -
che  potranno  riguardare  l'introduzione  di  strumenti di controllo
della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori,
ovvero  l'applicazione  di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri
strumenti  fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente, nella misura
necessaria  a  coprire l'incremento di spesa - e abbiano fatto fronte
alla  quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, indicandone i
mezzi di copertura.
  3.  Scopo  della revisione dell'accordo del 3 agosto 2000 e' quello
di  definire regole compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica
e  con il patto di stabilita' e crescita sottoscritto in sede europea
per  la  determinazione  senza  sottostime  del  livello  della spesa
sanitaria  a  cui  concorre  lo  Stato:  a  tal fine, concordano che,
compatibilmente  con  le  condizioni  di  finanza  pubblica  e con il
miglioramento    qualitativo    e    quantitativo    del    servizio,
tendenzialmente  il rapporto tra finanziamento del Servizio sanitario
nazionale   e   PIL   debba   attestarsi,  entro  un  arco  temporale
ragionevole,  ad  un  valore  del  6  per  cento, comprese le entrate
proprie   quantificate   nella   misura   corrispondente  all'importo
considerato  per  la  determinazione  della  copertura del fabbisogno
finanziario del 2001.
  4.  Tenendo  conto  dell'esigenza  di dare stabilita' e certezza al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e della necessita' di
adeguare  il  finanziamento  del  medesimo servizio per il 2001 e gli
anni   successivi,  anche  in  considerazione  della  maggiore  spesa
realizzatasi  e  prevedibile  nei medesimi esercizi, come conseguenza
dei  recenti  provvedimenti  nazionali,  preliminare alla definizione
dell'entita' delle risorse e' l'individuazione delle responsabilita',
attribuibili  alle  regioni  o allo Stato, degli sfondamenti relativi
all'anno  2001  dei  limiti di spesa cosi' come definiti nel predetto
accordo  e  successivamente  nella  legge finanziaria per il 2001. La
definizione   della   quota  di  eccesso  di  spesa  imputabile  alla
responsabilita'  di ciascuno dei due livelli per l'anno 2001 consente
di  definire  il  nuovo livello spesa sanitaria cui concorre lo Stato
per l'anno medesimo, che resta definito come "anno zero" nel rapporto
tra  Stato  e regioni per la prefissione dell'entita' complessiva dei
finanziamenti a carico dello Stato.
  5.  Tenuto  conto  dei  risultati  dei  tavoli di monitoraggio, del
livello  di  responsabilita'  di  Stato  e  regioni  relativamente al
superamento  dei  limiti  di  spesa  prefissati  per  l'anno 2001, si
stabilisce   che   lo  Stato  integrera'  il  finanziamento  definito
nell'accordo  del  3 agosto  2000,  e successivamente integrato nella
legge  finanziaria  per  il  2001,  fino ad un totale di lire 138.000
miliardi.  Resta  in ogni caso salva la possibilita' di modificare il
paniere  di  imposte  da  cui  provengono  le  risorse  destinate  al
finanziamento delle regioni.
  6.  In  tale  prospettiva,  con  l'obiettivo  di una evoluzione dei
finanziamenti  che mantenga un quadro stabile nel tempo, e' definito,
per  il  triennio  2002-2004,  il  quadro  finanziario complessivo ed
esaustivo  delle risorse statali utilizzabili per finanziare la spesa
sanitaria   pubblica,   che   si  basa  sulla  quota,  per  il  2001,
incrementata,  di anno in anno, in relazione all'andamento del P.I.L.
cosi'  come  previsto  nel  DPEF  2002-2006.  Si conviene pertanto di
determinare  la  disponibilita'  complessiva  ed  onnicomprensiva  di
risorse   da   destinare  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale  per  gli  anni dal 2002 al 2004 nelle seguenti somme: lire
144.376  miliardi  per  l'anno 2002, lire 150.122 miliardi per l'anno
2003  e lire 155.871 miliardi per l'anno 2004. Si conviene inoltre di
destinare  una quota aggiuntiva rispettivamente pari a 2.000 miliardi
per  l'anno  2002  e per l'anno 2003 e 1.500 miliardi per l'anno 2004
quali  risorse  specificamente  destinate alle finalita' espresse nei
successivi punti 16 e 17.
  7.  Per quanto riguarda specificamente l'anno 2000 si conviene che,
a fronte del maggior fabbisogno evidenziato dalle regioni pari a lire
7.080  miliardi, il governo si impegna a mettere a disposizione delle
regioni  stesse,  con le procedure di cui alla legge n. 129 del 2001,
subordinatamente    all'adozione   da   parte   delle   regioni   dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico,
una somma sino ad un massimo di lire 2.700 miliardi, anche attraverso
il  ricorso  all'indebitamento.  Il  Governo si impegna ad adottare i
relativi provvedimenti legislativi.
  8.  I  risultati  del  procedimento di verifica per l'anno 2001, ai
sensi  dell'art.  83,  comma 4, della legge n. 388 del 2000, dovranno
essere  comunicati  al  Ministero dell'economia e delle finanze ed al
Ministero  della  salute  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  dello strumento legislativo di cui al successivo
punto.  Per  gli  anni  successivi  al 2001 tale comunicazione dovra'
essere  effettuata  contestualmente alla conclusione del procedimento
di verifica e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
  9.  Al  fine  di  consentire  alle  regioni  di  mantenere  i tetti
prefissati  da verificarsi ogni anno entro il mese di settembre e nel
2001  con  apposita  procedura anticipatrice di quella prevista nella
legge  finanziaria  per  il  2001,  il  governo  procedera', mediante
appositi  e  separati  strumenti  legislativi di urgenza o con corsia
preferenziale,  all'adozione  di  una  serie  di  misure, indirizzate
principalmente alle seguenti finalita':
    a)  la definizione di meccanismi di contenimento della spesa e di
monitoraggio delle prescrizioni;
    b)  l'attribuzione  alle regioni della potesta' autorizzatoria in
materia  di  sperimentazioni  gestionali  ex  art.  9-bis del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come modificato dall'art. 10
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
    c)   l'attribuzione   alle   regioni   della  piena  potesta'  di
riconoscimento   ai  presidi  ospedalieri  dello  status  di  azienda
ospedaliera,   con  modifica  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
    d)   l'adeguamento  delle  previsioni  normative  concernenti  la
dotazione  dei  posti  letto  ospedalieri per acuti fissando il nuovo
parametro di riferimento a 4 posti letto per mille abitanti;
    e)   la   definizione  di  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica.
  Inoltre,  al fine di una piu' efficace ed efficiente programmazione
e  gestione  delle risorse umane, anche attraverso un nuovo approccio
alla   problematica   degli  incrementi  contrattuali,  le  parti  si
impegnano  a  dare  indicazioni  al comitato di settore affinche', le
risorse  finalizzate  ai  rinnovi,  nei limiti previsti e nell'ambito
delle  risorse  destinate  al  finanziamento  della  spesa sanitaria,
vengano  avviate,  di concerto con le parti sociali, a rinegoziazione
su due livelli cosi' riferibili:
    centrale,  per  le  risorse finalizzate alla tutela del potere di
acquisto del personale dipendente cosi' come definito nell'intesa sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993;
    regionale/aziendale,  per  le  risorse rivolte alla remunerazione
degli   incrementi   di   produttivita'   o   al   raggiungimento  di
progetti-obiettivo,   comprese   le   eventuali   maggiori  dotazioni
finanziarie  legate alla crescita economica, nel rispetto dei vincoli
connessi   al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
nazionale e regionale.
  Il  Governo  si  impegna ad attribuire alle regioni, fermo restando
quanto  gia'  richiamato  nelle  lettere  b) e c) del presente punto,
autonomia nel settore dell'organizzazione della sanita'.
  Dalla  combinazione  degli effetti di tali misure potranno derivare
per  le  regioni  effetti  di  risparmio o incrementi di entrate, che
potranno  essere  acquisiti  direttamente  nei  bilanci delle regioni
stesse  o  essere  utilizzati  prioritariamente  per il finanziamento
della copertura dei disavanzi della spesa sanitaria;
  10.  Il  governo  si  adoperera' per ottenere l'assenso dell'Unione
europea  a  misure  che  prevedano  la non assoggettabilita' all'IVA,
almeno  per  un  triennio sperimentale, dei contratti di fornitura di
servizi   alle   aziende  sanitarie.  L'esito  della  trattativa  non
pregiudica il presente accordo.
  11.  Il Governo, intendendo salvaguardare il personale del settore,
d'intesa  con le regioni e di concerto con le parti sociali, si fara'
carico di definire strumenti normativi e finanziari, nei limiti delle
risorse  disponibili  per  il  settore  stesso,  atti a consentire la
riqualificazione, riconversione, mobilita', anche intersettoriale e/o
intercompartimentale,    delle   risorse   umane   che   risultassero
eventualmente   eccedenti  a  seguito  della  rideterminazione  della
programmazione nelle singole realta' regionali.
  12.  Il Governo si riserva di introdurre coerentemente con il patto
di  stabilita'  possibili  modifiche  delle  norme  vigenti  (art. 2,
comma 2-sexies,  lettera  g), punti 1 e 2, del decreto legislativo n.
502  del  1992)  in materia di anticipazioni di cassa e accensione di
mutui   o  altre  forme  di  indebitamento  da  parte  delle  aziende
sanitarie.
  13. Il Governo si impegna ad emanare, previa intesa con le regioni,
entro   il  31 dicembre  2001,  tutti  i  provvedimenti  necessari  a
riconfermare  la  piena  riconduzione  delle  attivita' assistenziali
svolte   dalle   aziende   ospedaliere   universitarie   (miste   e/o
policlinici)  alla  programmazione regionale, prevedendo una adeguata
corresponsabilizzazione  finanziaria  delle  universita'  per la loro
parte.  Per  quanto  riguarda l'esigenza espressa dalla regione Lazio
circa  gli  oneri  connessi  ai  policlinici  a  gestione  diretta  -
condivisa  da  altre  regioni  in situazioni similari - il Governo si
impegna  a  definire,  compatibilmente  con  le condizioni di finanza
pubblica,  e previa presentazione di un piano di risanamento da parte
della regione interessata, uno specifico stanziamento pluriennale, il
cui  onere  dovra'  essere coperto con risorse finanziarie aggiuntive
rispetto a quelle riportate nel presente accordo.
  14.  La soppressione dei ticket sulla diagnostica sara' dilazionata
di un anno, al fine di consentire una piu' accurata valutazione delle
implicazioni finanziarie del provvedimento.
  15.  Il  Governo si impegna ad adottare, entro il 30 novembre 2001,
un  provvedimento  per  la  definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a stralcio del
piano sanitario nazionale. Governo e regioni concordano che i livelli
siano  definiti  -  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto legislativo
19 giugno  1999,  n.  229  -  e in relazione con le risorse di cui al
punto   6,   Governo  e  regioni  si  impegnano,  in  sede  di  prima
applicazione  dei  nuovi  LEA ad attivare un tavolo di monitoraggio e
verifica,  presso  la  segreteria  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, tra Ministeri della salute e dell'economia e le regioni e le
province  autonome,  con  il  supporto  dell'agenzia  per  i  servizi
sanitari  regionali  -  anche  ad  integrazione  di  quanto  previsto
dall'art. 19-ter del richiamato decreto legislativo n. 229 del 1999 -
sui suddetti livelli effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai
volumi di spesa stimati e previsti, articolati per fattori produttivi
e responsabilita' decisionali, al fine di identificare i determinanti
di  tale  andamento.  a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia del
Servizio sanitario nazionale.
  Governo  e  regioni si impegnano inoltre a valutare congiuntamente,
nella  stessa  sede,  gli effetti degli interventi concordati ai fini
del  controllo  della spesa per la farmaceutica, per gli altri beni e
servizi e per il personale.
  Tutto  cio'  al  fine del conseguimento di una effettiva congruita'
tra   prestazioni   da   garantire  e  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione del Servizio sanitario nazionale.
  Il  Governo  si  impegna  ad  accompagnare  eventuali variazioni in
incremento  dei  livelli  essenziali  di assistenza, decise a livello
centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.
  16.  In  base  all'accordo  sui  livelli,  il riparto delle risorse
verra'  operato  tra  le  regioni,  tenendo conto della necessita' di
addivenire  ad  un riequilibrio tra le regioni medesime in un arco di
tempo   predefinito,  che  tenga  anche  conto  della  necessita'  di
incentivare  i  comportamenti virtuosi, di rimuovere le situazioni di
svantaggio  e  migliorare la qualita' dei servizi. In questo contesto
le regioni si impegnano a rivedere i parametri di ponderazione di cui
all'art. 34 della legge n. 662 del 1996.
  17.  Nell'ambito  della  somma globalmente definita al punto 6, per
gli  stessi  anni, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori
oneri  relativi  alle  spese  per  l'esclusivita' di rapporto per gli
ospedali   classificati   religiosi,   gli   IRCCS,   la   componente
universitaria delle aziende miste e dei policlinici.
  18.  Per  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Valle  d'Aosta e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, che attualmente provvedono
con  risorse proprie al finanziamento del loro servizio sanitario, il
Governo si impegna a verificare l'opportunita' di rivedere i rapporti
finanziari  con  lo  Stato,  al  fine  di  pervenire  a finanziamenti
coerenti con le intese raggiunte con le altre regioni.
  19.   Relativamente   all'integrazione  del  finanziamento  statale
riferito  all'anno  2001,  l'ulteriore somma a carico dello Stato, da
definirsi  in sede di legge finanziaria per il 2002, verra' erogata a
condizione che siano rispettati gli impegni di cui ai punti 2 e 15.
  20.  Resta  stabilito  che,  addivenendosi  all'accordo novativo di
quello del 3 agosto 2000, resta valido il principio dell'attribuzione
della  responsabilita'  degli  sfondamenti  della  spesa  al  livello
istituzionale che li ha provocati.
  21. Il Governo si impegna ad adottare ogni provvedimento, normativo
e/o  amministrativo,  necessarie all'attuazione del presente accordo,
anche  a  modifica,  integrazione  o  abrogazione  di  norme  vigenti
incompatibili con quanto convenuto nel presente accordo.
    Roma, 8 agosto 2001
                                             Il presidente: La Loggia