N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2001
Ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Grafad di Guido Crechici & C. S.n.c. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilita', stabilitacon norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonche' di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 115/1990 (recte: 155/1990), 397/1994, 311/1995 e 525/2000. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.(GU n.35 del 12-9-2001 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18 maggio 1998 ha emesso su eccezione della parte ricorrente la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 12 giugno 1999 e iscritto al n. 1068/1999 di r.g. da societa' Grafad di Guido Crechici & C. rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Malpeli contro l'INPS, convenuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilina Rando e Caterina Dolcher ed avente ad oggetto il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e legge n. 26/1986 cui contratti di formazione e lavoro, osserva quanto segue. Fatto Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 giugno 1999 la societa' Grafad di Guido Crechici & C. premesso che essendo stata inquadrata ai fini contributivi dall'INPS nel settore Industria manifatturiera privata con posizione assicurativa n. 8500839856 codice contributivo 11204 dal 1o febbraio 1989 al 31 marzo 1993 aveva occupato numerosi lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in sovrannumero rispetto alla forza lavoro occupata alla data del 20 giugno 1985 con versamento all'INPS di contributi in eccesso per la somma complessiva di lire 24.654.000, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di ottenere non soltanto l'abbattimento della retribuzione imponibile previsto per i CFL, unico beneficio riconosciuto dall'INPS, ma anche della fiscalizzazione degli oneri sociali come previsto dalla legge n. 863/1983, art. 3. Parte convenuta INPS nel costituirsi in giudizio ha contestato le pretese attoree assumendo di trovarsi nella impossibilita' economica di aderire all'orientamento della giurisprudenza formatasi in materia e di aver interessato a tale proposito anche il Ministero competente; nel merito poi ha contestato l'entita' della somma richiesta in sede giudiziaria in quanto maggiore di quella indicata dalla ricorrente nel procedimento amministrativo. In corso di causa sopravveniva la norma di cui all'art. 68 legge n. 388/2000, comma 5, che recita: "L'art. 3 comma 6 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali". La parte ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 101, 104 Cost.; il giudice concesso termine per note, invitate le parti a discutere la questione all'udienza del 18 maggio 2001 si e' riservato la decisione. Indi ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma citata ha sollevato questione di costituzionalita' nei termini che seguono. In diritto In primo luogo si osserva che prima dell'entrata in vigore della disposizione contestata la fattispecie per cui e' causa era disciplinata dalle seguenti norme: art. 3 legge n. 463/1984 comma 5 prevedeva che "Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto ...", mentre il sesto comma disponeva che: "per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori ...". Alla luce di queste disposizioni inizialmente l'INPS aveva ritenuto che la minore contribuzione prevista per i contratti di formazione e lavoro non fosse cumulabile con il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (d'ora in poi denominata FOS), atteso che altrimenti si avrebbe avuto una fiscalizzazione degli oneri sociali ed assistenziali quasi integrale; pertanto in un periodo temporale di circa quindici anni sono sorte vertenze giudiziarie risoltesi sempre in favore delle imprese sia in sede di merito che da ultimo in sede di legittimita' (cfr. Cass. sez. della legge 27 settembre 1997, n. 9495; idem, 22 aprile 2000, n. 5305; 3 marzo 2001, n. 3114). A fronte di cio' il legislatore con la disposizione di cui all'art. 68 comma 5 legge n. 388/2000 e' intervenuto con una norma di carattere interpretativo del tutto nuova che ad avviso della scrivente si pone in contrasto con gli artt. 101, 102, 104 della Costituzione nonche' 3 Cost. Va infatti ricordato che la fiscalizzazione degli oneri sociali attualmente non opera piu'; pertanto e' evidente che l'intervento del legislatore non ha una efficacia generale ed astratta per il futuro, ma ha una efficacia provve-dimentale retroattiva, nel senso che il legislatore, utilizzando lo strumento della norma interpretativa, incide direttamente su fattispecie che sono ancora sub judice, costringendo quest'ultimo, in osservanza del nuovo dettato legislativo a dissentire dalla interpretazione giurisprudenziale costante adottata in materia negli ultimi anni. Cio' trova conferma nell'atteggiamento processuale dell'INPS che nell'appellare le sentenze di primo grado che avevano dato ragione alle imprese ricorrenti si e' sempre difeso non contestando il diritto - come nel caso di specie - ma rappresentando piuttosto la propria difficolta' ad adempiere economicamente agli oneri derivanti da questa interpretazione, con la espressa volonta' di tenere in piedi il contenzioso unicamente nella speranza di un intervento legislativo risolutore a se' favorevole. La norma de qua pertanto viola le norme di cui agli artt. 101, 102, 104 della Costituzione poiche' e' diretta intenzionalmente ad incidere sui giudizi in corso. Inoltre viola l'art. 3 della Costituzione poiche' il legislatore oltrepassando i limiti della ragionevolezza ha definito come interpretativa una norma del tutto innovativa; va osservato, come detto sopra, che la nuova legge non chiarisce un significato oscuro della norma, ne' privilegia una delle tante possibili interpretazioni, ma incide in modo nuovo sulla disposizione de qua che e' poi direttamente connessa a quella contenuta nel quinto comma. Infatti secondo il legislatore del 1984 per i contratti di formazione e lavoro la norma generale era quella della equiparazione ai rapporti di lavoro subordinato con applicazione di tutte le leggi che disciplinavano il rapporto ordinario, salvo espressa deroga contenuta nel decreto stesso del 1984. Pertanto aver disposto con la disposizione di carattere interpretativo per cui e' causa l'inapplicabilita' ai CFL dei benefici della fiscalizzazione di regola applicata ai rapporti di lavoro ordinario crea una dicotomia ed una deroga del tutto nuova non giustificata dalla natura dei rapporti attesi i piani diversi su cui vengono a porsi la fiscalizzazione rispetto alla minore contribuzione prevista per i contratti di formazione e lavoro. Trattandosi di un intervento legislativo nuovo che si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia risulta evidente la sua illegittimita' costituzionale per violazione della norma di cui all'art. 3 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale nn. 115/1990, 397/1994, 311/1995). In particolare la disposizione contestata contrasta con i limiti individuati da questa onorevole Corte alla retroattivita' delle norme in materia civile e che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali quali oltre al principio di ragionevolezza ed uguaglianza quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cfr. Corte costituzionale n. 525/2000). Valutata la non manifesta infondatezza della questione per i motivi sopra esposti e la rilevanza nel presente giudizio la cui decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 101, 102, 104 Cost., la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 che dispone che l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 1984, n. 726 e successive modificazioni vada interpretato nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidenti delle due Camere. Trieste, addi' 18 maggio 2001 Il giudice del lavoro: Multari 01C0862