N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2001

Ordinanza  emessa  il  26  gennaio  2001 dal tribunale di Rossano nel
procedimento penale a carico di Critelli Domenico ed altri

Processo   penale   -  Giudizio  abbreviato  -  Facolta',  attribuita
  limitatamente   agli   imputati   di   reati  puniti  con  la  pena
  dell'ergastolo,  di  proporre  richiesta  alla  prima udienza utile
  successiva  all'entrata  in  vigore  della leggen. 144/2000 e prima
  della  conclusione  dell'istruzione  dibattimentale - Disparita' di
  trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2 (recte: d.l. 7
  aprile  2000,  n. 82,  convertito, con modificazioni, nella legge 5
  giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.37 del 26-9-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter
della  legge  5 giugno  2000 n. 144 per violazione degli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  sollevata  dai  difensori  degli  imputati  (ad
eccezione del Critelli), sentito il p.m.,

                            O s s e r v a

    Il procedimento ha per oggetto un tentato omicidio pluriaggravato
ed  altri  reati  connessi all'uso delle armi, per la cui definizione
gli  imputati Critelli Domenico, Greco Giorgio, Covello Mario, Marino
Giuseppe  e  Cicciu' Antonio, in udienza preliminare (3 luglio 1998),
hanno  formulato  richiesta di giudizio abbreviato alla quale il p.m.
non ha prestato il consenso.
    Gli  imputati  Covello  Rocco,  Cicciu'  Antonio,  Greco Giorgio,
Covello   Mario,   Marino   Giuseppe,   nel   corso  dell'istruttoria
dibattimentale,   all'udienza   del  17 giugno  2000  (prima  udienza
successiva all'entrata in vigore dell'art. 4-ter della legge 5 giugno
2000   n. 144)  hanno  riproposto  istanza  di  giudizio  abbreviato,
eccependo  l'illegittimita' costituzionale della predetta norma nella
parte  in  cui  ammette  tale  facolta',  alla  prima  udienza  utile
successiva   all'entrata   in  vigore  della  legge,  e  prima  della
conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai processi
penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo.
    1. - In ordine alla rilevanza della questione, e' utile osservare
che gli imputati hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato nei
termini  di cui al secondo comma dell'art. 4-ter della legge 5 giugno
2000  n. 144, e cioe' "nella prima udienza utile successiva alla data
di  entrata  in  vigore  della legge di conversione", per cui l'esito
della  questione influisce sui tempi e sulle modalita' di definizione
del  processo (anche in virtu' dei limiti all'appello previsti per la
decisione   pronunciata   a  seguito  di  rito  abbreviato),  nonche'
sull'entita' della pena da irrogare in ipotesi di condanna.
    2. - In  data  2 giugno  1999  (art. 247  d.lgs. n. 51/1998, come
modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n. 288) entrava in vigore
l'art. 223  d.lgs. n. 51/1998 che conferiva la facolta' di richiedere
il  giudizio  abbreviato per l'imputato in un giudizio in corso "alla
data   di   efficacia   del   presente  decreto",  prima  dell'inizio
dell'istruzione dibattimentale e con il consenso del p.m.
    Successivamente,   a  far  data  dal  2 gennaio  2000,  la  legge
16 dicembre  1999 n. 479, c.d. "legge Carotti", estendeva il giudizio
abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo ed eliminava il
presupposto  del consenso del p.m. Conseguentemente dall'art. 223 del
d.lgs.  n. 51/1998 veniva eliminato l'inciso "acquisito il parere del
pubblico ministero", fermo restando l'altro presupposto.
    In  data 8 giugno 2000 entrava in vigore l'art. 4-ter della legge
5 giugno 2000 n. 144 che, cosi' stabiliva: "Salvo quanto previsto dai
commi  seguenti,  le disposizioni di cui agli articoli 438 e seg. del
codice  di  procedura penale come modificate o sostituite dalla legge
16 dicembre 1999 n. 479 si applicano ai processi nei quali, ancorche'
sia  scaduto  il  termine  per  la  proposizione  della  richiesta di
giudizio   abbreviato,   non   sia   ancora   iniziata   l'istruzione
dibattimentale  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto".  La  medesima  norma,  al comma
secondo,  differenziando  la posizione degli imputati di reati puniti
con  la pena dell'ergastolo e degli imputati di reati puniti con pena
diversa,  prevedeva che "Nei reati puniti con la pena dell'ergastolo,
in  corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto  e  nei  quali  prima della data di entrata in
vigore  della  legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine
per   la   proposizione   della  richiesta  di  giudizio  abbreviato,
l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, puo'
chiedere  che  il  processo,  ai  fini  di cui all'art. 442, comma 2,
c.p.p.  sia  immediatamente  definito,  anche  sulla  base degli atti
contenuti  nel  fascicolo  di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo
codice".   Nei   commi   successivi   disciplinava  le  modalita'  di
presentazione  della  richiesta  e  lo  svolgimento  del  conseguente
giudizio  prevedendo, fra l'altro, che: "La richiesta di cui al comma
2 e' ammessa se e' presentata:
        a) nel  giudizio  di  primo  grado  prima  della  conclusione
dell'istruzione dibattimentale;
        b) nel  giudizio  di  appello,  qualora sia stata disposta la
rinnovazione  dell'istruzione  ai  sensi  dell'art. 603 c.p.p., prima
della conclusione dell'istruzione stessa;
        c) nel  giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui
alle lettere a) e b)".
    Dall'esame  dei  lavori  preparatori  della legge n. 144 del 2000
emerge  che  il  comma  secondo  dell'art. 4-ter  e'  il frutto di un
emendamento  introdotto  al  fine di risolvere una lacuna della legge
Carotti  per  cio'  che riguarda il giudizio abbreviato nei confronti
degli  imputati  di  reati puniti con la pena dell'ergastolo e che la
disciplina   e'  stata  ampliata  agli  altri  procedimenti  (con  la
previsione del comma primo) "limitandola peraltro alla condizione che
non  si stato compiuto alcun atto di istruttoria dibattimentale e che
quindi  la contropartita dell'ammissione del giudizio abbreviato, per
il  quale  sarebbero  scaduti  i  termini, sia, ai fini dell'economia
processuale,  consistente"  (sen. Senese,  resoconto stenografico del
10 maggio 2000).
    Ancora,  dall'iter  alla  Camera  dei  deputati ed in particolare
dalla relazione dell'on. Finocchiaro in sede referente, si evince che
"Con  la  modifica  recata  dal  comma  2  dell'art. 4-ter si intende
recuperare,  ove  ancora  possibile,  la facolta' di azionare il rito
abbreviato  anche  per quei procedimenti ancora in corso nei quali, a
seguito  della  citata  pronuncia  di  illegittimita'  (n. d.r. sent.
n. 176  del 1991), l'istanza non era piu' risultata ammissibile ed il
relativo  termine  era  gia'  decorso al momento della reintroduzione
della  norma  ad opera dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999.". Da
tale  breve  excursus  dei  lavori  preparatori emerge chiaramente la
differente  ratio  che sottosta' alle norme contenute nel primo e nel
secondo  comma dell'art. 4-ter della legge n.144/2000: con il comma 1
si  e'  inteso  conferire  la  facolta'  di  richiedere  il  giudizio
abbreviato  - solo a fini di economia processuale - indistintamente a
tutti  gli  imputati  (in procedimenti relativi a reati puniti con la
pena   dell'ergastolo   o   con   pena  diversa),  a  condizione  che
l'istruzione  dibattimentale non sia iniziata alla data di entrata in
vigore  della legge; con il secondo comma, invece, si e' inteso porre
rimedio  ad  una  lacuna  determinata  dal  susseguirsi di differenti
normative ed interventi della Corte costituzionale in materia di rito
abbreviato   nei   reati  puniti  con  la  pena  dell'ergastolo,  sul
presupposto  che,  ove detti processi fossero ancora aperti (anche in
fase di appello o di rinvio), doveva essere recuperata detta facolta'
per l'imputato.
    Tale ultima disposizione, in risposta ad un'esigenza adombrata in
un  passo  dei  lavori  parlamentari dall'on. Pecorella: "La Corte di
cassazione,   a  sezioni  unite,  in  questo  momento  sta  decidendo
esattamente  su  questo problema in relazione al fatto che essendo il
giudizio  abbreviato  una  norma  si  processuale,  ma  con  risvolti
sostanziali,  il principio costituzionale della norma piu' favorevole
dovrebbe  valere in tutte le situazioni in cui il soggetto non puo' o
non ha potuto avvalersi di quella norma piu' favorevole. (...)".
    In  sostanza  il  legislatore  con la disciplina dell'art. 4-ter,
comma   2,   ha   esteso  ai  processi  penali  puniti  con  la  pena
dell'ergastolo, in corso al 2 gennaio 2000, la facolta' di richiedere
il  giudizio  abbreviato  con  i  conseguenti  benefici,  nella prima
udienza  utile  successiva  all'entrata  in  vigore  della legge, sul
presupposto che si trattasse di procedimenti: a) in corso al 8 giugno
2000;  b)  nei quali prima dell'entrata in vigore della legge Carotti
era  "scaduto"  il  termine  per  la  proposizione della richiesta di
giudizio abbreviato .
    Nel  presente  procedimento, all'udienza preliminare del 3 luglio
1998, gli imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato, il p.m., -
nel  vigore  della disciplina allora vigente - ha negato il consenso,
in  seguito  gli  stessi  imputati  non  hanno  avuto  la facolta' di
reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 (come
modificato   dalla  legge  n. 479/1999)  in  quanto,  alla  data  del
2 gennaio  2000, l'istruttoria era gia' in corso e, pertanto, vengono
a  trovarsi,  di  fatto,  nella medesima condizione degli imputati di
reati  puniti con la pena dell'ergastolo prima dell'entrata in vigore
dell'art. 4-ter,  di  impossibilita' di accedere ai benefici del rito
come modificati dalla legge n. 479/1999.
    Nel  complesso,  dunque,  la  normativa  transitoria  che  emerge
dall'art. 4-ter,  commi 1  e  2, manifesta dubbi di costituzionalita'
nel momento in cui - trattando indifferentemente tutti i procedimenti
penali pendenti - ha dettato una remissione in termini integrale solo
per  alcune  situazioni  in  cui,  a seguito di successivi interventi
normativi,  si  era  verificata  una  preclusione  della  facolta' di
accedere  ai benefici del rito abbreviato ed ha valutato diversamente
la  posizione  di altri imputati in procedimenti per reati puniti con
pena  diversa  dall'ergastolo  che  pur  si  trovavano nella medesima
condizione.
    Ne  consegue  che la disciplina dettata dall'art. 4-ter appare in
contrasto  con  le  esigenze  di  coerenza logica dell'ordinamento in
quanto,  nel  dettare  una  disciplina  transitoria,  ha  trattato in
maniera diversa ipotesi che appare arbitrario trattare disegualmente,
consentendo   solo   ad   alcuni   imputati   (peraltro   di  delitti
particolarmente gravi) di essere rimessi in termine al fine di:
        poter definire piu' celermente la vicenda processuale;
        poter beneficiare di uno sconto di pena;
        poter  beneficiare  dei  limiti  all'appello  per la pubblica
accusa previsti dall'art. 443 c.p.p..
    Tale  differente  trattamento  in  materia di rito abbreviato fra
procedimenti  relativi  a  reati  puniti con la pena dell'ergastolo e
procedimenti  puniti  con pena diversa non puo' considerarsi conforme
all'art. 3  della  Costituzione, dopo l'entrata in vigore della legge
n. 479/1999.
    Ed  invero  non  sfugge  al  Collegio  il  principio  piu'  volte
enunciato  (nelle  ordinanze  n. 163  del 1992, n. 12 del 1993) dalla
Corte   costituzionale,   chiamata   a  valutare,  nel  vigore  della
precedente  disciplina, la legittimita' dell'esclusione dall'istituto
del  giudizio abbreviato dei reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Ma  detto  principio  -  secondo cui "l'inapplicabilita' del giudizio
abbreviato  ai reati punibili con la pena dell'ergastolo non e' in se
irragionevole,  ne'  l'esclusione  di  alcune categorie di reati come
attualmente  quelli  puniti  con  la  pena dell'ergastolo, in ragione
della   maggior   gravita'   di   essi,  determina  un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto agli altri reati trattandosi di
situazioni,   non   omogenee"  -  deve  considerarsi  superato  dalle
valutazioni  del  legislatore  della  legge  n. 476  del  1999  che -
riponderando  l'intera  materia  -  ha  considerato  omogenee  le due
situazioni   etendendo   il   rito  alternativo  -  con  le  medesime
connotazioni - anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ove,
poi,  la  disomogeneita'  delle  situazioni dovesse essere intravista
nella  particolare  vicenda  legislativa  e  giurisprudenziale che ha
riguardato  l'applicazione  del  rito  abbreviato ai reati puniti con
pena  dell'ergastolo,  occorre  rilevare  che  dal complessivo tenore
della norma non puo' individuarsi una logica differenziazione dei due
tipi  di procedimento nella circostanza che nei procedimenti in corso
relativi  a  reati puniti con la pena dell'ergastolo era maturata una
preclusione assoluta di accesso al rito alternativo.
    Infatti   nello   spettro   di  operativita'  del  secondo  comma
dell'art. 4-ter  c.p.p.  rientrano anche quei procedimenti penali per
reati   puniti  con  la  pena  dell'ergastolo  in  cui,  all'indomani
dell'entrata  in vigore della legge Carotti, era divenuto applicabile
l'art. 223  del  d.lgs. n. 51/1998, nella nuova formulazione, per cui
e'  evidente  che  con  questa  norma  si  e'  voluto attribuire agli
imputati  dei  delitti  piu'  gravi,  (quantomeno  in  processi  gia'
pendenti  al2  giugno  1999) una seconda e piu' ampia opportunita' di
accesso al rito, inspiegabilmente non concessa agli imputati di reati
puniti con pena diversa.
    Nel  corso  dell'iter  al  Senato,  il governo, nella persona del
sottosegretario   per  la  giustizia  Maggi,  aveva  espresso  parere
sfavorevole  alla  prima  stesura  della  lett.  d)  del  comma terzo
dell'art. 4-ter,  ove  era previsto che la richiesta era ammessa "nei
giudizi  di  primo  grado,  di appello, di cassazione o di rinvio nei
quali  l'istanza  per il giudizio abbreviato era stata presentata nei
termini  previsti  dalla  normativa  all'epoca  vigente  ed era stata
rigettata  perche' inammissibile in ragione della pena edittale", sul
presupposto  che  tale  formulazione  poteva  creare  una sostanziale
disparita'  di trattamento rispetto a chi "con comportamento ... piu'
ortodosso",   ritenendo   inammissibile   la  richiesta  di  giudizio
abbreviato, non l'aveva avanzata. (Senato della Repubblica, resoconto
stenografico del 10 maggio 2000).
    Il legislatore ha optato, pertanto, per una remissione in termini
generalizzata  (al  fine  di  ovviare  a  questioni  di  legittimita'
costituzionale;    Maggi,    Senato   della   Repubblica,   resoconto
stenografico   del  10 maggio  2000)  per  tutti  i  procedimenti  in
questione  e  non  solo  per quelli nei quali si era avuto un rigetto
dell'istanza,  attribuendo  cosi' rilevanza ai benefici "sostanziali"
connessi  al  rito abbreviato e non ai suoi aspetti processuali, che,
viceversa, sarebbero stati soggetti al principio tempus regit actum.
    Il  principio  costituzionale  di  uguaglianza,  allora,  avrebbe
dovuto  imporre  una  remissione  in  termini integrale anche per gli
imputati  di  reati  puniti con pena diversa dall'ergastolo, i quali,
stante   l'omogeneita'  delle  situazioni,  vantano  pari  diritto  a
beneficiare della norma piu' favorevole.
    Con l'entrata in vigore della legge Carotti, infatti, in entrambi
i  casi (reati puniti con pena dell'ergastolo e reati puniti con pena
diversa)  si  e'  avuta  una  modifica  normativa che ha stravolto la
regola  processuale vigente in precedenza, modifica che ha attribuito
all'imputato un diritto incondizionato (simile al diritto potestativo
in  materia  privatistica)  alla scelta del rito e dei suoi benefici,
diritto  che  il  legislatore,  contraddittoriamente,  ha ritenuto di
dover estendere solo ad alcuni procedimenti pendenti.
    La  disparita'  di  trattamento  sottoposta al vaglio della Corte
appare  ancora piu' evidente ove si pensi che la facolta' di accedere
al  rito  abbreviato  deve essere considerata altresi' una componente
importante  del diritto di agire e resistere in giudizio, soprattutto
nel  momento  in  cui  non  e'  piu'  condizionata  al consenso della
pubblica accusa ed al vaglio di ammissibilita' del giudice.
    L'illegittimita'  della norma, pertanto, rileva sotto l'ulteriore
profilo dell'art. 24 della Costituzione.
    L'art. 24  "attribuendo a tutti il diritto di agire in giudizio e
di difendersi, garantisce questi beni a chi, in base all'ordinamento,
sia  titolare  di  un  diritto  o  un  interesse legittimo: l'art. 24
dispone  cioe'  la  piena  - ed eguale per tutti - tutela processuale
delle   situazioni   giuridiche   subiettive,   cosi'   come   queste
scaturiscono dalla legge sostanziale" (Corte cost. n. 111/64).
    Il  diritto  di  agire  e resistere in giudizio e' un diritto che
fondamentale e la relativa facolta' di optare per il rito alternativo
assume  connotazioni di natura sostanziale, se configurata in termini
di  diritto a beneficiare di uno sconto di pena e di possibilita' per
l'imputato  di  vedere definita la propria vicenda processuale con il
limite  alla facolta' di appello previsto dall'art. 443 c.p.p, per la
pubblica accusa. Il Collegio ritiene opportuno sospendere il presente
giudizio,  anche  con  riferimento  all'imputato  che non ha avanzato
richiesta  di  giudizio  abbreviato  per  evidenti  fini  di economia
processuale.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenutane  la  rilevanza  nel  presente  processo,  dichiara non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  4-ter  commi 1 e 2 della legge n. 144/2000
nella  parte  in  cui  concede  la facolta' di richiedere il giudizio
abbreviato, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore
della legge e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale,
limitatamente  agli  imputati in processi penali per reati puniti con
la  pena  dell'ergastolo,  per  violazione  degli  artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso  nei  confronti  degli imputati
indicati   nella   epigrafe   della   presente   ordinanza  e  ordina
trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi
alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Rossano, addi' 26 gennaio 2001
                     Il Presidente: Pasquariello
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