N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2001
Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dal tribunale di Rovereto nel procedimento di esecuzione nei confronti di Prandato Pierpaolo Leggi penali - Successione nel tempo - "Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato" (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilita' dei fatti al reato di ingiuria,con diverso regime di procedibilita' e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato Preclusione - Disparita' di trattamento - Incidenza sul principio di liberta' personale - Lesione del principiodi offensivita' del reato - Violazione del principio di proporzionalita' della pena. - Cod. pen., art. 2, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma. Invia subordinata: reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilita' come autonomo reato anziche' quale aggravante del reato di ingiuria - Mancata previsione del regime di procedibilita' a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparita' di trattamento tra pubblicoufficiale e privato cittadino - Lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione. - Cod. pen., art. 341. - Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma.(GU n.37 del 26-9-2001 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di Pierpaolo Prandato. Svolgimento del procedimento Con richiesta depositata in data 6 dicembre 1999 l'avv. Giancarlo Tunno, nella sua qualita' di difensore di Pierpaolo Prandato chiedeva la revoca della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto n. 83/1993 del 15 aprile 1993, con la quale al Pranato veniva applicata su richesta (artt. 444 e seguenti codice procedura penale) la pena di mesi quattro di reclusione per il reato p. e p. dagli artt. 341 codice penale, sulla base dell'intervenuta "cancellazione" dell'art. 341 codice penale, disposta dall'art. 18, legge 25 giugno 1999, n. 205. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2000, questo giudice sollevava questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 341 c.p. e degli artt. 2, comma 3, c.p. e 673 c.p.p. La Corte costituzionale con ordinanza 22 marzo-10 aprile 2001 (nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001) dichiarava la manifesta inammissibilita' di entrambe le questioni, essendo stati i quesiti posti, "in un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordianta in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilita' di quella che precede". Alla successiva udienza del 29 maggio 2001 questo giudice sollevava nuovamente le medesime questioni di legittimita' costituzionale, dando lettura alle parti della presente ordinanza. Motivi della decisione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/2001). 01C0889