N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  31  maggio  2001  dal  tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra C. & M. S.p.a. e I.N.P.S.

Previdenza  e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione
  degli   oneri  sociali  -  Inapplicabilita',  stabilita  con  norma
  innovativa,   autoqualificata   interpretativa,   ai  contratti  di
  formazione  e  lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di
  uguaglianza,  nonche'  di certezza del diritto e di affidamento del
  cittadino  - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento
  alle    sentenze   della   Corte   costituzionale   nn.   155/1990,
  376/1995,211/1997, 229/1999 e 416/1999.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 26-9-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti,  ascoltati  i  patroni  delle  parti in sede di
discussione, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti
alla  Corte  costituzionale  nella  causa  iscritta al n. 8306 r.g.l.
2000,  promossa  da  C.  &  M. S.p.a., in persona dell'amministratore
unico,  sig. Antonio Lorenzo Rassu, rappresentanta e difesa dall'avv.
Alessandro  Valentini  (domiciliatario),  del  Foro  di Torino, parte
ricorrente;
    Contro   I.N.P.S.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore,  rappresentato e difeso dall'avv. Franca Borla, dell'ufficio
legale della sede di Torino-Sud dell'Istituto (domiciliatario), parte
convenuta.
    La  societa' ricorrente chiede che il tribunale voglia condannare
l'I.N.P.S.  alla  restituzione  dei contributi indebitamente versati,
correlati   a  vari  contratti  di  formazione  e  lavoro,  stipulati
dall'azienda,  avendo  diritto  a  beneficiare della "fiscalizzazione
degli oneri sociali".
    La  domanda  sarebbe accoglibile in base all'art. 3, sesto comma,
del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, cosi' comeconvertito dalla legge 19
dicembre  1984,  n. 863,  il  quale  stabilisce che "per i lavoratori
assunti   con   contratto   di   formazione  e  lavoro  la  quota  di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa
corrispondente  a  quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni" e all'art. 3, quinto
comma  dello  stesso  d.l.  n. 726/1984,  secondo cui ai contratti di
formazione  e  lavoro  si  applicano  le disposizioni legislative che
regolano   i   rapporti   di   lavoro   subordinato,  in  quanto  non
espressamente derogate.
    L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimita' e
di  merito, ha infatti sancito che il particolare regime contributivo
del  contratto  di  formazione  e lavoro va cumulato con quello della
fiscalizzazione,   in   assenza  di  espressa  deroga  legislativa  e
considerato  che  i  due  benefici sono intesi a perseguire finalita'
diverse e tra loro non incompatibili.
    In  proposito  si  richiamano tribunale di Torino, sent. 30 marzo
2000,   M.C.E.  S.r.l.  contro  I.N.P.S.,  C.  d'App.  Torino,  sent.
n. 300/2000  del  20  giugno  2000,  I.N.P.S.  contro Elpro Broadcast
S.r.l.; Cass. nn. 9495/1997,5305/2000, 3114/2001.
    La  domanda risulta peraltro inaccoglibile a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), che recita:
        "L'art.  3,  comma  6,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984,
n. 726,  convertito,  con modificazion, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  e  successive  modificazioni, si interpreta nel senso che ai
contratti  di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".
    Trattasi di norma di interpretazione autentica, diretta pero' non
gia'  a  chiarire  il  senso  delle  disposizioni  preesistenti  o ad
escludere  una  delle alternative potenzialmente desumibili dal testo
della  norma  interpretata, posto che sull'applicazione del beneficio
della  fiscalizzazione  ai  contratti  di  formazione e lavoro nessun
dubbio interpretativo e' mai emerso; bensi' a contrastare la pacifica
interprestazione   che   nel   tempo   si   e'  venuta  consolidando,
intervenendo in tal modo sui giudizi in corso.
    Il che non pare essere consentito dall'art. 3 della Costituzione,
come  statuito  da  Corte  costtituzionale, sent. n. 155 del 4 aprile
1990.
    Ne' si versa nell'ipotesi presa in considerazione da Corte cost.,
sent.  n. 402  del  1993,  e  cioe' della possibilita' di prospettare
ragionevolmente l'interpretazione alternativa a quello applicato alla
giurisprudenza.
    Di   cio'   fa   fede   l'unanime   soluzione   delineata   dalla
giurisprudenza,  di legittimita' e di merito, dalla medesima indicata
come  l'unica  possibile,  essendo ancorata (cfr. Cass. n. 9495/1997)
all'assenza  di una espressa derogalegislativa al cumulo dei benefici
e  all'inesistenza  di  incompatibilita' tra la finalita' della legge
sulla  fiscalizzazione  degli oneri sociali e quella sui contratti di
formazione e lavoro.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 68,  comma 5,  della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende conseguentemente il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  previe  le  notificazioni  e  comunicazioni di rito,
secondo le modalita' fissate nel verbale d'udienza.
        Torino, addi' 31 maggio 2001.
                       Il giudice: Ciocchetti
01C0885