N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  18  maggio  2001  dal tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Grafad di Guido Crechici & C. S.n.c.
e I.N.P.S.

Previdenza  e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione
  degli   oneri   sociali   -  Inapplicabilita',  stabilitacon  norma
  innovativa,   autoqualificata   interpretativa,   ai  contratti  di
  formazione  e  lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di
  uguaglianza,  nonche'  di certezza del diritto e di affidamento del
  cittadino  - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento
  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.  115/1990 (recte:
  155/1990), 397/1994, 311/1995 e 525/2000.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.
(GU n.35 del 12-9-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18 maggio
1998  ha  emesso  su  eccezione  della  parte  ricorrente la seguente
ordinanza  nel  procedimento  promosso con ricorso depositato in data
12 giugno  1999 e iscritto al n. 1068/1999 di r.g. da societa' Grafad
di  Guido  Crechici  &  C.  rappresentata e difesa dall'avv. Rossella
Malpeli contro l'INPS, convenuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marilina  Rando  e  Caterina  Dolcher ed avente ad oggetto il diritto
alla  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  e  legge n. 26/1986 cui
contratti di formazione e lavoro, osserva quanto segue.

                                Fatto

    Con  ricorso  depositato in cancelleria in data 12 giugno 1999 la
societa'  Grafad  di  Guido  Crechici & C. premesso che essendo stata
inquadrata  ai  fini  contributivi  dall'INPS  nel  settore Industria
manifatturiera   privata  con  posizione  assicurativa  n. 8500839856
codice contributivo 11204 dal 1o febbraio 1989 al 31 marzo 1993 aveva
occupato  numerosi  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
lavoro  in sovrannumero rispetto alla forza lavoro occupata alla data
del  20 giugno  1985 con versamento all'INPS di contributi in eccesso
per   la   somma   complessiva   di   lire   24.654.000,   alla  luce
dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ha convenuto
in  giudizio  l'INPS  al fine di ottenere non soltanto l'abbattimento
della  retribuzione  imponibile  previsto  per i CFL, unico beneficio
riconosciuto  dall'INPS,  ma  anche della fiscalizzazione degli oneri
sociali come previsto dalla legge n. 863/1983, art. 3.
    Parte convenuta INPS nel costituirsi in giudizio ha contestato le
pretese  attoree assumendo di trovarsi nella impossibilita' economica
di aderire all'orientamento della giurisprudenza formatasi in materia
e di aver interessato a tale proposito anche il Ministero competente;
nel  merito poi ha contestato l'entita' della somma richiesta in sede
giudiziaria  in  quanto  maggiore di quella indicata dalla ricorrente
nel procedimento amministrativo.
    In  corso di causa sopravveniva la norma di cui all'art. 68 legge
n. 388/2000, comma 5, che recita: "L'art. 3 comma 6 del decreto legge
30 ottobre  1984,  n. 726  convertito  con  modificazioni dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni si interpreta nel
senso  che  ai  contratti  di formazione e lavoro non si applicano le
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".
    La  parte  ricorrente  eccepiva  l'illegittimita'  costituzionale
della norma per violazione degli artt. 3 e 101, 104 Cost.; il giudice
concesso termine per note, invitate le parti a discutere la questione
all'udienza del 18 maggio 2001 si e' riservato la decisione.
    Indi   ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  costituzionalita'  della  norma  citata  ha  sollevato
questione di costituzionalita' nei termini che seguono.
                             In diritto
    In  primo luogo si osserva che prima dell'entrata in vigore della
disposizione   contestata   la  fattispecie  per  cui  e'  causa  era
disciplinata  dalle  seguenti norme: art. 3 legge n. 463/1984 comma 5
prevedeva  che  "Ai  contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni  legislative  che  disciplinano  il  rapporto  di lavoro
subordinato  in  quanto non siano derogate dal presente decreto ...",
mentre  il  sesto  comma disponeva che: "per i lavoratori assunti con
contratto  di  formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico
del  datore  di  lavoro  e'  dovuta  in misura fissa corrispondente a
quella  prevista  per  gli  apprendisti  dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25  e  successive  modificazioni ferma restando la contribuzione a
carico  del  lavoratore  nelle misure previste per la generalita' dei
lavoratori ...". Alla luce di queste disposizioni inizialmente l'INPS
aveva  ritenuto  che la minore contribuzione prevista per i contratti
di  formazione  e  lavoro non fosse cumulabile con il beneficio della
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali (d'ora in poi denominata FOS),
atteso  che  altrimenti  si  avrebbe  avuto una fiscalizzazione degli
oneri  sociali  ed  assistenziali  quasi  integrale;  pertanto  in un
periodo   temporale  di  circa  quindici  anni  sono  sorte  vertenze
giudiziarie  risoltesi  sempre in favore delle imprese sia in sede di
merito  che  da ultimo in sede di legittimita' (cfr. Cass. sez. della
legge  27 settembre  1997,  n. 9495; idem, 22 aprile 2000, n. 5305; 3
marzo 2001, n. 3114).
    A  fronte  di  cio'  il  legislatore  con  la disposizione di cui
all'art. 68 comma 5 legge n. 388/2000 e' intervenuto con una norma di
carattere   interpretativo  del  tutto  nuova  che  ad  avviso  della
scrivente  si  pone  in  contrasto  con gli artt. 101, 102, 104 della
Costituzione nonche' 3 Cost.
    Va  infatti  ricordato che la fiscalizzazione degli oneri sociali
attualmente non opera piu'; pertanto e' evidente che l'intervento del
legislatore  non ha una efficacia generale ed astratta per il futuro,
ma  ha  una  efficacia provve-dimentale retroattiva, nel senso che il
legislatore,  utilizzando  lo  strumento  della norma interpretativa,
incide  direttamente  su  fattispecie  che  sono  ancora  sub judice,
costringendo   quest'ultimo,   in   osservanza   del   nuovo  dettato
legislativo  a  dissentire  dalla  interpretazione  giurisprudenziale
costante adottata in materia negli ultimi anni.
    Cio'  trova conferma nell'atteggiamento processuale dell'INPS che
nell'appellare  le  sentenze  di primo grado che avevano dato ragione
alle  imprese  ricorrenti  si  e'  sempre  difeso  non contestando il
diritto  -  come  nel caso di specie - ma rappresentando piuttosto la
propria  difficolta' ad adempiere economicamente agli oneri derivanti
da  questa  interpretazione,  con  la  espressa volonta' di tenere in
piedi  il  contenzioso  unicamente  nella  speranza  di un intervento
legislativo risolutore a se' favorevole.
    La  norma  de  qua pertanto viola le norme di cui agli artt. 101,
102,  104  della  Costituzione poiche' e' diretta intenzionalmente ad
incidere sui giudizi in corso.
    Inoltre  viola l'art. 3 della Costituzione poiche' il legislatore
oltrepassando   i   limiti  della  ragionevolezza  ha  definito  come
interpretativa  una  norma  del  tutto innovativa; va osservato, come
detto  sopra,  che la nuova legge non chiarisce un significato oscuro
della    norma,    ne'   privilegia   una   delle   tante   possibili
interpretazioni,  ma  incide  in modo nuovo sulla disposizione de qua
che e' poi direttamente connessa a quella contenuta nel quinto comma.
    Infatti  secondo  il  legislatore  del  1984  per  i contratti di
formazione  e lavoro la norma generale era quella della equiparazione
ai  rapporti di lavoro subordinato con applicazione di tutte le leggi
che  disciplinavano  il  rapporto  ordinario,  salvo  espressa deroga
contenuta  nel decreto stesso del 1984. Pertanto aver disposto con la
disposizione   di   carattere   interpretativo   per   cui  e'  causa
l'inapplicabilita'  ai  CFL  dei  benefici  della  fiscalizzazione di
regola  applicata  ai rapporti di lavoro ordinario crea una dicotomia
ed  una  deroga  del  tutto  nuova  non giustificata dalla natura dei
rapporti   attesi   i  piani  diversi  su  cui  vengono  a  porsi  la
fiscalizzazione  rispetto  alla  minore  contribuzione prevista per i
contratti di formazione e lavoro.
    Trattandosi  di  un  intervento  legislativo nuovo che si pone in
contrasto  con  l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in
materia  risulta  evidente  la  sua illegittimita' costituzionale per
violazione  della  norma  di  cui all'art. 3 della Costituzione (cfr.
Corte    costituzionale   nn. 115/1990,   397/1994,   311/1995).   In
particolare   la  disposizione  contestata  contrasta  con  i  limiti
individuati da questa onorevole Corte alla retroattivita' delle norme
in  materia  civile  e  che  attengono  alla  salvaguardia  di  norme
costituzionali   quali   oltre  al  principio  di  ragionevolezza  ed
uguaglianza quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto
sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle
funzioni  costituzionalmente  riservate  al  potere giudiziario (cfr.
Corte costituzionale n. 525/2000).
    Valutata  la  non  manifesta  infondatezza  della questione per i
motivi  sopra  esposti  e  la  rilevanza nel presente giudizio la cui
decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in relazione
agli  artt. 3,  101,  102,  104  Cost.,  la questione di legittimita'
costituzionale:
        a)  dell'art. 68,  comma 5, legge n. 388/2000 che dispone che
l'art. 3,  comma  6,  del  decreto-legge n. 1984, n. 726 e successive
modificazioni  vada  interpretato  nel  senso  che  ai  contratti  di
formazione  e  lavoro  non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei ministri e sia comunicata al Presidenti delle due
Camere.
        Trieste, addi' 18 maggio 2001
                   Il giudice del lavoro: Multari
01C0862