N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2001
Ordinanza emessa il 26 gennaio 2001 dal tribunale di Rossano nel procedimento penale a carico di Critelli Domenico ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Facolta', attribuita limitatamente agli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo, di proporre richiesta alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della leggen. 144/2000 e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2 (recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.37 del 26-9-2001 )
IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati (ad eccezione del Critelli), sentito il p.m., O s s e r v a Il procedimento ha per oggetto un tentato omicidio pluriaggravato ed altri reati connessi all'uso delle armi, per la cui definizione gli imputati Critelli Domenico, Greco Giorgio, Covello Mario, Marino Giuseppe e Cicciu' Antonio, in udienza preliminare (3 luglio 1998), hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato alla quale il p.m. non ha prestato il consenso. Gli imputati Covello Rocco, Cicciu' Antonio, Greco Giorgio, Covello Mario, Marino Giuseppe, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 17 giugno 2000 (prima udienza successiva all'entrata in vigore dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144) hanno riproposto istanza di giudizio abbreviato, eccependo l'illegittimita' costituzionale della predetta norma nella parte in cui ammette tale facolta', alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge, e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo. 1. - In ordine alla rilevanza della questione, e' utile osservare che gli imputati hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato nei termini di cui al secondo comma dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144, e cioe' "nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione", per cui l'esito della questione influisce sui tempi e sulle modalita' di definizione del processo (anche in virtu' dei limiti all'appello previsti per la decisione pronunciata a seguito di rito abbreviato), nonche' sull'entita' della pena da irrogare in ipotesi di condanna. 2. - In data 2 giugno 1999 (art. 247 d.lgs. n. 51/1998, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n. 288) entrava in vigore l'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 che conferiva la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato per l'imputato in un giudizio in corso "alla data di efficacia del presente decreto", prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale e con il consenso del p.m. Successivamente, a far data dal 2 gennaio 2000, la legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. "legge Carotti", estendeva il giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo ed eliminava il presupposto del consenso del p.m. Conseguentemente dall'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998 veniva eliminato l'inciso "acquisito il parere del pubblico ministero", fermo restando l'altro presupposto. In data 8 giugno 2000 entrava in vigore l'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144 che, cosi' stabiliva: "Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seg. del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 si applicano ai processi nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". La medesima norma, al comma secondo, differenziando la posizione degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo e degli imputati di reati puniti con pena diversa, prevedeva che "Nei reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice". Nei commi successivi disciplinava le modalita' di presentazione della richiesta e lo svolgimento del conseguente giudizio prevedendo, fra l'altro, che: "La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., prima della conclusione dell'istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b)". Dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 144 del 2000 emerge che il comma secondo dell'art. 4-ter e' il frutto di un emendamento introdotto al fine di risolvere una lacuna della legge Carotti per cio' che riguarda il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo e che la disciplina e' stata ampliata agli altri procedimenti (con la previsione del comma primo) "limitandola peraltro alla condizione che non si stato compiuto alcun atto di istruttoria dibattimentale e che quindi la contropartita dell'ammissione del giudizio abbreviato, per il quale sarebbero scaduti i termini, sia, ai fini dell'economia processuale, consistente" (sen. Senese, resoconto stenografico del 10 maggio 2000). Ancora, dall'iter alla Camera dei deputati ed in particolare dalla relazione dell'on. Finocchiaro in sede referente, si evince che "Con la modifica recata dal comma 2 dell'art. 4-ter si intende recuperare, ove ancora possibile, la facolta' di azionare il rito abbreviato anche per quei procedimenti ancora in corso nei quali, a seguito della citata pronuncia di illegittimita' (n. d.r. sent. n. 176 del 1991), l'istanza non era piu' risultata ammissibile ed il relativo termine era gia' decorso al momento della reintroduzione della norma ad opera dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999.". Da tale breve excursus dei lavori preparatori emerge chiaramente la differente ratio che sottosta' alle norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 4-ter della legge n.144/2000: con il comma 1 si e' inteso conferire la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - solo a fini di economia processuale - indistintamente a tutti gli imputati (in procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo o con pena diversa), a condizione che l'istruzione dibattimentale non sia iniziata alla data di entrata in vigore della legge; con il secondo comma, invece, si e' inteso porre rimedio ad una lacuna determinata dal susseguirsi di differenti normative ed interventi della Corte costituzionale in materia di rito abbreviato nei reati puniti con la pena dell'ergastolo, sul presupposto che, ove detti processi fossero ancora aperti (anche in fase di appello o di rinvio), doveva essere recuperata detta facolta' per l'imputato. Tale ultima disposizione, in risposta ad un'esigenza adombrata in un passo dei lavori parlamentari dall'on. Pecorella: "La Corte di cassazione, a sezioni unite, in questo momento sta decidendo esattamente su questo problema in relazione al fatto che essendo il giudizio abbreviato una norma si processuale, ma con risvolti sostanziali, il principio costituzionale della norma piu' favorevole dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui il soggetto non puo' o non ha potuto avvalersi di quella norma piu' favorevole. (...)". In sostanza il legislatore con la disciplina dell'art. 4-ter, comma 2, ha esteso ai processi penali puniti con la pena dell'ergastolo, in corso al 2 gennaio 2000, la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato con i conseguenti benefici, nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge, sul presupposto che si trattasse di procedimenti: a) in corso al 8 giugno 2000; b) nei quali prima dell'entrata in vigore della legge Carotti era "scaduto" il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato . Nel presente procedimento, all'udienza preliminare del 3 luglio 1998, gli imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato, il p.m., - nel vigore della disciplina allora vigente - ha negato il consenso, in seguito gli stessi imputati non hanno avuto la facolta' di reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 (come modificato dalla legge n. 479/1999) in quanto, alla data del 2 gennaio 2000, l'istruttoria era gia' in corso e, pertanto, vengono a trovarsi, di fatto, nella medesima condizione degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo prima dell'entrata in vigore dell'art. 4-ter, di impossibilita' di accedere ai benefici del rito come modificati dalla legge n. 479/1999. Nel complesso, dunque, la normativa transitoria che emerge dall'art. 4-ter, commi 1 e 2, manifesta dubbi di costituzionalita' nel momento in cui - trattando indifferentemente tutti i procedimenti penali pendenti - ha dettato una remissione in termini integrale solo per alcune situazioni in cui, a seguito di successivi interventi normativi, si era verificata una preclusione della facolta' di accedere ai benefici del rito abbreviato ed ha valutato diversamente la posizione di altri imputati in procedimenti per reati puniti con pena diversa dall'ergastolo che pur si trovavano nella medesima condizione. Ne consegue che la disciplina dettata dall'art. 4-ter appare in contrasto con le esigenze di coerenza logica dell'ordinamento in quanto, nel dettare una disciplina transitoria, ha trattato in maniera diversa ipotesi che appare arbitrario trattare disegualmente, consentendo solo ad alcuni imputati (peraltro di delitti particolarmente gravi) di essere rimessi in termine al fine di: poter definire piu' celermente la vicenda processuale; poter beneficiare di uno sconto di pena; poter beneficiare dei limiti all'appello per la pubblica accusa previsti dall'art. 443 c.p.p.. Tale differente trattamento in materia di rito abbreviato fra procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo e procedimenti puniti con pena diversa non puo' considerarsi conforme all'art. 3 della Costituzione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 479/1999. Ed invero non sfugge al Collegio il principio piu' volte enunciato (nelle ordinanze n. 163 del 1992, n. 12 del 1993) dalla Corte costituzionale, chiamata a valutare, nel vigore della precedente disciplina, la legittimita' dell'esclusione dall'istituto del giudizio abbreviato dei reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ma detto principio - secondo cui "l'inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo non e' in se irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati come attualmente quelli puniti con la pena dell'ergastolo, in ragione della maggior gravita' di essi, determina un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri reati trattandosi di situazioni, non omogenee" - deve considerarsi superato dalle valutazioni del legislatore della legge n. 476 del 1999 che - riponderando l'intera materia - ha considerato omogenee le due situazioni etendendo il rito alternativo - con le medesime connotazioni - anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ove, poi, la disomogeneita' delle situazioni dovesse essere intravista nella particolare vicenda legislativa e giurisprudenziale che ha riguardato l'applicazione del rito abbreviato ai reati puniti con pena dell'ergastolo, occorre rilevare che dal complessivo tenore della norma non puo' individuarsi una logica differenziazione dei due tipi di procedimento nella circostanza che nei procedimenti in corso relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo era maturata una preclusione assoluta di accesso al rito alternativo. Infatti nello spettro di operativita' del secondo comma dell'art. 4-ter c.p.p. rientrano anche quei procedimenti penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo in cui, all'indomani dell'entrata in vigore della legge Carotti, era divenuto applicabile l'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998, nella nuova formulazione, per cui e' evidente che con questa norma si e' voluto attribuire agli imputati dei delitti piu' gravi, (quantomeno in processi gia' pendenti al2 giugno 1999) una seconda e piu' ampia opportunita' di accesso al rito, inspiegabilmente non concessa agli imputati di reati puniti con pena diversa. Nel corso dell'iter al Senato, il governo, nella persona del sottosegretario per la giustizia Maggi, aveva espresso parere sfavorevole alla prima stesura della lett. d) del comma terzo dell'art. 4-ter, ove era previsto che la richiesta era ammessa "nei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione o di rinvio nei quali l'istanza per il giudizio abbreviato era stata presentata nei termini previsti dalla normativa all'epoca vigente ed era stata rigettata perche' inammissibile in ragione della pena edittale", sul presupposto che tale formulazione poteva creare una sostanziale disparita' di trattamento rispetto a chi "con comportamento ... piu' ortodosso", ritenendo inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, non l'aveva avanzata. (Senato della Repubblica, resoconto stenografico del 10 maggio 2000). Il legislatore ha optato, pertanto, per una remissione in termini generalizzata (al fine di ovviare a questioni di legittimita' costituzionale; Maggi, Senato della Repubblica, resoconto stenografico del 10 maggio 2000) per tutti i procedimenti in questione e non solo per quelli nei quali si era avuto un rigetto dell'istanza, attribuendo cosi' rilevanza ai benefici "sostanziali" connessi al rito abbreviato e non ai suoi aspetti processuali, che, viceversa, sarebbero stati soggetti al principio tempus regit actum. Il principio costituzionale di uguaglianza, allora, avrebbe dovuto imporre una remissione in termini integrale anche per gli imputati di reati puniti con pena diversa dall'ergastolo, i quali, stante l'omogeneita' delle situazioni, vantano pari diritto a beneficiare della norma piu' favorevole. Con l'entrata in vigore della legge Carotti, infatti, in entrambi i casi (reati puniti con pena dell'ergastolo e reati puniti con pena diversa) si e' avuta una modifica normativa che ha stravolto la regola processuale vigente in precedenza, modifica che ha attribuito all'imputato un diritto incondizionato (simile al diritto potestativo in materia privatistica) alla scelta del rito e dei suoi benefici, diritto che il legislatore, contraddittoriamente, ha ritenuto di dover estendere solo ad alcuni procedimenti pendenti. La disparita' di trattamento sottoposta al vaglio della Corte appare ancora piu' evidente ove si pensi che la facolta' di accedere al rito abbreviato deve essere considerata altresi' una componente importante del diritto di agire e resistere in giudizio, soprattutto nel momento in cui non e' piu' condizionata al consenso della pubblica accusa ed al vaglio di ammissibilita' del giudice. L'illegittimita' della norma, pertanto, rileva sotto l'ulteriore profilo dell'art. 24 della Costituzione. L'art. 24 "attribuendo a tutti il diritto di agire in giudizio e di difendersi, garantisce questi beni a chi, in base all'ordinamento, sia titolare di un diritto o un interesse legittimo: l'art. 24 dispone cioe' la piena - ed eguale per tutti - tutela processuale delle situazioni giuridiche subiettive, cosi' come queste scaturiscono dalla legge sostanziale" (Corte cost. n. 111/64). Il diritto di agire e resistere in giudizio e' un diritto che fondamentale e la relativa facolta' di optare per il rito alternativo assume connotazioni di natura sostanziale, se configurata in termini di diritto a beneficiare di uno sconto di pena e di possibilita' per l'imputato di vedere definita la propria vicenda processuale con il limite alla facolta' di appello previsto dall'art. 443 c.p.p, per la pubblica accusa. Il Collegio ritiene opportuno sospendere il presente giudizio, anche con riferimento all'imputato che non ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato per evidenti fini di economia processuale.
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2 della legge n. 144/2000 nella parte in cui concede la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente agli imputati in processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rossano, addi' 26 gennaio 2001 Il Presidente: Pasquariello 01C0883