MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2001 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantasette giorni.
(GU n.210 del 10-9-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del Tesoro
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma 4,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 5 settembre
2001  e'  pari  a  93.064  miliardi di lire (pari a 48.064 milioni di
euro);

                              Decreta:
  Per   il   14 settembre   2001   e'   disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 settembre
2002  fino  al  limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di
euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro, bilancio e della
programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze)
dell'esercizio finanziario 2002.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le ore 11 del giorno 11 settembre 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata